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Sentenza

Sentenza n. 1102/2026 - Catania, Sezione 3

per l'annullamento 1) del verbale modello -OMISSIS-, con cui la C.M.O. Distaccata di Augusta del Dipartimento di Medicina Militare di Messina ha giudicato il ricorrente «permanentemente non idoneo al servizio d’istituto nel ruolo di appartenenza in modo assoluto. Non impiegabile in altri ruoli della Polizia di Stato. Si impiegabile nei ruoli civili del Ministero dell’Interno e/o in altre Amministrazioni dello Stato (DPR 339/82). Controindicato l’impiego in compiti che -OMISSIS-»; 2) del verbale di avvio della procedura di dispensa dal servizio per -OMISSIS- del 26.09.2025, con cui il Ministero dell’Interno ha avviato la procedura di dispensa nei confronti del ricorrente; 3) di tutti gli altri atti comunque presupposti, connessi o conseguenti ai suindicati provvedimenti.

Giustizia amministrativa202502394

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: giudizio medico-legale di permanente non idoneità al servizio nel ruolo di appartenenza e verbale di avvio della procedura di dispensa dal servizio

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il verbale della Commissione medica ospedaliera che lo aveva giudicato permanentemente non idoneo al servizio d’istituto nel ruolo di appartenenza, non impiegabile in altri ruoli della Polizia di Stato ma impiegabile nei ruoli civili del Ministero dell’Interno o di altre amministrazioni, nonché il verbale di avvio della procedura di dispensa dal servizio. Con il primo motivo ha dedotto l’erroneità del giudizio tecnico, la violazione dei principi sulla discrezionalità tecnica, il travisamento dei fatti, il difetto di istruttoria e la violazione degli artt. 3 e 97 Cost., richiamando una relazione psicologica, una perizia di parte e una successiva certificazione del servizio pubblico di salute mentale, ritenute incompatibili con la diagnosi posta dalla Commissione. Con il secondo motivo, subordinato, ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 68 d.P.R. 3/1957, nonché difetto di istruttoria, illogicità manifesta e travisamento dei presupposti, sostenendo che l’Amministrazione avrebbe dovuto rinnovare o approfondire gli accertamenti, verificare l’attualità delle condizioni cliniche e valutare la residua capacità lavorativa e il possibile impiego in mansioni alternative. Ha inoltre chiesto una verificazione o una consulenza tecnica d’ufficio.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato in parte inammissibile e, per il resto, rigettato. È stata dichiarata l’inammissibilità, per carenza di interesse, dell’impugnazione del verbale di avvio della procedura di dispensa, trattandosi di una mera comunicazione endoprocedimentale priva di autonoma lesività, che informa il dipendente delle facoltà partecipative prima dell’eventuale provvedimento finale. È stata invece ritenuta ammissibile l’impugnazione del verbale della Commissione medica, compresa la diagnosi in esso contenuta: la diagnosi costituisce parte integrante del giudizio di non idoneità e ne fonda la motivazione, sicché non ha natura meramente endoprocedimentale. La pendenza del ricorso amministrativo davanti alla Commissione medica di seconda istanza non esclude l’interesse alla tutela giurisdizionale, poiché i due procedimenti sono autonomi; qualora il procedimento amministrativo fosse stato definito prima del giudizio, il ricorrente avrebbe dovuto impugnare la nuova determinazione con motivi aggiunti per evitare la sopravvenuta carenza di interesse. Nel merito, il primo motivo è stato respinto perché il giudizio di idoneità al servizio esprime ampia discrezionalità tecnica ed è sindacabile soltanto in presenza di palese irragionevolezza, illogicità, travisamento dei fatti, errore sui presupposti o violazione delle regole procedurali. Le relazioni e certificazioni prodotte dal ricorrente, redatte in epoca successiva al giudizio della Commissione e provenienti da professionisti o strutture non militari, non dimostravano un vizio manifesto della valutazione effettuata al momento dell’accertamento. La Commissione aveva operato all’unanimità sulla base di referti specialistici e di una precedente situazione patologica, sicché il successivo miglioramento clinico non era idoneo a invalidare il giudizio riferito a un diverso momento temporale. Anche il secondo motivo è stato respinto: dopo un precedente periodo di inidoneità temporanea, l’Amministrazione aveva effettuato un nuovo accertamento dopo oltre dieci mesi, corredato da adeguate indagini, proprio per verificare l’attualità delle condizioni cliniche e la compatibilità con le mansioni del ruolo. Non risultava provata, al momento dell’accertamento, una idoneità parziale o la possibilità di impiego in mansioni alternative. È stata respinta anche la richiesta di verificazione o consulenza tecnica, in ragione della sufficienza degli elementi acquisiti e della diversa collocazione temporale degli accertamenti prodotti dal ricorrente. Le spese sono state compensate per la peculiarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 129 d.P.R. 3/1957

    All'impiegato proposto per la dispensa dal servizio è assegnato un termine per presentare, ove creda, le proprie osservazioni.

