Cassazione Civile, Ordinanza n. 13704/2024 del 16/05/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (medici)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di risarcimento proposta da alcuni medici che avevano frequentato scuole di specializzazione tra il 1983 e il 1991, per l’inadempimento dello Stato italiano agli obblighi derivanti dal tardivo recepimento delle direttive 75/362/CEE e 82/76/CEE sulla adeguata remunerazione dei medici specializzandi. La Corte d’appello di Firenze aveva accolto in parte l’impugnazione, ritenendo responsabile solo la Presidenza del Consiglio dei Ministri, escludendo la prescrizione e liquidando il risarcimento. In Cassazione la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha dedotto, con un unico motivo ex art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione delle direttive europee richiamate, sostenendo in particolare che per alcuni controricorrenti immatricolati nel 1982 non potesse riconoscersi alcun diritto risarcitorio per l’intero periodo di corso, perché il diritto alla remunerazione sarebbe sorto solo per i corsi iniziati dopo l’entrata in vigore della direttiva 82/76 e, comunque, solo dal 1° gennaio 1983 fino al termine della formazione, non già per l’intero primo anno accademico. La Corte di cassazione ha però rilevato che il ricorso non censurava la posizione di tutti i soggetti rimasti parti del giudizio di appello e, soprattutto, che la decisione impugnata era conforme a un orientamento già consolidato: il diritto al risarcimento spetta anche a chi era iscritto a corsi anteriori all’anno accademico 1982-1983, ma soltanto dal 1° gennaio 1983 e fino alla conclusione della formazione, se si tratta di specializzazione medica comune a tutti gli Stati membri o a più Stati membri. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile anche per difetto di specifiche argomentazioni idonee a dimostrare il contrasto della sentenza con le norme e la giurisprudenza richiamate.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della Presidenza del Consiglio dei Ministri e l’ha condannata a rifondere ai controricorrenti le spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto che il motivo proposto non fosse idoneo a superare il consolidato orientamento secondo cui il risarcimento per tardiva attuazione delle direttive in materia di specializzazione medica spetta anche a chi fosse iscritto prima dell’anno accademico 1982-1983, ma soltanto a decorrere dal 1° gennaio 1983 e fino al termine della formazione. Ha inoltre evidenziato l’assenza di una censura specifica e intellegibile della sentenza impugnata, con conseguente inammissibilità ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c.
Norme richiamate
art. 360, n. 3, c.p.c.
È stato invocato come parametro del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di norme di diritto.
art. 360-bis, n. 1, c.p.c.
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché non offriva elementi idonei a mutare l’orientamento consolidato della Corte di cassazione.
artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c.
Sono richiamati per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte ha precisato che la disposizione sul contributo unificato non si applica alle Amministrazioni dello Stato esonerate dal versamento mediante prenotazione a debito.
direttiva 82/76/CEE
È considerata, insieme alle direttive 75/362/CEE e 75/363/CEE, fonte del diritto all’adeguata remunerazione dei medici specializzandi nei limiti temporali riconosciuti dalla giurisprudenza.
direttiva 75/362/CEE
Viene richiamata quale direttiva in materia di specializzazione medica, rilevante per delimitare l’ambito del diritto risarcitorio.
direttiva 75/363/CEE
Viene richiamata, unitamente alle altre direttive, per individuare i presupposti del diritto risarcitorio degli specializzandi.
Massime di principio
- Il diritto al risarcimento per tardiva attuazione delle direttive europee in materia di specializzazione medica spetta anche ai medici iscritti a corsi iniziati prima dell’anno accademico 1982-1983, ma solo dal 1° gennaio 1983 e fino alla conclusione del corso, sempre che la specializzazione rientri tra quelle comuni a tutti gli Stati membri o a più Stati membri.
- In sede di legittimità, il ricorso è inammissibile quando si limita a riproporre una diversa lettura della disciplina senza confrontarsi in modo specifico e intelligibile con la motivazione della sentenza impugnata e con l’orientamento giurisprudenziale consolidato.
- Il motivo di ricorso per violazione di legge deve indicare con precisione le norme asseritamente violate, il loro contenuto precettivo e il punto della decisione in contrasto con esse; in difetto, la censura è inammissibile.
- La declaratoria di inammissibilità per conformità della decisione impugnata a un orientamento consolidato opera quando il ricorso non fornisce argomenti idonei a sollecitare un mutamento del precedente di legittimità.
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