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Sentenza

Sentenza n. 637/2026 - Salerno, Sezione 3

per l’annullamento, previa sospensione: a) della prova pratica svolta in data 29 settembre 2025 e dei relativi esiti pubblicati in data 3 dicembre 2025, nella misura in cui l’istante ricade nell’elenco dei candidati non ammessi alla prova orale ed al proseguimento del concorso, per titoli ed esami, indetto dall’ASL Salerno per la copertura a tempo pieno e indeterminato di 10 posti di fisioterapista, indetto con bando pubblicato sul BURC n. 63 del 9 settembre 2024 e sulla GU n. 76 del 20 settembre 2024; b) del provvedimento di convocazione alla prova pratica pubblicato il 19 settembre 2025, ove lesivo; c) dei verbali di Commissione di concorso, allo stato non conosciuti e mai pubblicati, aventi ad oggetto la decisione in merito alle modalità di svolgimento della prova pratica; la determinazione ed individuazione del correttore da utilizzare per le operazioni di correzione del questionario somministrato all’istante; le attività di correzione e di accoppiamento dei test con i nominativi; d) dell’esito della prova pratica di cui alla lettera a), nella Parte in cui è stato attributo all’istante un punteggio inferiore a quello legittimamente spettante ed inidoneo al superamento della prova; e) del punteggio numerico assegnato all’istante in esito alla prova pratica, in quanto viziato dalla presenza di quesiti erronei e/o fuorvianti o comunque di errate correzioni; f) del questionario somministrato all’istante in occasione della prova pratica, con particolare riferimento ai quesiti nn. 4 e 6; g) dei verbali/atti della Commissione con cui sono state predisposte e/o approvate le domande da somministrare ai candidati in occasione della prova pratica e le relative opzioni di risposta, con particolare riferimento ai quesiti nn. 4 e 6 del questionario dell’istante, in quanto manifestamente erronei e/o fuorvianti; h) dell’avviso di convocazione alla prova orale per il 17 dicembre 2025, nella parte in cui non include il nominativo dell’istante nonché del suo rinvio, ove ritenuto lesivo; i) ove occorra e per quanto di interesse, del bando di concorso; l) di ogni altro atto preparatorio connesso, collegato, presupposto e/o consequenziale, anche potenzialmente lesivo degli interessi dell’istante; per l’accertamento del diritto alla riammissione nella procedura concorsuale de qua e contestuale condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno in forma specifica, ai sensi dell’art. 30 c.p.a., mediante adozione di un provvedimento che disponga la rettifica del punteggio conseguito ai fini dell’ammissione alle prove successive, ovvero attraverso gli strumenti che Codesto Ecc.mo T.A.R. riterrà più idonei allo scopo (ivi compresa ripetizione della correzione, della prova, neutralizzazione dei quesiti collegati a risposte errate).

Giustizia amministrativa202600289

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: esito della prova pratica a risposta multipla e conseguente mancata ammissione alla prova orale del concorso per 10 posti di fisioterapista

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato gli esiti della prova pratica e gli atti connessi, deducendo, quanto al quesito n. 4, che la risposta indicata come corretta dalla commissione fosse errata e che fosse invece corretta quella da lui selezionata. Con riferimento al quesito n. 6, ha sostenuto, in via principale, che la risposta della commissione fosse errata e, in subordine, che anche la propria risposta fosse corretta, evidenziando l'ambiguità del quesito. In via ulteriormente subordinata ha dedotto la violazione dell'art. 12 del d.P.R. 220/2001, in relazione alla tutela dell'anonimato e alla correttezza delle operazioni concorsuali. Ha chiesto l'annullamento degli atti, la riammissione alla procedura e il risarcimento in forma specifica mediante rettifica del punteggio, ripetizione della correzione o della prova oppure neutralizzazione dei quesiti controversi. Nel corso del giudizio l'A.S.L. ha chiesto alla commissione un riesame in autotutela delle contestazioni.

La decisione

La commissione esaminatrice, con verbale del 16 marzo 2026, ha riesaminato i quesiti nn. 4 e 6 e ha deciso di attribuire due punti per ciascun quesito indipendentemente dalla risposta fornita dai candidati, procedendo alla rideterminazione della graduatoria. Per effetto dei nuovi punteggi, il ricorrente ha raggiunto almeno 14 punti, soglia prevista dall'art. 9 del bando per l'ammissione alla prova orale, ottenendo integralmente il bene della vita perseguito. Il TAR ha quindi escluso la sopravvenuta carenza di interesse, che avrebbe comportato l'improcedibilità, e ha dichiarato la cessazione della materia del contendere. Le spese sono state compensate per metà; per la restante metà l'A.S.L. è stata condannata in base alla soccombenza virtuale, in considerazione dell'integrale soddisfazione della pretesa, pur tenendo conto della serialità del contenzioso, del riesame tempestivo, della natura specialistica e tecnicamente discrezionale delle questioni e della definizione del giudizio in sede camerale.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, dopo l'avviso alle parti e la trattazione camerale.

  • art. 30 c.p.a.

    Invocato dal ricorrente quale base della richiesta di risarcimento in forma specifica mediante riammissione o rettifica del punteggio; la pronuncia non esamina autonomamente tale domanda perché dichiara cessata la materia del contendere.

  • art. 12 d.P.R. 220/2001

    Invocato dal ricorrente in relazione alle prescrizioni sull'anonimato e alla correttezza delle operazioni concorsuali; il giudice non ne esamina il merito per la sopravvenuta soddisfazione integrale dell'interesse.

  • art. 9 del bando di concorso

    Prevedeva la soglia di 14 punti nella prova pratica per l'ammissione alla prova orale; il raggiungimento di tale soglia ha determinato la piena soddisfazione dell'interesse del ricorrente.

Massime di principio

  • Quando, durante il giudizio, l'amministrazione adotta un atto di riesame che attribuisce al candidato il punteggio necessario per superare la prova concorsuale e lo ammette alla fase successiva, l'interesse azionato è integralmente soddisfatto e il giudizio deve essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere, non improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
  • La cessazione della materia del contendere ricorre quando l'amministrazione, mediante un successivo provvedimento, elimina integralmente gli effetti lesivi dell'atto impugnato e attribuisce al ricorrente il bene della vita richiesto, rendendo non più controversa la pretesa sostanziale dedotta in giudizio.
  • Ai fini della regolazione delle spese, il giudice può applicare la soccombenza virtuale anche in caso di cessazione della materia del contendere, valutando l'integrale soddisfazione della pretesa, il comportamento processuale e amministrativo delle parti, la tempestività del riesame, la serialità del contenzioso e la complessità tecnica delle questioni.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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