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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34752/2024 del 28/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (utente)

La controversia

Un giudice di pace aveva accolto la domanda di accertamento negativo proposta da un utente nei confronti del Comune, dichiarando non dovuto l'importo richiesto in una fattura per canoni idrici relativi agli anni 2016 e 2017, ritenendo applicabile la prescrizione biennale introdotta dalla l. n. 205/2017. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 10, della l. n. 205/2017, assumendo che il giudice di pace avesse erroneamente applicato il termine biennale a un credito relativo a consumi idrici già divenuto esigibile prima del 1° gennaio 2020. La Corte, però, ha rilevato preliminarmente che il ricorrente non aveva specificato la natura del procedimento definito dalla sentenza impugnata e non aveva dedotto né provato che la controversia derivasse da contratti conclusi mediante moduli o formulari ex art. 1342 c.c.; in difetto di tale specificazione, non era verificabile se la sentenza fosse appellabile nei limiti dell'art. 339, comma 3, c.p.c. oppure ricorribile per cassazione.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha affermato che, quando il giudice di pace decide entro il limite della giurisdizione equitativa necessaria, il rimedio ordinario esperibile è l'appello a motivi limitati ex art. 339, comma 3, c.p.c., con esclusione del ricorso diretto per cassazione. Poiché dalla sentenza emergeva che la domanda riguardava un credito di euro 402,00 e il ricorrente non aveva allegato elementi idonei a dimostrare che si trattasse di una controversia esclusa dall'equità necessaria per effetto di un contratto concluso mediante moduli o formulari, il ricorso è stato reputato inammissibile. Nessuna statuizione sulle spese, perché l'intimato non si è difeso. È stato inoltre dato atto dell'obbligo del ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 10, L. n. 205/2017

    art. 10 (rectius art. 1, comma 10)

    è richiamato come norma che ha introdotto un termine di prescrizione biennale per i crediti relativi ai consumi idrici, ma la Corte non entra nel merito della sua corretta applicazione al caso concreto perché dichiara inammissibile il ricorso

  • art. 339 c.p.c.

    le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità sono appellabili soltanto per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie o dei principi regolatori della materia; nei casi di equità necessaria l'appello a motivi limitati è l'unico rimedio ordinario

  • art. 113 c.p.c.

    il giudice di pace decide secondo equità le cause di valore non eccedente 1.100 euro, salvo le controversie derivanti da contratti conclusi mediante moduli o formulari ex art. 1342 c.c.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    il ricorso è dichiarato inammissibile anche per difetto di specificità, poiché il ricorrente non ha dedotto e comprovato gli elementi necessari a qualificare il regime di impugnazione della sentenza

  • art. 1342 c.c.

    è evocato come possibile causa di esclusione della decisione secondo equità necessaria, ma il ricorrente non ha allegato che la controversia derivasse da contratti conclusi mediante moduli o formulari

  • art. 360 c.p.c.

    n. 5; primo comma; ultimo comma

    la Corte ribadisce che il ricorso per cassazione è esperibile solo contro sentenze pronunciate in grado di appello o in unico grado; la sentenza equitativa del giudice di pace, essendo di primo grado e appellabile, non è direttamente ricorribile per vizi diversi da quelli ammessi dall'appello limitato

  • art. 111 Cost.

    viene richiamato per escludere l'applicabilità del ricorso immediato per cassazione alle sentenze del giudice di pace che, pur con appello limitato, restano provvedimenti impugnabili con mezzo ordinario

Massime di principio

  • Le sentenze del giudice di pace rese entro il limite di valore della giurisdizione equitativa necessaria sono soggette, in via ordinaria, ad appello con motivi limitati; il ricorso diretto per cassazione è precluso, salvo i casi in cui la legge consenta un diverso regime impugnatorio.
  • Per stabilire se una decisione del giudice di pace sia stata pronunciata secondo equità non conta il contenuto concreto della motivazione, ma il valore della causa, da determinarsi secondo i criteri generali di cui agli artt. 10 e ss. c.p.c.
  • Chi propone ricorso per cassazione contro una sentenza del giudice di pace ha l'onere di allegare e dimostrare gli elementi che consentono di verificare la natura della controversia e, quindi, il corretto mezzo di impugnazione; in mancanza, il ricorso è inammissibile.
  • La presenza di un rapporto contrattuale concluso mediante moduli o formulari ex art. 1342 c.c. può escludere la qualificazione della causa come soggetta a equità necessaria, ma tale circostanza deve essere specificamente dedotta e provata da chi se ne avvale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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