Sentenza n. 12260/2026 - Roma, Sezione 5B
per l’annullamento del decreto del Ministero dell’Interno n. -OMISSIS- del 6 settembre 2024, con il quale è stata respinta la domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata dal ricorrente in data 10 marzo 2022, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione fondato su pregresse segnalazioni penali per rissa aggravata
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale che aveva respinto la domanda di cittadinanza italiana presentata ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992. Ha dedotto violazione e falsa applicazione dell’art. 9 della legge n. 91/1992, omessa ed errata valutazione dei presupposti per la concessione della cittadinanza, violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, difetto di motivazione e di istruttoria, travisamento dei fatti e omessa ponderazione comparativa degli interessi. In particolare, ha contestato l’erronea attribuzione alla madre della propria figlia, già ex coniuge e convivente, della segnalazione penale relativa alla rissa aggravata, sostenendo inoltre che la convivenza fosse cessata da oltre quattro anni e che il divorzio fosse intervenuto nel 2020. Ha prodotto documentazione relativa al divorzio e, successivamente, documentazione anagrafica attestante la cessazione della convivenza. Il Ministero ha chiesto il rigetto del ricorso.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto legittimo il giudizio ministeriale fondato sulle segnalazioni per rissa aggravata riferite sia al ricorrente sia alla madre della figlia, valorizzate quali indicatori di aggressività, allarme sociale e mancata compiuta integrazione nei valori fondamentali dell’ordinamento. Il giudice ha precisato che la valutazione in materia di cittadinanza per naturalizzazione è complessiva e prognostica: l’Amministrazione non deve esaminare atomisticamente i singoli precedenti, ma può considerarli nella loro natura e nel contesto familiare dell’aspirante cittadino, con riferimento al decennio antecedente la domanda. La gravità della rissa aggravata, punita con pena edittale pari o superiore a tre anni, è stata ritenuta idonea a fondare il giudizio negativo. L’errore materiale nell’indicazione del rapporto familiare della persona cui era riferita una delle segnalazioni non ha inciso sulla validità dell’atto, poiché dagli atti istruttori risultava chiaramente il corretto destinatario della contestazione. Il provvedimento è stato inoltre qualificato come plurimotivato, essendo sorretto autonomamente dalla condotta del ricorrente e da quella dell’ex coniuge convivente; pertanto, l’eventuale illegittimità di una delle ragioni non avrebbe comunque travolto il diniego. Il divorzio e la successiva cessazione della convivenza non sono stati ritenuti decisivi: il primo non smentiva la convivenza risultante dalla documentazione anagrafica considerata dall’Amministrazione, mentre la cessazione risultante dal certificato del 7 maggio 2026 era sopravvenuta rispetto al diniego del 6 settembre 2024 e non poteva essere valutata per giudicare la legittimità originaria dell’atto. Il TAR ha infine sottolineato che la cittadinanza per naturalizzazione presuppone la prevalenza dell’interesse pubblico e l’assenza di dubbi sull’affidabilità del richiedente e sulla sua adesione ai valori costituzionali, non essendo sufficiente il mero stabile inserimento sociale ed economico. Il ricorrente è stato condannato alle spese, liquidate in € 1.500,00 oltre oneri e accessori.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
La concessione della cittadinanza per naturalizzazione implica una valutazione discrezionale e complessiva dell’integrazione, dell’affidabilità e dell’adesione del richiedente ai valori fondamentali dell’ordinamento.
art. 6 l. 91/1992
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
La pena edittale prevista per la rissa aggravata è stata valorizzata come indice della particolare gravità della condotta, tale da rientrare tra i reati automaticamente ostativi persino all’acquisto della cittadinanza per matrimonio e, a fortiori, rilevante nella naturalizzazione.
art. 10-bis l. 241/1990
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Il preavviso di rigetto è stato comunicato al richiedente, ma le osservazioni e la documentazione prodotte non sono state ritenute idonee a superare gli elementi ostativi.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Ha costituito la base normativa per l’oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Richiamati quali ulteriori presupposti per la tutela dei diritti e della dignità della parte mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Nel procedimento di concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione, l’Amministrazione esercita una valutazione complessa e prognostica sull’affidabilità del richiedente, sulla sua integrazione e sulla sua adesione ai valori fondamentali dell’ordinamento; tale valutazione non è limitata all’accertamento del mero inserimento sociale ed economico.
- I precedenti o le segnalazioni penali possono essere apprezzati come indicatori complessivi dell’indole del richiedente, considerando la loro natura, gravità, periodicità, reiterazione e il contesto familiare, con riferimento al periodo di osservazione anteriore alla domanda di cittadinanza.
- La presenza di una condotta penalmente rilevante di particolare gravità, quale la rissa aggravata punita con pena edittale pari o superiore a tre anni, può legittimamente concorrere a fondare il diniego di naturalizzazione, anche quando il procedimento penale non costituisca l’unico elemento valutato.
- Un errore materiale nell’individuazione del rapporto familiare della persona cui è riferita una segnalazione non invalida il diniego quando dagli atti istruttori e dalla motivazione complessiva risultino comunque identificabili il fatto, il soggetto interessato e la corretta base valutativa dell’atto.
- Un provvedimento amministrativo fondato su più ragioni autonome resta valido se anche una sola di esse è idonea a sorreggere il dispositivo; l’eventuale illegittimità di una motivazione non determina l’annullamento dell’atto quando le altre ragioni siano autonomamente sufficienti.
- La legittimità del diniego di cittadinanza deve essere valutata con riferimento alla situazione esistente al momento dell’adozione dell’atto; le circostanze sopravvenute, come la successiva cessazione della convivenza, non possono essere utilizzate per invalidare originariamente il provvedimento.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 4 lug 2026Sentenza n. 1488/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 4 lug 2026Sentenza n. 1489/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 4 lug 2026Sentenza n. 1490/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 4 lug 2026Sentenza n. 1491/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 4 lug 2026Sentenza n. 1553/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 4 lug 2026Sentenza n. 1554/2026 - Torino, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →