Cassazione Civile, Ordinanza n. 03078/2026 del 12/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, da parte della società contribuente, di un avviso di accertamento emesso per l'anno d'imposta 2009 ai fini IRES, IVA e IRAP. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello della società e annullato l'atto impositivo. L'Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, ma la Corte non esamina il merito delle censure perché rileva d'ufficio la tardività del ricorso: la sentenza di appello non era stata notificata ed era stata depositata il 23/09/2016, sicché il termine per impugnare scadeva il 23/03/2017. La notifica del ricorso, pur datato 15/03/2017, è stata perfezionata solo il 13/07/2017; inoltre la documentazione mostrava una prima notificazione non andata a buon fine e una seconda spedizione, ma l'Agenzia non ha provato né la tempestiva riattivazione del procedimento notificatorio né le ragioni che avrebbero potuto giustificare una rimessione in termini.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione perché proposto tardivamente. Ha ritenuto che, in presenza di una notificazione non perfezionata, il notificante debba riattivare il processo notificatorio con immediatezza e comunque entro il limite di tempo corrispondente alla metà del termine di cui all'art. 325 c.p.c., salvo prova rigorosa di circostanze eccezionali. Nel caso concreto tale tempestività non risultava, né era individuabile il momento in cui la parte ricorrente aveva avuto conoscenza dell'esito negativo della prima notificazione, né erano state dedotte cause di rimessione in termini. Conseguentemente, la Corte ha condannato l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della società contribuente. È stato altresì escluso l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, trattandosi di amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito e difesa dall'Avvocatura dello Stato.
Norme richiamate
art. 39, comma 12, lett. c), d.l. n. 98 del 2011
è richiamato per escludere che nel periodo considerato operasse una sospensione eccezionale dei termini di impugnazione, poiché la sospensione riguardava i termini in scadenza dalla data di entrata in vigore della norma fino al 30 settembre 2017.
art. 325 c.p.c.
è richiamato come parametro per individuare il limite temporale entro cui, in caso di notificazione non andata a buon fine per cause non imputabili al notificante, il processo notificatorio deve essere riattivato tempestivamente, senza superare la metà del termine di impugnazione.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
la Corte esclude la sua applicazione nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, poiché amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato e ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.
art. 2697 c.c.
non è espressamente citato nel corpo motivazionale; tuttavia la Corte valorizza l'onere della prova in capo al notificante quanto alla tempestiva riattivazione della notificazione e alle eventuali circostanze eccezionali.
Massime di principio
- Quando la notificazione di un ricorso per cassazione non si perfeziona per ragioni non imputabili al notificante, questi può conservare gli effetti della richiesta originaria solo se riattiva il procedimento notificatorio con immediatezza e tempestività, entro un termine non superiore alla metà del termine di impugnazione, salvo prova rigorosa di circostanze eccezionali.
- La parte che intende avvalersi del meccanismo conservativo della notificazione ha l'onere di provare sia il momento in cui ha avuto conoscenza dell'esito negativo della prima notifica, sia la tempestiva ripresa delle operazioni notificatorie, nonché l'eventuale sussistenza di cause giustificative di una rimessione in termini.
- In assenza di una sospensione normativa dei termini di impugnazione applicabile al periodo rilevante, il termine per ricorrere in cassazione decorre e si consuma secondo le regole ordinarie, con conseguente inammissibilità del ricorso tardivo.
- Per le amministrazioni pubbliche difese dall'Avvocatura dello Stato e ammesse alla prenotazione a debito, non si applica l'ulteriore contributo unificato previsto per la soccombenza.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 12 feb 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 03063/2026 del 12/02/2026
- ordinanza_civile · 12 feb 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 03064/2026 del 12/02/2026
- ordinanza_civile · 12 feb 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 03065/2026 del 12/02/2026
- ordinanza_civile · 12 feb 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 03067/2026 del 12/02/2026
- ordinanza_civile · 12 feb 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 03068/2026 del 12/02/2026
- ordinanza_civile · 12 feb 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 03069/2026 del 12/02/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →