Sentenza n. 123/2026 - Roma, Sezione 5B
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: della determina delle somme a conguaglio sulla sanatoria di opere edilizie abusive prot. n. 72 del 29.01.2004 del Responsabile del Procedimento del Comune di Campagnano di Roma, notificata in data 21 settembre 2020, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale a quello impugnato, ancorché non conosciuto, nonché per l'accertamento dell'avvenuta formazione del silenzio assenso sulla domanda di sanatoria in questione per decorso dei termini e in ogni caso, sulla non debenza delle somme accertate, nonché per la condanna al rimborso delle somme pagate nelle more in favore della ricorrente con interessi e rivalutazione monetaria e per il rilascio del titolo in sanatoria; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 15\1\2021: - del provvedimento prot. nr. 32970 del 23 novembre 2020 del Responsabile del Procedimento del Comune di Campagnano di Roma, comunicato in data 2 dicembre 2020 (all. 1), contenente la reiezione dell'istanza di autotutela presentata dalla ricorrente in data 23 ottobre 2020 prot nr. 2997, con cui veniva richiesta la revisione delle somme determinate a conguaglio nella determina nr. 26133 del 18 settembre 2020 in merito alla domanda di sanatoria nr. 72 del 29 gennaio 2004 nr, 1423 per cambio di destinazione d'uso del Piano interrato dell'immobile di proprietà della ricorrente sito in Campagnano di Roma, Strada di Follettino nr. 60 in quanto non dovute, il rimborso di quelle versate in eccesso, l'eventuale rateizzazione per quelle ritenute comunque dovute, e, in ogni caso il rilascio del titolo a sanatoria, in considerazione della necessità di vendere l'immobile; - di qualsiasi altro atto comunque presupposto, connesso e/o consequenziale a quello impugnato, ancorché non conosciuto, e/o per l'accertamento dell'avvenuta formazione del silenzio assenso sulla domanda di sanatoria in questione per decorso dei termini e, in ogni caso, dell'avvenuta prescrizione della richiesta del conguaglio e sulla non debenza delle somme come accertate dal Comune di Campagnano di Roma nel provvedimento di cui sopra per oblazione e oneri concessori e/o per la condanna al rimborso delle somme nelle more pagate dalla ricorrente e ritenute non dovute con interessi e rivalutazione monetaria come per legge e al rilascio del titolo a sanatoria espresso e alla concessione della rateizzazione delle somme come eventualmente dovute per il periodo massimo previsto dalla legge.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determinazione del conguaglio per oblazione e oneri concessori relativi a una domanda di condono edilizio, nonché successivo provvedimento di reiezione dell’istanza di autotutela e rettifica del dovuto
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato la determinazione comunale con cui erano stati richiesti ulteriori importi, pari complessivamente a circa 22.016,63 euro, per oblazione, oneri concessori e interessi, con riferimento a una domanda di condono presentata nel 2004 per il mutamento di destinazione d’uso di parte di un immobile. Ha dedotto, anche con motivi aggiunti, la violazione della disciplina sul condono edilizio e della normativa regionale, sostenendo: l’intervenuta formazione del silenzio-assenso per decorso del termine di legge; la prescrizione delle pretese relative all’oblazione, agli oneri concessori e agli interessi; l’erroneità dell’addebito di una residua quota di oblazione; l’illegittimità o insufficiente motivazione del calcolo degli oneri concessori, anche per l’applicazione di parametri successivi alla domanda; il mancato riconoscimento della riduzione del 50% prevista per la prima casa; l’illegittimità degli interessi moratori, sia per prescrizione sia per sproporzione del tasso; il mancato riscontro alle richieste di autotutela e di rateizzazione. La ricorrente ha inoltre chiesto il rimborso delle somme eventualmente pagate, il rilascio del titolo in sanatoria e la rateizzazione del dovuto.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso e i motivi aggiunti, ritenendo infondate le censure rivolte all’ammontare del dovuto. Ha affermato che la formazione del silenzio-assenso sul condono presuppone, oltre al decorso del termine, la completezza della documentazione, la sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi e il pagamento integrale di tutte le somme dovute, comprendenti oblazione, oneri concessori e costo di costruzione. Nel caso concreto tali condizioni mancavano: la superficie autodichiarata era inferiore a quella accertata dal Comune, risultavano inesatte la tipologia e la consistenza dell’abuso e non erano stati integralmente dimostrati i versamenti dovuti; inoltre la documentazione era stata completata solo nel 2012. È stata esclusa anche la riduzione per prima casa, poiché il richiedente originario non aveva dichiarato il possesso del relativo requisito e la successiva acquirente non poteva integrarlo ex post, tanto più considerato che l’immobile risultava allo stato grezzo e inabitabile al momento rilevante. Non è stata quindi ritenuta maturata alcuna prescrizione relativa agli oneri o agli interessi. Il giudice ha ritenuto legittimo il riferimento alle tariffe vigenti al momento del rilascio del titolo in sanatoria o, nella fattispecie, dell’integrazione della domanda, richiamando il principio tempus regit actum; le contestazioni sul calcolo sono state inoltre considerate generiche e non supportate da una puntuale dimostrazione dell’errore. Il tasso degli interessi, essendo stabilito direttamente dalla legge, non poteva essere ridotto dal Comune o dal giudice per ragioni di equità. La censura sulla rateizzazione è stata dichiarata improcedibile perché la ricorrente aveva già ottenuto il pagamento dilazionato. La ricorrente è stata condannata alle spese di lite, liquidate in 1.500 euro oltre accessori.
