Sentenza n. 37/2026 - Lecce, Sezione 3
per l'annullamento, del provvedimento dirigenziale num. codice pratica -OMISSIS- del 14 novembre 2024, notificato a mezzo p.e.c. in pari data, con cui lo Sportello Unico per l’Immigrazione di -OMISSIS- ha disposto la revoca del nulla osta all’ingresso rilasciato (su istanza del Sig. -OMISSIS- prodotta il 25 marzo 2024) in data 20 aprile 2024 in favore del Sig. -OMISSIS-, ai sensi dell’art. 42 comma 2 del Decreto Legge n. 73 del 2022 (convertito in Legge n. 122 del 2022); - di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del nulla osta all'ingresso rilasciato al lavoratore straniero
Esito
Favorevole al resistente (ministero e prefettura)
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato il provvedimento con cui lo Sportello Unico per l'Immigrazione ha revocato il nulla osta all'ingresso precedentemente rilasciato, deducendo la violazione dell'art. 42, comma 2, del d.l. n. 73/2022, convertito dalla l. n. 122/2022, nonché carenza della motivazione. È stato inoltre dedotto eccesso di potere per travisamento dei fatti. In particolare, la contestazione riguardava l'assenza, nel provvedimento di revoca, dell'esplicita indicazione dei precedenti penali ostativi a carico del datore di lavoro, presupposto per la revoca ai sensi dell'art. 22, commi 5-bis e 5-quater, del d.lgs. n. 286/1998. Nel corso del giudizio il TAR aveva disposto acquisizioni istruttorie nei confronti della Questura, chiedendo il deposito del parere o della nota richiamata nel provvedimento impugnato e l'indicazione dei reati ostativi accertati. La Questura non aveva adempiuto all'ordine istruttorio. In sede cautelare il TAR aveva quindi ritenuto fondate le principali censure, rilevando che i certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti prodotti dai ricorrenti potevano non riportare le condanne coperte dal beneficio della non menzione e che, allo stato, non risultavano dimostrati i reati ostativi posti a fondamento della revoca. Successivamente, l'amministrazione ha rilasciato un nulla osta temporaneo al lavoratore straniero, dopo avere verificato la non ostatività delle pendenze, e i ricorrenti hanno dichiarato di non avere più interesse alla decisione.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminare definitivamente nel merito i motivi di illegittimità dedotti. La sopravvenienza rilevante è stata individuata nel rilascio, da parte dello Sportello Unico per l'Immigrazione, di un nulla osta temporaneo al lavoratore straniero, cui si è aggiunta la dichiarazione espressa dei ricorrenti di non avere più interesse alla decisione. Il Collegio ha richiamato il principio secondo cui il ricorrente dispone dell'azione sino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione e può dichiarare la perdita dell'interesse alla pronuncia. In tale ipotesi il giudice, non potendo procedere d'ufficio né sostituirsi alla parte nella valutazione dell'interesse ad agire, deve dichiarare l'improcedibilità. Le spese di giudizio sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 42, comma 2, d.l. n. 73/2022, convertito dalla l. n. 122/2022
È la disposizione indicata quale base normativa del nulla osta e del provvedimento di revoca impugnato; la sentenza non ne definisce in via definitiva l'interpretazione, poiché il ricorso è stato dichiarato improcedibile.
art. 22, commi 5-bis e 5-quater, d.lgs. n. 286/1998
Nel richiamo contenuto nell'ordinanza cautelare, i reati ostativi e il loro sopravvenuto accertamento sono indicati come presupposti necessari per la revoca del nulla osta all'ingresso.
art. 64, comma 4, c.p.a.
È stato richiamato in sede cautelare in relazione alla mancata esecuzione dell'ordine istruttorio da parte della Questura e alla conseguente mancata dimostrazione, allo stato, dei reati ostativi posti a fondamento della revoca.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003
È richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679
Sono richiamati, insieme all'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Il ricorrente conserva la piena disponibilità dell'azione amministrativa sino a quando la causa è trattenuta per la decisione e può dichiarare la sopravvenuta perdita dell'interesse alla pronuncia.
- Quando il ricorrente dichiara espressamente di non avere più interesse alla decisione e non deduce residui profili di interesse, il giudice amministrativo, non potendo sostituirsi alla parte né procedere d'ufficio alla valutazione dell'interesse ad agire, deve dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
- La sopravvenienza di un provvedimento amministrativo satisfattivo o comunque idoneo a modificare la situazione sostanziale controversa, accompagnata dalla dichiarazione di carenza di interesse del ricorrente, può determinare l'improcedibilità del giudizio; tale pronuncia non comporta una decisione definitiva sulla legittimità dell'atto originariamente impugnato.
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