Sentenza n. 840/2026 - Salerno, Sezione 1
avverso e per l’annullamento, con decisione da rendere ex artt. 31 e 117 c.p.a. del silenzio con decisione da rendere ex artt. 31 e 117 c.p.a. del silenzio illegittimamente formatosi sull’istanza depositata a mezzo pec in data 16.01.2026, con la quale la ricorrente, ha chiesto all’Azienda Sanitaria Locale di Salerno di a) concludere la procedura di gara mediante l’adozione di un provvedimento espresso, congruamente motivato, entro e non oltre il termine di giorni 15 (quindici) dal ricevimento della presente; b) procedere, in mancanza di specifici e legittimi motivi ostativi, all’aggiudicazione definitiva e all’affidamento del contratto in favore della scrivente, vale a dire ATI Bifolco Tellus Ecology, con conseguente avvio delle attività necessarie alla stipula e all’esecuzione del contratto; c) comunicare alla scrivente, con idonea motivazione e nel medesimo termine, ogni eventuale determinazione di segno diverso, con ogni riserva di azione in riferimento alla legittimità degli atti adottati; nonché per la declaratoria dell’obbligo e per la condanna dell’Azienda Sanitaria Locale di Salerno a provvedere sulla conclusione della procedura aperta.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sulla conclusione di una procedura aperta per l'affidamento del servizio di recupero, trasporto e distruzione o infossamento di carcasse di cinghiali
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, già esclusa dalla gara e poi riammessa in esecuzione di una precedente sentenza del TAR, ha impugnato il silenzio serbato dall'ASL sull'istanza con cui chiedeva la conclusione della procedura mediante aggiudicazione, ovvero mediante un provvedimento espresso e motivato di diverso contenuto. Ha dedotto l'illegittima inerzia dell'amministrazione nonostante la scadenza dei termini per la conclusione della gara e la produzione della documentazione richiesta per comprovare il possesso dei requisiti. L'ASL ha eccepito l'improcedibilità sostenendo di avere riscontrato l'istanza con una nota che rappresentava l'intenzione dell'ufficio di proporre la revoca della procedura in ragione della sopravvenienza del Regolamento di esecuzione UE 2025/2388, e ha comunque sostenuto l'infondatezza del ricorso.
La decisione
Il TAR ha escluso l'improcedibilità, ritenendo la nota dell'amministrazione meramente soprassessoria e priva di contenuto provvedimentale: essa prospettava soltanto una proposta di revoca e non concludeva né definiva la gara. Anche la proposta degli uffici al direttore generale è stata qualificata come mero atto procedimentale, non sostitutivo del provvedimento finale. Il giudice ha rilevato che l'art. 17 del d.lgs. 36/2023 impone alle stazioni appaltanti di concludere le procedure di gara nei termini dell'allegato I.3 e qualifica il loro superamento come silenzio inadempimento. Poiché la gara era una procedura aperta con criterio del minor prezzo, il termine massimo era di cinque mesi dalla pubblicazione del bando, prorogabile di un ulteriore mese per la verifica di anomalia. Essendo il bando pubblicato il 31 marzo 2025, la gara avrebbe dovuto concludersi entro il 31 luglio 2025, o al più entro il 31 agosto 2025. Il contenzioso relativo all'esclusione della ricorrente non giustificava il ritardo, essendo stato definito dal TAR con la riammissione della concorrente. Il ricorso è stato quindi accolto; l'ASL è stata condannata a concludere il procedimento con un provvedimento espresso e motivato entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. La nomina del commissario ad acta è stata differita, non ravvisandosi specifiche ragioni per una designazione immediata né una pervicace inerzia. Le spese sono state compensate, salvo il rimborso del contributo unificato alla ricorrente.
Norme richiamate
artt. 31 e 117 c.p.a.
Disciplinano l'azione avverso il silenzio e consentono al giudice di dichiarare l'obbligo dell'amministrazione di provvedere.
artt. 73 e 87, commi 2 e 3, c.p.a.
Richiamati dal giudice con riguardo alla tardiva produzione in giudizio della proposta degli uffici.
art. 17 d.lgs. 36/2023
Impone alle stazioni appaltanti di concludere le procedure di gara nei termini dell'allegato I.3 e qualifica il superamento dei termini come silenzio inadempimento.
allegato I.3 d.lgs. 36/2023
Prevede per le procedure aperte aggiudicate con il criterio del minor prezzo un termine massimo di cinque mesi dalla pubblicazione del bando, prorogabile di un mese per la verifica di anomalia e non sospendibile per la pendenza di un ricorso, salvo provvedimento cautelare.
Regolamento di esecuzione UE 2025/2388
Richiamato dall'amministrazione quale disciplina sopravvenuta, ma non idoneo, di per sé, a sostituire il provvedimento espresso conclusivo della procedura.
Regolamento di esecuzione UE 2023/594
Richiamato in quanto modificato dal Regolamento di esecuzione UE 2025/2388; la sopravvenienza normativa impone una valutazione amministrativa espressa delle sue conseguenze sulla gara.
Massime di principio
- Nell'azione avverso il silenzio, una nota amministrativa che prospetti soltanto l'intenzione di proporre la revoca di una procedura costituisce un atto meramente soprassessorio e non esclude l'inadempimento, perché non definisce né conclude il procedimento.
- La sopravvenienza di una disciplina normativa potenzialmente incidente su una gara in corso non esonera l'amministrazione dall'obbligo di provvedere: essa deve valutare espressamente la disciplina sopravvenuta e adottare un provvedimento conclusivo, adeguatamente motivato, di aggiudicazione o di ritiro della procedura.
- Il superamento dei termini per la conclusione delle procedure di gara stabiliti dall'art. 17 e dall'allegato I.3 del d.lgs. 36/2023 integra silenzio-inadempimento della stazione appaltante.
- Per una procedura aperta aggiudicata con il criterio del minor prezzo, il termine massimo di conclusione è di cinque mesi dalla pubblicazione del bando, prorogabile di un mese per la verifica di anomalia; la pendenza di un ricorso non sospende tale termine, salvo l'adozione di un provvedimento cautelare.
- La definizione del contenzioso relativo all'esclusione di un concorrente, con la sua riammissione, non giustifica l'ulteriore mancata conclusione della gara quando siano ormai scaduti i termini per provvedere.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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