Ordinanza n. 11/2026 - Torino, Sezione 1
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia a) limitatamente al lotto n. 49, della determina n. 202 del 10/11/2025 di aggiudicazione definitiva, ai sensi dell’art. 17, comma 5, del D.Lgs. 36/2023, della “ Procedura aperta dematerializzata, in ambito europeo, finalizzata alla conclusione di un Accordo quadro per l’affidamento - con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi del combinato disposto degli articoli 59, 71 e 108 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i. – dell’appalto di fornitura del Vitto dei detenuti ed internati ristretti negli Istituti penitenziari per adulti secondo quanto previsto dalla Legge n. 354 del 1975, da svolgersi mediante l’approvvigionamento e consegna di derrate alimentari necessarie al confezionamento di pasti giornalieri completi (colazione, pranzo e cena), conforme ai criteri ambientali minimi (CAM) di cui al decreto Ministero dell’ambiente della tutela del territorio e del mare DM n. 65 del 10/03/2020, G.U. 4 aprile 2020, n. 90, della circoscrizione territoriale del Provveditorato Regionale del Piemonte, Liguria e Valle D’Aosta. Periodo contrattuale 01/01/2026 -31/12/2027”; b) sempre limitatamente al suddetto lotto, del decreto Provveditoriale n. 146 del 28/08/2025 di nomina della commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte della procedura sub a); c) della comunicazione di avvenuta aggiudica, nonché di caricamento documenti e modalità di accesso agli atti di gara; d) sempre limitatamente al suddetto lotto, di tutti i verbali della Commissione giudicatrice e in modo particolare dei verbali nn. 1 del 29/08/2025, 2 del 29/08/2025, 3 del 01/09/2025, 5 del 03/09/2025 e 6 del 04/09/2025 relativi alla valutazione, validazione e pubblicazione delle offerte tecniche e alla verifica di anomalie; nonché dei verbali n. 1 del 04/09/2025 di apertura delle offerte economiche, 2 dell’11/09/2025 di “verifica delle giustificazioni offerte anomale” con il quale la Commissione giudicatrice ha ritenuto – in sostituzione del RUP – non anomale le offerte dei concorrenti, 3, 4 e 5 del 12/09/2025 di esclusione ditta partecipante, attribuzione del punteggio economico e di proposta di aggiudica; e) sempre limitatamente al lotto n. 49. dei verbali nn. 1 del 15/09/2025 – 2 del 22/09/2025 – 3 del 29/09/2025 del seggio di gara, con i quali si è dato corso all’apertura ed all’esame delle buste amministrative dei concorrenti risultati primi e secondi in graduatoria; f) Sempre limitatamente al lotto n. 49, delle risultanze di gara e della proposta di aggiudicazione del RUP di cui alla nota prot. 651.ID del 10/11/2025; g) ove occorra, del Bando, del Disciplinare, e del Capitolato speciale d’appalto ove interpretati nel senso di legittimare la nomina di commissari privi delle necessarie competenze tecniche e professionali nel settore specifico dell'appalto e l'attribuzione dei medesimi punteggi alle offerte tecniche delle aspiranti, mediante l'appiattimento delle valutazioni tecniche e la motivazione pleonastica e priva di specificità e differenziazione tra le diverse offerte; h) di tutti gli atti di gara e dei verbali, sempre limitatamente al lotto n. 49, anche nella parte in cui hanno ammesso alla procedura, mantenuto e valutato le offerte delle partecipanti; i) di tutti gli atti presupposti, connessi, collegati e consequenziali, ancorché non conosciuti; e per la declaratoria di nullità e/o l'annullamento dell'intera procedura di gara, con conseguente ordine, impartito alla P.A. resistente, di rinnovo della stessa; Con istanza ex art. 116, comma 2, C.P.A. per l'annullamento: - della comunicazione del 04/12/2025, a firma del RUP, prot. m_dg.DAPPR 18.04/12/2025.0067375.U con la quale è stata rigettata la richiesta della ricorrente di accesso agli atti delle parti oscurate delle offerte tecniche degli altri operatori economici partecipanti alla gara nonché per l’accertamento del diritto della ricorrente ad accedere a tutti i documenti richiesti con l’istanza di accesso del 01/12/2025, ivi comprese le domande di partecipazione e gli atti amministrativi, dati e informazioni relativi ai requisiti di partecipazione di cui agli articoli 94, 95 e 98 d.lgs 36/2023 e ai verbali relativi alla fase di ammissione dei partecipanti (art. 35, comma 2, lett. c) del d.lgs. 36/2023); ▪ le offerte tecniche ed economiche, i verbali relativi alla valutazione delle stesse e gli atti, dati e informazioni a questa presupposti (art. 35, comma 2, lett. d) del d.lgs 36/2023); ▪ offerte tecniche degli altri operatori economici partecipanti alla gara ▪ la documentazione della verifica dell’anomalia delle offerte della prima, seconda e terza classificata e i verbali riferiti alla detta fase (art. 35, comma 2, lett. e) del d.lgs 36/2023), ivi inclusi tutti gli atti e documenti versati dai medesimi operatori economici nella procedura di anomalia; ▪ tutti i verbali della commissione di gara; ▪ tutti i provvedimenti del RUP emessi nel corso della procedura; ▪ tutti i documenti di gara anche se non specificamente riguardanti il lotto 49 ma per questo rilevanti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione del lotto n. 49 di una procedura aperta per la fornitura del vitto ai detenuti e internati, unitamente agli atti di gara, alla nomina della commissione giudicatrice e al diniego parziale di accesso agli atti
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato, limitatamente al lotto n. 49, l’aggiudicazione definitiva, la nomina della commissione giudicatrice, i verbali di gara, le valutazioni delle offerte tecniche ed economiche, la verifica dell’anomalia, l’ammissione e il mantenimento in gara degli operatori concorrenti, nonché gli atti presupposti e consequenziali, chiedendo l’annullamento dell’intera procedura e la sua riedizione. Ha contestato, in particolare, l’incompetenza di una componente della commissione giudicatrice, ritenuta priva delle necessarie competenze tecniche e professionali nello specifico settore dell’appalto, nonché l’attribuzione di punteggi tecnici mediante valutazioni appiattite, stereotipate, generiche e prive di adeguata differenziazione tra le offerte. Con separata istanza ex art. 116, comma 2, c.p.a., ha impugnato il diniego del RUP relativo all’accesso alle parti oscurate delle offerte tecniche e ad altri documenti di gara, comprese le domande di partecipazione, la documentazione sui requisiti, le offerte, gli atti della verifica dell’anomalia, i verbali della commissione e i provvedimenti del RUP. In sede cautelare ha chiesto la sospensione degli atti impugnati. Il ricorso non era stato notificato alle imprese classificatesi al secondo e al terzo posto, nei cui confronti il TAR ha ritenuto necessario estendere il contraddittorio.
