Sentenza n. 389/2026 - Salerno, Sezione 3
per l'annullamento: a) della delibera di G.M. di Battipaglia n. 66 del 26.03.2024 con cui – in pretesa applicazione dell'art. 3, comma 16, della L. 94/2009 – è stata reintrodotta la sanzione automatica della chiusura per 5 giorni delle attività commerciali nel territorio cittadino al ricorrere delle fattispecie ivi contemplate; b) del verbale/report della seduta di Giunta Comunale tenutasi in modalità da remoto in data 26.03.2024 e sfociata nell'adozione dell'atto sub a); c) ove occorrer possa e nei limiti in cui lesivi del regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione approvato con delibera di C.C. n. 33/2021 e di quello per il commercio su aree pubbliche di cui alla delibera di C.C. n. 52/2005 e s.m.i.;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: delibera della Giunta comunale che ha reintrodotto la chiusura automatica per cinque giorni delle attività commerciali al ricorrere delle fattispecie previste, nonché gli atti presupposti e i regolamenti comunali eventualmente lesivi
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la delibera della Giunta comunale con la quale, in pretesa applicazione dell'art. 3, comma 16, della legge n. 94/2009, era stata reintrodotta la sanzione automatica della chiusura per cinque giorni delle attività commerciali nel territorio comunale al ricorrere delle fattispecie contemplate nell'atto. Sono stati inoltre impugnati il verbale o report della seduta di Giunta comunale tenutasi da remoto e, ove occorrente e nei limiti della loro lesività, il regolamento comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione e il regolamento comunale per il commercio su aree pubbliche. Il testo della sentenza non riporta l'articolazione dei singoli motivi di ricorso, poiché il giudizio è stato definito per sopravvenuta carenza di interesse.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, prendendo atto della dichiarazione depositata dai ricorrenti il 19 gennaio 2026, con la quale essi hanno manifestato di non avere più interesse alla definizione nel merito della controversia. Il giudice non ha quindi esaminato la legittimità della delibera, degli atti presupposti o dei regolamenti comunali impugnati. Le spese di giudizio sono state integralmente compensate in considerazione della natura della controversia e della sopravvenienza intervenuta.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.
Consente di dichiarare l'improcedibilità del ricorso quando sopravviene una carenza di interesse alla decisione.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato dal giudice nel definire il giudizio in relazione alla sopravvenuta carenza di interesse.
art. 3, comma 16, l. 94/2009
Indicato dai ricorrenti quale base normativa asseritamente invocata dal Comune per la reintroduzione della chiusura automatica delle attività commerciali; la sentenza non ne esamina il merito.
Massime di principio
- La dichiarazione dei ricorrenti di non avere più interesse alla definizione nel merito della causa, ove valutata come sopravvenuta carenza di interesse, comporta la dichiarazione di improcedibilità del ricorso ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.
- La declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse preclude l'esame nel merito dei vizi dedotti contro il provvedimento impugnato.
- In presenza di una sopravvenienza che rende non più attuale l'interesse alla decisione, il giudice può compensare integralmente le spese quando ravvisi giusti motivi legati alla natura della controversia.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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