Cassazione Civile, Ordinanza n. 28340/2024 del 04/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda due avvisi di accertamento IRPEF emessi per gli anni d’imposta 2006 e 2007 con metodo sintetico (redditometro), sulla base della disponibilità, in capo al contribuente, di beni ritenuti indice di capacità contributiva, in particolare un’imbarcazione a motore e l’abitazione principale. L’Ufficio aveva rideterminato il reddito dichiarato, accertando maggiori redditi per entrambi gli anni. Il contribuente aveva impugnato gli avvisi, ottenendo accoglimento in primo grado e poi il rigetto dell’appello dell’Agenzia in CTR. In cassazione l’Amministrazione ha dedotto: (1) nullità della sentenza per motivazione apparente ai sensi dell’art. 36 d.lgs. 546/1992; (2) violazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 115 c.p.c., per avere la CTR affermato circostanze asseritamente provate senza indicare alcun supporto probatorio; (3) violazione dell’art. 38 d.P.R. 600/1973 e dell’art. 2697 c.c., sostenendo che il giudice di merito aveva rigettato l’appello senza verificare se il contribuente avesse effettivamente dimostrato che i maggiori redditi accertati provenivano da redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte. La Corte ha esaminato congiuntamente i motivi, ritenendoli fondati, poiché la CTR aveva sostanzialmente eliso il valore presuntivo del redditometro e aveva reso una motivazione solo apparente, non confrontandosi con la presunzione legale e con l’onere probatorio gravante sul contribuente.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, ha cassato la sentenza della CTR della Liguria e ha rinviato alla stessa Commissione in diversa composizione perché proceda a nuovo esame della controversia e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità. La cassazione è stata disposta perché la motivazione della sentenza impugnata è stata ritenuta apparente e, comunque, perché il giudice di merito non ha correttamente applicato la disciplina del redditometro e del relativo onere della prova contraria.
Norme richiamate
art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
quarto comma e ss.; sesto comma
L’accertamento sintetico del reddito si fonda su una presunzione legale relativa collegata alla disponibilità di beni e servizi indice di capacità contributiva; il contribuente può vincerla solo provando documentalmente la disponibilità di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte, o comunque che il reddito presunto non esiste o è inferiore.
art. 2697 c.c.
L’onere di provare la provenienza non reddituale delle somme e, più in generale, la prova contraria al reddito sinteticamente accertato grava sul contribuente.
art. 115 c.p.c.
È invocato per censurare l’affermazione di circostanze ritenute provate senza specifica indicazione delle prove; la Corte, accogliendo il ricorso, valorizza il difetto di adeguato riscontro probatorio nella motivazione di merito.
art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La sentenza tributaria deve essere motivata; la mancanza o apparenza della motivazione integra nullità della decisione.
art. 132 c.p.c.
La motivazione apparente o mancante determina nullità della sentenza quando non consente di individuare l’iter logico-giuridico della decisione.
art. 360 c.p.c.
primo comma, n. 3; primo comma, n. 4
La violazione di legge e la nullità per motivazione mancante/apparente sono i vizi processuali dedotti e scrutinati dalla Corte.
D.M. 10 settembre 1992
È richiamato come base dei parametri del redditometro e degli indici di capacità contributiva utilizzati dall’Ufficio.
Massime di principio
- Nel reddito accertato con metodo sintetico, la disponibilità di beni o servizi indicativi di capacità contributiva opera come presunzione legale relativa: il giudice di merito non può disapplicarne il valore presuntivo, ma deve verificare se il contribuente abbia fornito prova contraria idonea.
- La prova contraria nel redditometro non si esaurisce nella dimostrazione della generica disponibilità di ulteriori redditi, ma richiede elementi documentali sintomatici della loro effettiva disponibilità, dell’entità e della durata del possesso, tali da rendere plausibile che siano stati impiegati per sostenere le spese contestate.
- La motivazione è apparente quando, pur esistendo graficamente, non rende percepibile il percorso logico-giuridico seguito dal giudice e non si confronta con i parametri normativi e con gli elementi specifici della fattispecie.
- In tema di accertamento sintetico, la sentenza di merito deve spiegare in modo specifico perché ritenga superata la presunzione legale, dando conto delle prove offerte dal contribuente e del nesso tra redditi non imponibili e spese/beni indice contestati.
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