    La comunicazione di avvio della procedura di dispensa assolve a una funzione partecipativa e non produce autonoma lesione, non essendo quindi immediatamente impugnabile per carenza di interesse.

  • art. 194 d.lgs. 66/2010

    La proposizione del ricorso amministrativo davanti alla Commissione medica di seconda istanza non esclude l’interesse a impugnare in sede giurisdizionale il giudizio medico-legale già lesivo; i due procedimenti restano autonomi.

  • art. 198 d.lgs. 66/2010

    Attribuisce alle Commissioni mediche ospedaliere interforze il potere tecnico-discrezionale di formulare la diagnosi dell’infermità e il giudizio di idoneità al servizio, limitando il sindacato giudiziale ai vizi tecnici manifesti.

  • art. 68 d.P.R. 3/1957

    L'aspettativa per infermità è disposta, d'ufficio o a domanda, quando sia accertata, in base al giudizio di un medico scelto dall'amministrazione, l'esistenza di una malattia, che impedisca temporaneamente la regolare prestazioni del servizio. L'aspettativa per infermità ha termine col cessare della causa per la quale fu disposta; essa non può protrarsi per più di diciotto mesi. L'amministrazione può, in ogni momento, procedere agli opportuni accertamenti sanitari.

    La disposizione consente l’aspettativa per infermità temporanea e gli accertamenti sanitari necessari; nel caso concreto, il precedente periodo di inidoneità temporanea e il successivo accertamento dopo oltre dieci mesi sono stati ritenuti sufficienti a verificare l’attualità della patologia e la compatibilità con le mansioni.

  • art. 26, comma 1, c.p.a.

    Costituisce la base processuale per la regolazione delle spese, compensate nel caso concreto per le peculiarità della controversia.

  • art. 92, comma 2, c.p.c.

    Consente la compensazione delle spese in presenza di eccezionali ragioni, ravvisate dal Collegio nella peculiarità della fattispecie.

Massime di principio

  • Il verbale di mera comunicazione dell’avvio della procedura di dispensa dal servizio, privo di determinazioni immediatamente lesive e diretto a informare il dipendente delle facoltà partecipative, non è autonomamente impugnabile per carenza di interesse; la lesione può essere fatta valere contro il provvedimento finale.
  • La diagnosi contenuta nel verbale della Commissione medica che esprime il giudizio di non idoneità al servizio costituisce parte integrante del provvedimento e ne fonda la motivazione; non è quindi un atto meramente endoprocedimentale autonomamente irrilevante ai fini dell’impugnazione.
  • La pendenza di un ricorso amministrativo davanti alla Commissione medica di seconda istanza non preclude l’impugnazione giurisdizionale del giudizio medico-legale già lesivo, poiché il procedimento amministrativo e quello giurisdizionale hanno natura e finalità autonome. Se il procedimento amministrativo si conclude prima del giudizio, la nuova determinazione deve essere impugnata con motivi aggiunti per evitare la sopravvenuta carenza di interesse.
  • Il giudizio medico-legale sull’idoneità al servizio, quale espressione di discrezionalità tecnica, è sindacabile dal giudice amministrativo soltanto per vizi manifesti, quali palese irragionevolezza, illogicità, travisamento dei fatti, errore sui presupposti o violazione delle regole procedurali; il giudice non può sostituire la propria valutazione a quella dell’organo tecnico.
  • Le valutazioni sanitarie successive, rese da strutture civili o da professionisti privati, non superano di per sé il giudizio della Commissione medica riferito a un momento temporale anteriore, soprattutto quando la patologia sia suscettibile di evoluzione; occorre dimostrare che, al momento dell’accertamento amministrativo, la valutazione fosse manifestamente erronea o illogica.
  • Il giudizio di inidoneità deve essere riferito alle mansioni proprie della qualifica e, dopo un precedente periodo di inidoneità temporanea e adeguati ulteriori accertamenti, non è censurabile sotto il profilo istruttorio in assenza di elementi concreti che dimostrino, al momento della visita, una idoneità parziale o la possibilità di impiego alternativo.

Come è indicizzato

MaterieStato giuridico e avanzamentoLegittimazione e interesse a ricorrereIstruttoria processuale
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaLegittimazione e interesse a ricorrereDifetto di istruttoriaOnere della prova e principio dispositivo

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