Sentenza n. 6526/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso contro la revoca della licenza di porto di fucile e contro il rigetto del ricorso gerarchico
Esito
Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’interessato aveva impugnato il decreto del Questore di Roma del 5 dicembre 2022, con cui era stata revocata la licenza di porto di fucile per uso venatorio, nonché il successivo provvedimento del Prefetto di Roma del 26 giugno 2023, di rigetto del ricorso gerarchico. I provvedimenti erano stati adottati in relazione a una situazione di conflittualità con l’ex convivente e al conseguente avvio di un procedimento penale per reati contro la persona, ritenendo tali elementi incompatibili con il requisito della piena affidabilità richiesto per la detenzione e l’uso delle armi. In primo grado e in appello l’interessato ha dedotto difetto di istruttoria e di motivazione, omessa concreta valutazione dell’affidabilità, illegittima valorizzazione della sola pendenza del procedimento penale, omessa considerazione delle osservazioni procedimentali, insufficiente motivazione del rigetto del ricorso gerarchico e violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza. In appello ha inoltre sostenuto che la successiva richiesta di archiviazione del 15 febbraio 2023 e il decreto di archiviazione avrebbero escluso la rilevanza dei fatti contestati e avrebbero dovuto essere valutati dall’amministrazione prima della decisione sul ricorso gerarchico; ha altresì denunciato che il TAR avesse valorizzato elementi estranei alla motivazione degli atti, integrandone postumamente la motivazione.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TAR. Il Collegio ha affermato che il rilascio e il mantenimento delle autorizzazioni in materia di armi presuppongono una completa e persistente affidabilità del titolare e che il relativo giudizio rientra nella discrezionalità tecnico-amministrativa dell’autorità di pubblica sicurezza, con finalità preventive. La valutazione può fondarsi anche su fatti non accertati con sentenza penale definitiva o privi di autonoma rilevanza penale, purché sintomatici di una possibile inaffidabilità nell’uso delle armi. In presenza di conflittualità familiare o affettiva, l’amministrazione può formulare una prognosi sfavorevole circa il corretto uso delle armi. Nel caso concreto, la revoca non era basata sulla mera pendenza del procedimento penale, ma sulla complessiva vicenda fattuale e sul contesto di conflittualità con l’ex convivente. La richiesta e il decreto di archiviazione non hanno fatto venir meno, di per sé, la rilevanza amministrativa dei fatti storici, poiché il giudizio amministrativo in materia di armi è autonomo rispetto all’accertamento penale e ha natura preventiva, non sanzionatoria. È stata esclusa anche l’integrazione postuma della motivazione: il TAR si era limitato a verificare la ragionevolezza e la non manifesta illogicità della valutazione amministrativa sulla base degli elementi istruttori acquisiti. Le osservazioni procedimentali risultavano esaminate e ritenute non idonee a superare il quadro istruttorio; la motivazione degli atti esplicitava le ragioni essenziali della decisione. Non sono stati ravvisati sproporzione, irragionevolezza, travisamento dei fatti o difetto di istruttoria. Il giudice non può sostituire la propria ponderazione a quella dell’autorità quando la valutazione amministrativa sia coerente, ragionevole e non manifestamente arbitraria. Spese del grado integralmente compensate.
Norme richiamate
articolo 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi dell’appellante.
articolo 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Il rilascio e il mantenimento delle autorizzazioni in materia di armi presuppongono una completa e persistente affidabilità del titolare; il relativo giudizio appartiene alla discrezionalità tecnico-amministrativa dell’autorità di pubblica sicurezza e ha natura preventiva e prognostica.
- La revoca o il diniego di un titolo di polizia in materia di armi può essere fondato su fatti non accertati con sentenza penale definitiva, o anche privi di autonoma rilevanza penale, quando siano concretamente sintomatici di un difetto di affidabilità nell’uso delle armi.
- Una situazione di conflittualità familiare o affettiva può costituire, anche autonomamente considerata nel complessivo quadro istruttorio, un fattore di rischio idoneo a sostenere una prognosi sfavorevole sul corretto uso delle armi.
- L’archiviazione del procedimento penale non determina automaticamente il venir meno del giudizio amministrativo di inaffidabilità, poiché l’accertamento amministrativo in materia di armi è autonomo rispetto a quello penale e può valorizzare la consistenza storica dei fatti ai fini della prevenzione della pubblica sicurezza.
- Il sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni prognostiche dell’autorità di pubblica sicurezza è limitato alla verifica dell’assenza di manifesta illogicità, errore sui fatti, travisamento, difetto di istruttoria o arbitrarietà; non è consentita la sostituzione della valutazione giudiziale a quella amministrativa quando quest’ultima sia coerente e ragionevole.
- La motivazione di un provvedimento in materia di armi è sufficiente quando renda percepibili le ragioni essenziali della decisione e il percorso logico seguito, anche in presenza di osservazioni procedimentali, se queste risultino esaminate e motivatamente ritenute non idonee a superare il quadro istruttorio.
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