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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28340/2024 del 04/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia riguarda due avvisi di accertamento IRPEF emessi per gli anni d’imposta 2006 e 2007 con metodo sintetico (redditometro), sulla base della disponibilità, in capo al contribuente, di beni ritenuti indice di capacità contributiva, in particolare un’imbarcazione a motore e l’abitazione principale. L’Ufficio aveva rideterminato il reddito dichiarato, accertando maggiori redditi per entrambi gli anni. Il contribuente aveva impugnato gli avvisi, ottenendo accoglimento in primo grado e poi il rigetto dell’appello dell’Agenzia in CTR. In cassazione l’Amministrazione ha dedotto: (1) nullità della sentenza per motivazione apparente ai sensi dell’art. 36 d.lgs. 546/1992; (2) violazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 115 c.p.c., per avere la CTR affermato circostanze asseritamente provate senza indicare alcun supporto probatorio; (3) violazione dell’art. 38 d.P.R. 600/1973 e dell’art. 2697 c.c., sostenendo che il giudice di merito aveva rigettato l’appello senza verificare se il contribuente avesse effettivamente dimostrato che i maggiori redditi accertati provenivano da redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte. La Corte ha esaminato congiuntamente i motivi, ritenendoli fondati, poiché la CTR aveva sostanzialmente eliso il valore presuntivo del redditometro e aveva reso una motivazione solo apparente, non confrontandosi con la presunzione legale e con l’onere probatorio gravante sul contribuente.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, ha cassato la sentenza della CTR della Liguria e ha rinviato alla stessa Commissione in diversa composizione perché proceda a nuovo esame della controversia e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità. La cassazione è stata disposta perché la motivazione della sentenza impugnata è stata ritenuta apparente e, comunque, perché il giudice di merito non ha correttamente applicato la disciplina del redditometro e del relativo onere della prova contraria.

Norme richiamate

  • art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    quarto comma e ss.; sesto comma

    L’accertamento sintetico del reddito si fonda su una presunzione legale relativa collegata alla disponibilità di beni e servizi indice di capacità contributiva; il contribuente può vincerla solo provando documentalmente la disponibilità di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte, o comunque che il reddito presunto non esiste o è inferiore.

  • art. 2697 c.c.

    L’onere di provare la provenienza non reddituale delle somme e, più in generale, la prova contraria al reddito sinteticamente accertato grava sul contribuente.

  • art. 115 c.p.c.

    È invocato per censurare l’affermazione di circostanze ritenute provate senza specifica indicazione delle prove; la Corte, accogliendo il ricorso, valorizza il difetto di adeguato riscontro probatorio nella motivazione di merito.

  • art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    La sentenza tributaria deve essere motivata; la mancanza o apparenza della motivazione integra nullità della decisione.

  • art. 132 c.p.c.

    La motivazione apparente o mancante determina nullità della sentenza quando non consente di individuare l’iter logico-giuridico della decisione.

  • art. 360 c.p.c.

    primo comma, n. 3; primo comma, n. 4

    La violazione di legge e la nullità per motivazione mancante/apparente sono i vizi processuali dedotti e scrutinati dalla Corte.

  • D.M. 10 settembre 1992

    È richiamato come base dei parametri del redditometro e degli indici di capacità contributiva utilizzati dall’Ufficio.

Massime di principio

  • Nel reddito accertato con metodo sintetico, la disponibilità di beni o servizi indicativi di capacità contributiva opera come presunzione legale relativa: il giudice di merito non può disapplicarne il valore presuntivo, ma deve verificare se il contribuente abbia fornito prova contraria idonea.
  • La prova contraria nel redditometro non si esaurisce nella dimostrazione della generica disponibilità di ulteriori redditi, ma richiede elementi documentali sintomatici della loro effettiva disponibilità, dell’entità e della durata del possesso, tali da rendere plausibile che siano stati impiegati per sostenere le spese contestate.
  • La motivazione è apparente quando, pur esistendo graficamente, non rende percepibile il percorso logico-giuridico seguito dal giudice e non si confronta con i parametri normativi e con gli elementi specifici della fattispecie.
  • In tema di accertamento sintetico, la sentenza di merito deve spiegare in modo specifico perché ritenga superata la presunzione legale, dando conto delle prove offerte dal contribuente e del nesso tra redditi non imponibili e spese/beni indice contestati.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaPrescrizioneNullità

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