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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16133/2024 del 17/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano l'ordinanza del 3 luglio 2023 con cui il Tribunale di Crotone ha rigettato la loro richiesta di revoca dell'ordinanza del 16 dicembre 2022. L'ordinanza del 16/12/2022 aveva dichiarato inammissibile, per tardività, il reclamo ex art. 410-bis, comma 3, cod. proc. pen., avverso l'archiviazione di procedimento nei confronti di alcuni indagati (Fra. Benincasa, T. Procopio, C. Perri, G. Iaconis cl. '32). Nel ricorso per cassazione sono stati articolati tre motivi: (1) doglianza di abnormità del provvedimento perché il Tribunale avrebbe deciso sul ricorso per cassazione invece di trasmettere gli atti alla Corte di Cassazione; (2) censura sulla violazione dell'art. 582 cod. proc. pen., sostenendo che il reclamo era stato tempestivamente depositato via PEC il 12/10/2021 (la ricezione a Crotone risulterebbe 18/10/2021) e dunque non tardivo; (3) violazione del contraddittorio e delle garanzie processuali: mancata avvertenza alle parti del termine di cinque giorni per depositare memorie e partecipazione in udienza camerale delle difese degli indagati quando, secondo i ricorrenti, l'udienza avrebbe dovuto essere non partecipata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi per difetto di interesse. Ha ritenuto dirimente che l'art. 410-bis, comma 3, cod. proc. pen. stabilisce espressamente che l'ordinanza resa dal tribunale all'esito del reclamo non è impugnabile in Cassazione; la giurisprudenza di legittimità esclude pertanto l'ammissibilità del ricorso per cassazione avverso tale ordinanza e indica i rimedi possibili (richiesta di revoca al medesimo tribunale in casi limitati). Perciò i ricorrenti non avevano un interesse concreto ad impugnare l'ordinanza del 3/7/2023 e il sindacato sui profili procedurali è superfluo perché, anche ad accogliere le censure, l'originario ricorso per cassazione sarebbe comunque inammissibile. La Corte ha inoltre condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. per la manifesta inammissibilità dell'impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 410-bis cod. proc. pen., comma 3

    L'ordinanza resa dal tribunale all'esito del reclamo ex art. 410-bis, comma 3, non è impugnabile in Cassazione; eventuali vizi possono essere dedotti mediante la richiesta di revoca al medesimo tribunale nei casi tassativamente indicati dalla giurisprudenza

  • art. 582 cod. proc. pen.

    Norma richiamata dai ricorrenti in ordine ai termini e alla tempestività del deposito, ma la Corte non ha esaminato la questione nel merito ritenendola comunque inidonea a creare interesse alla censura in Cassazione

  • art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Norma processuale penale che disciplina i motivi di ricorso per cassazione; i ricorrenti hanno formulato censure di violazione di legge e vizio di motivazione rientranti in questa previsione, ma la Corte le ha ritenute inammissibili per difetto di interesse

  • art. 611 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alla trattazione orale e alle modalità di svolgimento dell'udienza camerale; la Corte osserva che non sempre è consentita la trattazione orale nelle forme richieste

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna alle spese e l'irrogazione di sanzioni pecuniarie (versamento alla Cassa delle ammende) in caso di impugnazioni manifestamente infondate o prive di rilevante interesse; applicata dalla Corte per l'evidente inammissibilità dei ricorsi

Massime di principio

  • L'ordinanza del tribunale pronunciata all'esito del reclamo ex art. 410-bis, comma 3, cod. proc. pen. non è impugnabile in Cassazione: chi intende contestare vizi di quella ordinanza deve valutare se sussistono gli stretti rimedi alternativi (es. richiesta di revoca al medesimo tribunale) previsti dalla giurisprudenza
  • Prima di proporre ricorso per cassazione occorre verificare l'effettivo interesse all'impugnazione: se la norma esclude il rimedio straordinario la Corte di Cassazione pronuncerà l'inammissibilità per difetto di interesse, con possibile condanna per spese e ammende
  • Dispute sulla tempestività del deposito (es. differenze tra invio via PEC e ricezione dall'ufficio competente) sono rilevanti ma non sempre risolvono il problema dell'ammissibilità in Cassazione se la materia è espressamente esclusa dal sindacato
  • Denunce di vizi procedurali (mancata comunicazione, violazione del contraddittorio, natura dell'udienza) vanno prospettate nel rimedio corretto e documentate tempestivamente; proporre direttamente cassazione contro provvedimenti non impugnabili espone al rischio di inammissibilità e sanzioni
  • Quando si prospetta la manifesta infondatezza dell'impugnazione, valutare la possibilità di risoluzioni davanti al tribunale che ha emanato il provvedimento (es. istanza di revoca) prima di adire la Corte di Cassazione

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