Cassazione Penale, Sentenza n. 15467/2025 del 18/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per ottenere la riparazione per ingiusta detenzione relativa alla custodia cautelare in carcere subita dal 26/11/2013 al 10/09/2018, successivamente assolto in appello per non avere commesso il fatto. L'ordinanza impugnata aveva rigettato la domanda di riparazione ritenendo che il ricorrente avesse contribuito con dolo o colpa grave alla propria detenzione a causa di frequenti e confidenziali rapporti con soggetti del clan Mazzagatti (emergenti da intercettazioni e conoscenza di vicende giudiziarie/attività economiche comuni), elementi ritenuti concausali rispetto all'adozione della misura cautelare. Il ricorrente deduceva in cassazione la violazione di legge e l'illogicità della motivazione, sostenendo che la Corte territoriale avesse rivalutato il materiale probatorio in senso difforme dalla sentenza di assoluzione e non avesse adeguatamente dimostrato la concausalità tra le frequentazioni e la detenzione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che il giudice della riparazione può autonomamente esaminare il materiale probatorio (nel limite di non ritenere provati fatti che il giudice della cognizione abbia escluso) e valutare se la condotta del detenuto, anche attraverso frequenti e confidenziali rapporti con affiliati a organizzazioni criminali dimostrati da intercettazioni, integri dolo o colpa grave con concausalità rispetto all'adozione della custodia cautelare. Nel caso concreto la Corte ha ritenuto congrua e motivata la valutazione della Corte d'appello che aveva desunto un rapporto di fiducia e una piena conoscenza del contesto criminale con il capo clan Mazzagatti, idonei a integrare la causa ostativa alla riparazione. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato alle spese processuali e al pagamento delle spese di giudizio nei confronti del Ministero.
Norme richiamate
art.314, comma 1, cod. proc. pen.
Disciplina la causa ostativa al diritto alla riparazione per ingiusta detenzione quando il comportamento del ricorrente, per dolo o colpa grave, abbia dato o concorso a dare causa alla custodia cautelare; il giudice della riparazione deve motivare specificamente l'attribuzione e l'incidenza di tale condotta.
Individua la competenza del giudice della riparazione: la Corte d'appello (o altro giudice indicato) decide sulla domanda di riparazione per ingiusta detenzione.
art.606, comma 3, lett. b) ed e)
Norma sui motivi di ricorso per cassazione (violazione di legge e illogicità della motivazione), richiamata dal ricorrente per censurare la decisione della Corte territoriale.
art.416-bis c.p. e altre norme sostanziali
art.416-bis, commi 1-6, c.p.; art.605 c.p.; art.575 e 577, nn.3 e 4 c.p.; riferimenti a leggi speciali (es. l.152/1991, l.895/1967, l.203/1991)
Citazioni relative ai reati contestati nella fase di merito (assoluzione in appello). Sono riferimenti fattuali al capo di imputazione e non l'oggetto centrale della valutazione della riparazione; servono a definire il contesto accusatorio dalla quale è scaturita la misura cautelare.
Massime di principio
- Il giudice della riparazione può autonomamente esaminare il materiale probatorio del processo penale per verificare l'esistenza di una causa ostativa (dolo o colpa grave) ma non può ritenere provati fatti che il giudice della cognizione ha escluso come provati.
- La frequentazione confidenziale o ambigua con soggetti coinvolti in attività illecite, se adeguatamente dimostrata (es. intercettazioni che evidenziano fiducia reciproca, conoscenza di dinamiche criminali o progettualità economiche comuni), può integrare la colpa grave ostativa al diritto alla riparazione solo se emerge almeno una concausalità tra tali rapporti e l'adozione della misura cautelare.
- Non tutte le frequentazioni determinano automaticamente la causa ostativa: è necessario valutare tipo, qualità e durata dei rapporti e dimostrare il nesso causale (anche eventuale concorso alla falsa apparenza della configurabilità del reato) rispetto alla decisione cautelare.
- Il giudice della riparazione deve motivare specificamente in che modo la condotta del richiedente abbia contribuito a ingenerare nell'autorità procedente la fondata convinzione della configurabilità del reato; la motivazione deve essere logica e confrontarsi con le risultanze del processo penale.
- In sede di impugnazione in Cassazione le censure sono tipicamente limitate a questioni di diritto e di logicità della motivazione; la rivalutazione integrale del merito è in genere preclusa salvo vizio motivazionale o inosservanza di norme applicabili.
- Per la difesa in casi simili è strategico censurare l'assenza di nesso di concausalità, proporre spiegazioni alternative alle conversazioni intercettate e richiedere che il giudice indichi puntualmente quali elementi abbiano concretamente influenzato la decisione cautelare.
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