La decisione
Il TAR ha respinto l’istanza cautelare per carenza sia del fumus boni iuris sia del periculum in mora. Quanto alla contestata incompetenza della commissaria, ha rilevato che il curriculum e gli altri documenti depositati attestano il conseguimento di una laurea in ingegneria gestionale, la partecipazione a due commissioni giudicatrici in procedure di gara di rilievo europeo, una delle quali relativa alla ristorazione collettiva, e la maturazione di esperienza anche nello specifico settore dell’appalto. La censura non è quindi apparsa, allo stato degli atti, assistita da adeguato fondamento. Quanto alle motivazioni dei punteggi tecnici, il TAR ha osservato che la ricorrente non aveva dedotto né documentato che la propria offerta fosse tecnicamente o economicamente migliore di quelle delle concorrenti precedenti in graduatoria. Il materiale deduttivo e probatorio non consentiva pertanto di ravvisare valutazioni tecniche inattendibili, macroscopici errori o incongruenze, né di ritenere che l’eventuale vizio motivazionale avesse concretamente inciso sulla posizione in graduatoria. Anche il periculum è stato escluso: trattandosi della fornitura del vitto alla casa circondariale di Torino per il biennio 2026-2027, l’eventuale accoglimento del ricorso consentirebbe ancora alla ricorrente di subentrare nell’esecuzione per un periodo significativo. Non ricorrevano quindi i presupposti di estrema gravità e urgenza richiesti dall’art. 119, comma 4, c.p.a. La ricorrente è stata condannata alle spese della fase cautelare, liquidate in € 1.000,00 per ciascuna parte resistente costituita, oltre accessori. È stata inoltre ordinata l’integrazione del contraddittorio nei confronti delle imprese classificatesi seconda e terza, entro il termine indicato nell’ordinanza.
Norme richiamate
art. 17, comma 5, d.lgs. 36/2023
Richiamato quale base normativa dell’aggiudicazione definitiva impugnata.
artt. 59, 71 e 108 d.lgs. 36/2023
Richiamati quali disposizioni disciplinanti la procedura aperta, l’accordo quadro e il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
art. 35, comma 2, lett. c), d) ed e), d.lgs. 36/2023
Richiamato per individuare la documentazione di gara oggetto della richiesta di accesso, comprendente documentazione amministrativa, offerte, atti di valutazione e verifica dell’anomalia.
art. 116, comma 2, c.p.a.
Richiamato quale disciplina processuale dell’impugnazione del diniego o del differimento dell’accesso nel giudizio già pendente.
art. 55 c.p.a.
Richiamato quale disciplina generale della tutela cautelare nel processo amministrativo.
art. 119, comma 4, c.p.a.
Il TAR ha escluso la sussistenza dei presupposti di estrema gravità e urgenza necessari per l’accoglimento della misura cautelare nel rito applicabile alle controversie relative alle procedure di affidamento.
Massime di principio
- In sede cautelare, la contestazione dell’incompetenza di un componente della commissione giudicatrice deve essere valutata alla luce del curriculum e della documentazione comprovante il titolo di studio, le esperienze professionali e la partecipazione a precedenti commissioni; tali elementi possono escludere, allo stato degli atti, la carenza di competenza tecnica dedotta dal concorrente.
- La censura relativa alla motivazione stereotipata dei punteggi tecnici non è sufficiente, ai fini cautelari, a dimostrare un concreto pregiudizio quando il ricorrente non deduca né documenti che la propria offerta fosse migliore, sotto il profilo tecnico o economico, rispetto a quelle dei concorrenti collocati in posizione poziore.
- Il sindacato cautelare sulle valutazioni della commissione giudicatrice richiede almeno l’emersione di inattendibilità tecnica, macroscopici errori o incongruenze; in mancanza di tali elementi, non può ritenersi dimostrata l’illegittimità della valutazione né il suo concreto effetto sulla graduatoria.
- Il periculum in mora può essere escluso quando, anche in caso di successivo accoglimento del ricorso, il concorrente conservi una concreta possibilità di subentrare nell’esecuzione del contratto per un periodo ancora significativo.
- Nel giudizio contro l’aggiudicazione, il contraddittorio deve essere esteso ai concorrenti collocati in posizione poziore che potrebbero subire gli effetti del giudicato demolitorio o della riedizione integrale della procedura.
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