Tribunale, Ordinanza T-144/25
Order of the General Court (Seventh Chamber) of 25 March 2026. — WS v European Data Protection Supervisor. — Action for annulment and damages – Law governing the institutions – Protection of personal data – Regulation (EU) 2018/1725 – Complaint to the EDPS concerning the processing of personal data by EUIPO – No need to adjudicate in part – Manifest inadmissibility in part. — Case T-144/25
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale constata che, alla scadenza del termine di tre mesi previsto dal regolamento 2018/1725, si era formata una decisione implicita negativa dell’EDPS sul reclamo del ricorrente. Tuttavia, la successiva decisione espressa del 16 aprile 2025 ha ritirato quella decisione implicita, facendo venir meno l’oggetto dell’azione di annullamento. La domanda di risarcimento è stata dichiarata manifestamente irricevibile perché formulata in modo troppo generico e riferita a un atto ormai scomparso dall’ordinamento.
Ricorso contro l’asserita decisione implicita dell’EDPS di non dare seguito a un reclamo in materia di protezione dei dati e domanda risarcitoria: cessazione della materia del contendere sull’annullamento e manifesta irricevibilità del risarcimento.
La questione giuridica
Se, ai sensi dell’articolo 63, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1725, l’EDPS abbia adottato una decisione implicita negativa per mancata informazione sullo stato del reclamo entro tre mesi; se la successiva decisione espressa di chiusura del fascicolo faccia venir meno l’oggetto del ricorso di annullamento; e se la domanda di risarcimento soddisfi i requisiti di chiarezza e precisione previsti dall’articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura del Tribunale.
Principio di diritto
Il Tribunale afferma che, in base all’articolo 63, paragrafo 3, del regolamento 2018/1725, una decisione implicita negativa dell’EDPS si forma solo se, entro tre mesi, il reclamante non riceve né l’esito del reclamo né informazioni su un effettivo avanzamento della trattazione; semplici comunicazioni sulla ricezione, sul numero di fascicolo, sulla ricerca del reclamo o sull’annuncio che esso sarà esaminato non integrano informazioni sul "progress". Tuttavia, la successiva adozione di una decisione espressa di chiusura del fascicolo ritira con effetto retroattivo la decisione implicita e fa cessare la materia del contendere sull’azione di annullamento. La domanda risarcitoria è inoltre manifestamente irricevibile quando si limita a rinviare in modo generico ai motivi dell’annullamento senza indicare con precisione l’illegittimità dedotta, il danno e il nesso causale.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articoli 268 e 340 TFUE
- Articolo 63, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1725
- Regolamento (CE) n. 1049/2001
- Articoli 76(d), 126, 131, 134(1) e 137 del regolamento di procedura del Tribunale
Ricorso contro l’inerzia dell’EDPS su un reclamo in materia di protezione dei dati
Il Tribunale si pronuncia in un ricorso proposto da WS contro il Garante europeo della protezione dei dati (EDPS), nell’ambito di una controversia originata da un reclamo presentato dall’interessato contro EUIPO. Il ricorrente chiedeva l’annullamento di una presunta decisione implicita negativa dell’EDPS e il risarcimento del danno non patrimoniale asseritamente subito.
Fatti e svolgimento del procedimento
WS aveva inizialmente chiesto a EUIPO l’accesso a documenti sulla base del regolamento (CE) n. 1049/2001. A seguito della mancata risposta dell’agenzia, aveva chiesto che la questione fosse trattata come data breach e, il 25 novembre 2024, aveva presentato reclamo all’EDPS, chiedendo anche copia dei propri dati personali, dei log di trattamento, la rettifica/ristabilimento dei dati cancellati e informazioni sulla violazione.
Tra gennaio e febbraio 2025 l’EDPS aveva inviato diverse comunicazioni: aveva indicato di non trovare inizialmente traccia del reclamo, poi lo aveva registrato con un numero di fascicolo, aveva comunicato che sarebbe stato analizzato e, infine, aveva confermato di aver rintracciato il reclamo online e che lo avrebbe esaminato. Il 2 marzo 2025 WS aveva proposto ricorso. Successivamente, il 16 aprile 2025, l’EDPS ha adottato una decisione espressa di chiusura del fascicolo, ritenendo che il reclamo non riguardasse il trattamento di dati personali, ma la gestione di domande di accesso ai documenti ex regolamento n. 1049/2001.
Questioni giuridiche esaminate
Il Tribunale ha affrontato due profili principali:
- se, alla scadenza del termine di tre mesi di cui all’articolo 63, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1725, si fosse formata una decisione implicita negativa dell’EDPS;
- se la successiva decisione espressa del 16 aprile 2025 avesse fatto venir meno l’oggetto del ricorso di annullamento;
- se la domanda di risarcimento fosse conforme ai requisiti di chiarezza e precisione dell’articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura.
