Cassazione Civile, Sentenza n. 16289/2022 del 19/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
L'Agenzia proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza della CTR che, nel giudizio di ottemperanza, aveva accolto la domanda di Aliotta ordinando il pagamento integrale del rimborso (90% IRPEF per gli anni 1990-1992) riconosciuto da precedente sentenza di cognizione. L'Agenzia deduceva che la normativa sopravvenuta (art. 1, comma 665 L.190/2014 come modificato dall'art.16-octies DL 91/2017 e il provvedimento direttoriale del 26/9/2017) limita l'effettuazione dei rimborsi (riduzione del 50% e pagamento nei limiti delle risorse stanziate) e che pertanto l'ottemperanza doveva tener conto di tali limiti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia, cassando la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigettando il ricorso per ottemperanza del contribuente. Ha stabilito che la disciplina introdotta dall'art.16-octies/ provvedimento direttoriale si applica nella fase di attuazione/ottemperanza (non incide sull'an e sul quantum del diritto sostanziale già accertato in giudizio) e che il giudice dell'ottemperanza deve verificare la disponibilità dei fondi stanziati; in caso di incapienza deve adottare provvedimenti specifici (anche mediante nomina di commissario ad acta) e può ricorrere alle procedure contabili previste, compresa l'emissione dello speciale ordine di pagamento in conto sospeso, per assicurare l'esecuzione del giudicato. Non è ammessa una falcidia definitiva del credito riconosciuto.
Norme richiamate
art. 1, comma 665, legge 23 dicembre 2014, n. 190
«In relazione alle istanze di rimborso presentate, qualora l'ammontare delle stesse ecceda le complessive risorse stanziate dal presente comma, i rimborsi sono effettuati applicando la riduzione percentuale del 50 per cento sulle somme dovute; a seguito dell'esaurimento delle risorse stanziate dal presente comma non si procede all'effettuazione di ulteriori rimborsi. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il 30 settembre 2017, sono stabilite le modalità e le procedure finalizzate ad assicurare il rispetto dei limiti di spesa stabiliti dal presente comma. A tal fine è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015-2017.»
La Corte ha ritenuto che la norma disciplina l'effettuazione dei rimborsi (fase attuativa) e non estingue né modifica il diritto sostanziale già accertato: i limiti operano in sede di esecuzione/ottemperanza e regolano le modalità di pagamento (riduzioni, priorità, proporzioni), non il quantum del diritto riconosciuto.
art. 16-octies, d.l. 20 giugno 2017, n. 91 (convertito, con modificazioni, nella l. 3 agosto 2017, n. 123)
È lo ius superveniens che ha confermato/precisato i limiti operativi alla effettuazione dei rimborsi: applicabile in fase esecutiva/di ottemperanza anche rispetto a titoli giudiziali divenuti irrevocabili; non incide sull'accertamento del diritto in sede di cognizione.
Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 26 settembre 2017 (Provv. n. 195405/2017)
«2.1 Tenuto conto dei limiti di spesa autorizzati dall’articolo 1, comma 665, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonché́ dell’importo riferibile alle istanze di rimborso presentate, l’Agenzia delle entrate effettua i rimborsi delle istanze validamente liquidate, ai sensi del punto 1.1, applicando la riduzione del 50 per cento sulle somme dovute. 2.2 L’Agenzia delle entrate provvede periodicamente ad erogare gli importi validamente liquidati, nella misura sopra indicata, a partire da quelli che si riferiscono alle istanze con data di presentazione pì remota, fino a concorrenza delle somme stanziate. 2.3 Al completamento dell’esame delle istanze di rimborso da parte degli uffici dell’Agenzia delle entrate territorialmente competenti e all’effettuazione dei rimborsi con la riduzione del 50 per cento degli importi risultanti dovuti, qualora eccedano risorse finanziarie rispetto ai limiti di spesa autorizzati, le somme residue sono erogate proporzionalmente al valore degli importi liquidati, ai sensi del punto 1.1.»
Stabilisce le modalità operative di applicazione della riduzione del 50%, l'ordine cronologico di erogazione e la ripartizione proporzionale delle residue risorse; norme applicabili in fase di attuazione del giudicato.
art. 70, comma 10, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Limita le censure ammissibili contro sentenze di ottemperanza a questioni procedurali, ma la giurisprudenza interpreta la norma in modo da consentire l'impugnazione di error in procedendo anche con riguardo al difettoso esercizio del potere del giudice d'integrare o chiarire il dictum del giudicato.
art. 9, comma 17, legge 27 dicembre 2002, n. 289
Norma che riconosce il beneficio fiscale (definizione/condono) per i soggetti colpiti dal sisma del 1990: può dar luogo al diritto al rimborso del 90% per chi aveva già pagato; diritto sostanziale che la Corte dichiara non annullabile dalla disciplina di attuazione.
art. 14, comma 2, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669 (convertito)
Prevede (e la prassi amministrativa integra) la possibilità per la PA di emettere lo speciale ordine di pagamento in conto sospeso (su Banca d'Italia) in presenza di provvedimenti giudiziali esecutivi e di mancata disponibilità finanziaria; strumento ritenuto idoneo per garantire l'attuazione del giudicato in caso di incapienza dei capitoli.
art. 29, d.l. 30 dicembre 2019, n. 162 (convertito con l. 28 febbraio 2020, n. 8)
Ha modificato il precedente limite di risorse elevando lo stanziamento complessivo (da 90.000.000 a 160.000.000) e riorganizzando l'allocazione delle risorse; ha incidenza sulle modalità di attuazione ma non sul diritto sostanziale.
Massime di principio
- Se un diritto al rimborso è stato accertato in sede giudiziale, una norma sopravvenuta che limita le risorse per i rimborsi incide sulla fase di attuazione/esecuzione e non estingue il diritto sostanziale già riconosciuto.
- L'Amministrazione deve sollevare e far valere eventuali limiti di spesa in sede di attuazione; in cognizione la questione è, salvo eccezioni, impropria.
- Il giudice dell'ottemperanza ha il potere-dovere di verificare la disponibilità dei fondi stanziati e di determinare il 'quomodo' dell'esecuzione: può nominare commissario ad acta e disporre specifiche misure esecutive per realizzare il giudicato.
- In caso di incapienza dei capitoli ordinari si devono attivare le procedure contabili previste (anche l'ordine di pagamento in conto sospeso) per non rendere ineffettivo il giudicato; l'inerzia dell'Amministrazione può provocare responsabilità e maggiori oneri.
- La riduzione percentuale e la ripartizione proporzionale previste dalla normativa di attuazione devono essere applicate in sede esecutiva e motivate dal giudice dell'ottemperanza quando rilevanti; non è ammissibile una falcidia definitiva del credito riconosciuto.
- La sentenza di ottemperanza, se necessita di precisazioni sul modo di esecuzione, deve contenere disposizioni specifiche (non formule generiche) per consentire l'effettiva attuazione del giudicato.
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