Cassazione Penale, Sentenza n. 36756/2022 del 28/09/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere per il reato di tentata estorsione. Il ricorrente deduceva: (1) illegittima estensione della misura anche al reato di lesioni non oggetto dell'ordinanza impugnata (art. 273 c.p.p. contestato); (2) vizio di motivazione e mancata valutazione delle allegazioni difensive secondo cui l'aggressione sarebbe stata punitiva per offese alla moglie e non finalizzata all'estorsione legata a un presunto debito da compravendita di stupefacenti; (3) omissione nella valutazione di messaggi contenuti in una pennetta USB (non trascritti) e mancata considerazione del fatto che non fu rinvenuta la somma presumibilmente estorta (solo euro 25 trovati da terzi).
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. Sul primo motivo il Collegio ha ritenuto infondato il rilievo sull'estensione della misura: il dispositivo impugnato confermava il provvedimento del GIP e le lesioni erano valutate come elemento partecipante alla violenza tipica della tentata estorsione, con espresso richiamo agli indizi relativi all'estorsione. Sul secondo motivo la doglianza relativa alla pennetta USB è stata dichiarata inammissibile per mancata autosufficienza del ricorso (assenza di trascrizione/indicazione puntuale degli atti da inserire nel fascicolo ai sensi dell'art. 165‑bis disp. att.) e perché il Tribunale del riesame non può svolgere attività istruttoria ex novo (mancanza di poteri investigativi nel procedimento de libertate). Quanto alla mancata apprensione del denaro, il Collegio ha ritenuto la circostanza non decisiva rispetto alla gravità degli indizi: la cruenza dell'aggressione rende plausibile che una modesta somma non sia stata reperita, pertanto l'omissione non compromette la motivazione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali; è stata disposta la trasmissione della copia della decisione al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
art. 273 cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente come norma violata in relazione all'estensione della misura; il Collegio ha ritenuto che non vi sia stata estensione illegittima poiché il dispositivo ha confermato il provvedimento del GIP
art. 606 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.
art. 606 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.
Richiamato in relazione al vizio 'error in procedendo': la Corte di legittimità può esaminare direttamente gli atti quando sia dedotto un errore di procedura ma resta l'onere di autosufficienza del ricorso salvo che il fumus emerga chiaramente dal ricorso stesso
art. 360 n. 5 cod. proc. civ. (principio di autosufficienza del ricorso)
art. 360 n. 5 cod. proc. civ.
Il principio di autosufficienza richiesto in sede civile è applicato anche in sede penale: il ricorrente deve allegare o trascrivere gli elementi di prova ritenuti travisati per consentire l'esame da parte del giudice di legittimità
art. 165‑bis comma 2 disposizioni di attuazione cod. proc. pen.
art. 165 bis comma 2 disp. att. cod. proc. pen.
Prevede che la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento inserisca copia degli atti specificamente indicati nel fascicolo per la cassazione; tuttavia rimane l'onere del ricorrente di indicare con precisione gli atti da inserire, non potendo la cancelleria identificare gli atti per interpretazione del ricorso
art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen.
art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen.
Richiamato in tema di vizio di motivazione: l'omissione di considerare argomentazioni difensive incide solo se quelle argomentazioni hanno carattere decisivo; nel caso non sussisteva decisività della circostanza contestata
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese processuali per la parte che propone il ricorso quando il provvedimento rigetta il ricorso; applicata dalla Corte
art. 94 comma 1 ter e comma 1 bis disposizioni di attuazione cod. proc. pen.
art. 94 comma 1 ter e comma 1 bis disp. att. cod. proc. pen.
Disposizioni sull'informazione al direttore dell'istituto penitenziario quando non consegue la rimessione in libertà: la decisione deve essere trasmessa al direttore affinché disponga gli adempimenti previsti
Massime di principio
- Il Tribunale del riesame non può estendere illegittimamente il campo di applicazione della misura rispetto al dispositivo del GIP: la conferma del provvedimento originario è lecita quando i fatti che integrano altri reati concorrono a rafforzare il quadro indiziario del reato per cui è stata disposta la cautela
- Le deduzioni fondate su elementi di prova non trascritti o non allegati devono rispettare il principio di autosufficienza del ricorso: occorre trascrivere o indicare puntualmente gli atti da inserire nel fascicolo ai sensi dell'art. 165‑bis disp. att., altrimenti la doglianza è inammissibile
- Il riesame è un procedimento con poteri istruttori limitati: il Tribunale per il riesame valuta le risultanze processuali già acquisite e gli elementi eventualmente prodotti in udienza, ma non può svolgere un'istruttoria nuova o chiedere trascrizioni non già presenti nel fascicolo
- Per impugnare la motivazione sul punto bisogna dimostrare che l'omissione di valutazione riguarda argomentazioni dotate del requisito della decisività; circostanze marginali o non determinanti per il quadro indiziario non sono normalmente idonee a far cadere la misura
- La sola mancata apprensione della somma oggetto di presunta estorsione non è automaticamente risolutiva: il giudice valuta la compatibilità della circostanza con la ricostruzione complessiva (es. gravità dell'aggressione, modalità, altri indizi)
- Il ricorrente soccombente può essere condannato alle spese ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; inoltre, se non consegue la libertà, la decisione va notificata all'istituto penitenziario secondo le norme di attuazione
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