Norme richiamate
art. 35, commi 1 e 18, l. 47/1985
l’accoglimento dell’istanza per silentium si verifica solo al ricorrere dei seguenti requisiti: i) la presenza dei presupposti oggettivi e soggettivi del condono; ii) il decorso del termine di ventiquattro mesi dalla presentazione dell’istanza senza che intervengano provvedimenti da parte del Comune; iii) il pagamento di tutte le somme eventualmente dovute a conguaglio
La formazione del titolo tacito richiede la completezza della documentazione, il decorso del termine previsto e il pagamento integrale delle somme dovute, comprese oblazione, oneri concessori e costo di costruzione.
art. 32, comma 37, d.l. 269/2003, convertito dalla l. 326/2003
per le domande di rilascio di c.e. in sanatoria possa formarsi il cosiddetto silenzio-assenso ex art. 32, co. 37, L 326/2003 è necessario che non vi sia stato provvedimento di diniego e siano trascorsi non meno di 24 mesi dall’avvenuto pagamento dell’oblazione e degli oneri concessori ove dovuti
Il silenzio-assenso sulla domanda di sanatoria presuppone, oltre al decorso del termine, il pagamento dell’oblazione e degli oneri concessori e gli ulteriori adempimenti indicati dalla norma.
art. 7, comma 1, lett. b), l.r. Lazio 12/2004
La riduzione del 50% per la prima casa non è stata riconosciuta perché il requisito non risultava dichiarato dal richiedente originario e non poteva essere integrato successivamente dall’acquirente.
art. 39, comma 10, l. 724/1994
Il tasso degli interessi moratori applicabile alle somme dovute per il condono è stabilito direttamente dalla legge e non può essere ricondotto a equità dal Comune o dal giudice.
art. 2948 c.c.
La prescrizione degli interessi non è stata ritenuta maturata, poiché mancavano i presupposti per considerare perfezionato il silenzio-assenso e per ritenere definita la posizione debitoria.
art. 2 l. 662/1996
La questione relativa alla rateizzazione è stata dichiarata improcedibile, essendo stata concretamente concessa la dilazione di pagamento.
Massime di principio
- La formazione del silenzio-assenso su una domanda di condono edilizio presuppone congiuntamente la sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi, la completezza della documentazione necessaria, il decorso del termine previsto dalla legge e il pagamento integrale di tutte le somme dovute, comprese oblazione, oneri concessori e costo di costruzione.
- Il requisito necessario per beneficiare della riduzione degli oneri concessori prevista per la prima casa deve risultare sussistente e documentato nel momento temporalmente rilevante per il condono; non può essere integrato ex post mediante la successiva destinazione dell’immobile a prima abitazione da parte dell’acquirente o avente causa.
- Gli oneri concessori relativi a un’opera oggetto di sanatoria devono essere determinati secondo i parametri vigenti al momento del rilascio del titolo in sanatoria, poiché solo con tale titolo il manufatto diviene legittimo e concorre alla formazione del carico urbanistico.
- La contestazione del calcolo degli oneri concessori non può essere generica, ma deve indicare specificamente gli errori commessi dall’amministrazione in relazione alla consistenza oggettiva dell’abuso, alla superficie, alla volumetria e ai parametri applicati.
- Quando il tasso degli interessi sulle somme dovute per il condono è fissato direttamente dalla legge, non sussiste un potere amministrativo o giudiziale di ridurlo equitativamente per asserita sproporzione rispetto ai valori di mercato.
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