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Sentenza

Sentenza n. 3986/2026 - Milano, Sezione 4

per l'ottemperanza della sentenza n. 843/2025 del Tribunale di Monza - Sezione Lavoro, pubblicata il 2.07.2025, passata in giudicato.

Giustizia amministrativa202600133

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione di una sentenza civile passata in giudicato che condannava il Ministero all’attribuzione di 1.000 euro mediante attivazione della Carta docente per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ministero debitore)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e 114 c.p.a., lamentando l’inadempimento del Ministero rispetto alla sentenza del Tribunale di Monza – Sezione Lavoro, che aveva accertato il suo diritto alla Carta elettronica per la formazione e condannato l’amministrazione a mettere a disposizione 500 euro per ciascuna delle due annualità. Ha chiesto l’accredito del beneficio, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna alle spese. Il TAR ha rilevato d’ufficio, previo avviso alle parti, un possibile profilo di inammissibilità: il mancato decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, che decorre dalla notificazione del titolo esecutivo all’amministrazione debitrice. La questione controversa riguardava la validità della notificazione del titolo effettuata presso indirizzi PEC degli Uffici scolastici regionali, della Direzione regionale Lombardia e della Direzione generale del personale scolastico, anziché presso l’indirizzo PEC del Ministero risultante dal Registro delle PP.AA. La ricorrente aveva inoltre notificato il titolo presso l’Avvocatura dello Stato.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Il TAR ha ritenuto applicabile anche al giudizio di ottemperanza avente ad oggetto una condanna al pagamento di somme di denaro il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, poiché l’ottemperanza costituisce, in tale ipotesi, uno strumento alternativo all’esecuzione forzata. La notificazione del titolo deve essere effettuata presso la sede reale dell’amministrazione debitrice, utilizzando il domicilio digitale risultante dal Registro delle PP.AA. Il Ministero aveva indicato nel Registro delle PP.AA. l’indirizzo uffgabinetto@postacert.istruzione.it; pertanto, le notifiche effettuate agli indirizzi degli Uffici scolastici regionali, della Direzione regionale Lombardia e della Direzione del personale scolastico non erano idonee a far decorrere il termine, perché tali uffici non individuavano l’amministrazione centrale condannata dal titolo. Neppure il comunicato ministeriale sugli indirizzi da utilizzare per velocizzare le procedure relative alla Carta docente poteva sostituire il domicilio digitale ufficiale risultante dal Registro delle PP.AA., trattandosi di un atto organizzativo privo di efficacia normativa. La notifica presso l’Avvocatura dello Stato era inidonea agli effetti sostanziali dell’art. 14 d.l. n. 669/1996, essendo prevista per finalità processuali. Non essendo validamente notificato il titolo, il termine di 120 giorni non era iniziato a decorrere e l’azione di ottemperanza era inammissibile. Le spese sono state compensate in ragione della difesa meramente formale dell’amministrazione.

Norme richiamate

  • artt. 112 e 114 c.p.a.

    Disciplinano l’azione di ottemperanza e i poteri del giudice dell’ottemperanza; il ricorso è stato proposto per ottenere l’esecuzione della sentenza civile passata in giudicato.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996

    le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto

    Il termine dilatorio di 120 giorni si applica anche al giudizio di ottemperanza relativo a un titolo giudiziale che impone il pagamento di somme di denaro, anche quando l’adempimento debba avvenire mediante moneta elettronica. La notificazione del titolo deve essere validamente eseguita presso la sede reale dell’amministrazione debitrice; in mancanza, il termine non decorre e l’azione è inammissibile.

  • art. 16-ter d.lgs. n. 179/2012

    a decorrere dal 15 dicembre 2013, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile estragiudiziale si intendono per pubblici elenchi quelli previsti dagli articoli 6-bis, 6-quater e 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dall'articolo 16, comma 12, del presente decreto, dall'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nonché il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della giustizia

    Individua i pubblici elenchi dai quali devono essere estratti i domicili digitali utilizzabili per le notificazioni, tra cui il Registro delle PP.AA. e, nei casi previsti, il Registro IPA.

  • art. 16-ter, comma 1-ter, d.lgs. n. 179/2012

    in caso di mancata indicazione nell'elenco di cui all'articolo 16, comma 12, la notificazione alle pubbliche amministrazioni ... è validamente effettuata al domicilio digitale indicato nell'elenco previsto dall'articolo 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82

    Il domicilio digitale risultante dal Registro IPA può essere utilizzato per notificare alla pubblica amministrazione solo quando l’amministrazione non abbia indicato il proprio indirizzo nel Registro delle PP.AA.; se vi sono più indirizzi IPA, rileva quello PEC primario.

  • art. 3-bis, comma 1-bis, l. n. 53/1994

    la notificazione alle pubbliche amministrazioni è validamente effettuata presso l'indirizzo individuato ai sensi dell'articolo 16-ter, comma 1-ter, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179

    La disposizione non equipara in via generale il Registro IPA agli altri pubblici elenchi, ma rinvia ai criteri dell’art. 16-ter, comma 1-ter, sicché l’indirizzo IPA è utilizzabile soltanto alle condizioni previste da tale norma.

  • art. 1 l. n. 107/2015

    È la base normativa del diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, riconosciuto nel caso concreto dalla sentenza civile posta in esecuzione.

Massime di principio

  • Il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 si applica anche all’azione di ottemperanza proposta per eseguire un titolo giudiziale che impone a un’amministrazione pubblica il pagamento di una somma di denaro, poiché l’ottemperanza costituisce, in tale ipotesi, uno strumento alternativo all’esecuzione forzata.
  • Ai fini della decorrenza del termine di 120 giorni, il titolo esecutivo deve essere notificato all’amministrazione effettivamente tenuta all’adempimento, presso la sua sede reale e mediante il domicilio digitale ufficiale risultante dal Registro delle PP.AA., ove ivi indicato.
  • La notificazione del titolo presso articolazioni territoriali o uffici interni diversi dall’amministrazione centrale condannata non fa decorrere il termine dilatorio quando tali uffici non individuano il soggetto pubblico obbligato secondo il titolo esecutivo.
  • Un indirizzo PEC indicato in un comunicato o atto organizzativo dell’amministrazione, destinato a facilitare la gestione di una specifica tipologia di pratiche, non sostituisce il domicilio digitale ufficiale risultante dal Registro delle PP.AA. ai fini della notificazione del titolo esecutivo.
  • La notificazione del titolo presso l’Avvocatura dello Stato, prevista per le finalità processuali di rappresentanza e difesa dell’amministrazione, non equivale alla notificazione presso la sede reale dell’amministrazione debitrice richiesta dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 per far decorrere il termine dilatorio.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaAmministrazione digitale
RamiProcesso amministrativoAmbiente
IstitutiTermini del procedimentoEfficacia ed esecutorietà

Testo integrale

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