Quadro normativo rilevante
Il Tribunale richiama in particolare:
- l’articolo 263 TFUE, base del ricorso di annullamento;
- gli articoli 268 e 340 TFUE, richiamati per la domanda di risarcimento;
- l’articolo 63, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1725, secondo cui, se l’EDPS non tratta il reclamo o non informa l’interessato entro tre mesi sullo stato o sull’esito del reclamo, si considera adottata una decisione negativa;
- il regolamento (CE) n. 1049/2001;
- gli articoli 76(d), 126, 131, 134(1) e 137 del regolamento di procedura del Tribunale.
Sulla formazione della decisione implicita negativa
Il Tribunale interpreta l’articolo 63, paragrafo 3, del regolamento 2018/1725 nel senso che la decisione implicita negativa presuppone due condizioni cumulative:
- mancata informazione sull’esito del reclamo entro tre mesi;
- mancata informazione sul progresso della trattazione entro lo stesso termine.
Nel caso concreto, è pacifico che l’EDPS non avesse comunicato l’esito del reclamo entro il termine. Restava quindi da verificare se le comunicazioni intercorse fossero idonee a costituire informazioni sul "progress" del reclamo. Il Tribunale esclude che lo siano:
- il messaggio del 21 gennaio 2025, con cui l’EDPS segnalava di non aver trovato il reclamo;
- la comunicazione del 24 gennaio 2025, con l’indicazione del numero di fascicolo e l’annuncio dell’analisi;
- la risposta del 31 gennaio 2025, che confermava la presa in carico;
- l’email del 7 febbraio 2025, che informava del rintraccio del reclamo e del suo esame.
Secondo il Tribunale, tali comunicazioni non esprimono un’effettiva progressione della trattazione, ma solo informazioni organizzative o preliminari. Perciò, alla scadenza del termine del 25 febbraio 2025, si era formata una decisione implicita negativa il 26 febbraio 2025.
Cessazione della materia del contendere sul ricorso di annullamento
Pur avendo riconosciuto l’esistenza originaria dell’atto impugnato, il Tribunale verifica se il ricorso conservi ancora oggetto dopo la proposizione dell’azione. Richiama la giurisprudenza secondo cui la materia del contendere deve permanere fino alla decisione finale e la sopravvenienza di una decisione espressa ritira la decisione implicita con effetto retroattivo.
Nel caso di specie, la decisione espressa del 16 aprile 2025 ha sostituito la decisione implicita del 26 febbraio 2025. Poiché il ricorrente non ha modificato le conclusioni ai sensi dell’articolo 86 del regolamento di procedura per impugnare anche l’atto espresso, il ricorso resta diretto soltanto contro l’atto implicito ormai ritirato. Il Tribunale sottolinea che il fatto che la decisione espressa abbia confermato nel merito il rifiuto non impedisce la scomparsa dell’atto impugnato. Ne consegue che non vi è più luogo a statuire sull’azione di annullamento.
Sulla domanda di risarcimento
Quanto al risarcimento del danno, il Tribunale osserva che la domanda deve indicare in modo sufficientemente chiaro e preciso:
- l’illegittimità del comportamento imputato all’istituzione;
- la realtà del danno;
- il nesso causale.
WS si limita però a rinviare, in sostanza, ai motivi sviluppati a sostegno dell’annullamento. Tale rinvio generico non consente di individuare con precisione quale illegittimità venga contestata, soprattutto perché la censura riguarda un atto che nel frattempo è uscito dall’ordinamento a seguito della decisione espressa del 16 aprile 2025. Il Tribunale ricorda inoltre che non gli spetta cercare autonomamente, tra i motivi dedotti nell’ambito dell’annullamento, quelli su cui il ricorrente intende fondare il risarcimento. La domanda è quindi dichiarata manifestamente irricevibile.
Dispositivo e spese
Il Tribunale conclude che:
- non vi è più luogo a statuire sulla domanda di annullamento;
- la domanda di risarcimento è manifestamente irricevibile;
- l’EDPS è condannato a sopportare le proprie spese e quelle sostenute da WS.
Principio desumibile dalla pronuncia
La pronuncia chiarisce che, in materia di reclami presentati all’EDPS, solo informazioni che attestino un reale avanzamento della trattazione impediscono la formazione della decisione negativa implicita prevista dall’articolo 63, paragrafo 3, del regolamento 2018/1725. Una volta intervenuta una decisione espressa che ritira quella implicita, l’azione di annullamento contro quest’ultima perde oggetto; la domanda di risarcimento, invece, deve essere formulata in modo autonomo, preciso e completo, non potendo essere basata su un rinvio generico ai motivi del ricorso di annullamento.
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