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Sentenza

Sentenza n. 1137/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto n. 01761/2023, resa tra le parti;

Giustizia amministrativa202401480

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Veneto che aveva annullato due intimazioni di pagamento relative al prelievo supplementare latte per intervenuta prescrizione del credito

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (enti di riscossione)

Prevale il privato

La controversia

Le amministrazioni hanno appellato la sentenza del TAR Veneto, deducendo l’erroneità della declaratoria di prescrizione e chiedendo l’ammissione di documenti prodotti per la prima volta in appello, tra cui provvedimenti giurisdizionali relativi ai precedenti contenziosi instaurati dal debitore sulle diverse annate lattiere. Il ricorrente di primo grado aveva contestato la notificazione delle cartelle di pagamento e degli atti interruttivi, la prescrizione dei crediti, l’illegittimità degli atti impositivi, la nullità o annullabilità dell’iscrizione a ruolo per difetto di motivazione e l’errata quantificazione del debito. Il Consiglio di Stato ha esaminato preliminarmente l’ammissibilità della documentazione nuova, rilevando che AGEA, pur essendo stata destinataria dell’ordinanza istruttoria del TAR, era rimasta ingiustificatamente inerte nel primo grado. Ha quindi ammesso soltanto i documenti costituiti da provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato, in quanto idonei a comprovare il giudicato esterno e gli atti interruttivi della prescrizione; ha escluso invece la considerazione delle cartelle di pagamento prodotte tardivamente. Nel merito, sono stati distinti il capitale e gli interessi: per il prelievo supplementare latte il capitale è soggetto alla prescrizione ordinaria decennale, mentre gli interessi sono soggetti alla prescrizione quinquennale. I provvedimenti giurisdizionali relativi alle annate 1995/96, 1998/99, 1999/2000, 2002/03, 2006/07, 2007/08 e 2008/09 hanno interrotto la prescrizione del capitale, con esclusione dell’annata 2005/06. Quanto agli interessi, la prescrizione è stata ritenuta maturata per le annate 1995/96, 1998/99, 1999/2000, 2005/06 e 2007/08; non è stata invece ritenuta maturata per le annate 2002/03, 2006/07 e 2008/09.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto parzialmente l’appello e riformato la sentenza del TAR Veneto. Ha confermato la prescrizione del capitale relativo all’annata 2005/06 e degli interessi relativi alle annate 1995/96, 1998/99, 1999/2000, 2005/06 e 2007/08. Ha invece escluso la prescrizione del capitale relativo alle altre annate oggetto delle intimazioni e degli interessi relativi alle annate 2002/03, 2006/07 e 2008/09, in ragione degli atti giudiziali interruttivi risultanti dai provvedimenti passati in giudicato. Il ricorso di primo grado è stato quindi accolto soltanto nei limiti delle poste effettivamente prescritte e respinto nel resto; le due intimazioni di pagamento sono state annullate negli stessi limiti. Le spese del doppio grado sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 104 c.p.a.

    Limita la produzione di nuovi documenti in appello, ma consente l’ammissione dei provvedimenti giudiziari passati in giudicato necessari a rilevare il giudicato esterno e a evitare contrasti tra giudicati.

  • art. 106 c.p.a.

    Richiamato quale rimedio revocatorio correlato al rischio di contrasto tra giudicati.

  • art. 395, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Richiamato quale ipotesi di revocazione per contrasto con precedente giudicato.

  • art. 8-quinquies, comma 10, d.l. 10 febbraio 2009, n. 5

    Prevede la sospensione del decorso della prescrizione per il periodo considerato dal giudice nel computo dei termini relativi ai crediti e agli interessi.

  • art. 68 d.l. 17 marzo 2020, n. 18

    Ha determinato la sospensione della prescrizione dal 8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, rilevante nel calcolo della prescrizione degli interessi.

  • art. 2943, comma 1, c.c.

    La prescrizione è interrotta dalla notificazione dell’atto con il quale si inizia un giudizio, sia questo di cognizione ovvero conservativo o esecutivo.

    L’interruzione opera anche quando il giudizio è promosso dal debitore, se l’amministrazione costituita difende il proprio atto e ribadisce la pretesa creditoria.

  • art. 2945, commi 1 e 2, c.c.

    Per effetto dell'interruzione s'inizia un nuovo periodo di prescrizione; se l'interruzione è avvenuta mediante uno degli atti indicati dai primi due commi dell'articolo 2943, la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio.

    Gli atti giudiziali interrompono la prescrizione e, quando l’interruzione avviene mediante instaurazione del giudizio, il termine non decorre fino al passaggio in giudicato della sentenza definitoria.

  • art. 2948, comma 1, n. 4, c.c.

    Assoggetta gli interessi alla prescrizione quinquennale, trattandosi di obbligazione autonoma rispetto al capitale.

  • art. 3, comma 1, regolamento CE n. 2988/1995

    Il termine breve previsto per le irregolarità lesive degli interessi finanziari dell’Unione non si applica al credito nazionale per prelievo supplementare latte.

Massime di principio

  • Il capitale dovuto a titolo di prelievo supplementare latte è soggetto al termine ordinario di prescrizione decennale, poiché il prelievo costituisce una misura patrimoniale collegata allo sforamento delle quote individuali e non una prestazione periodica.
  • Gli interessi dovuti sul prelievo supplementare latte sono soggetti alla prescrizione quinquennale prevista per le obbligazioni autonome di interessi, indipendentemente dalla natura o dalla fonte del credito principale.
  • La notificazione e la pendenza di un giudizio promosso dal debitore possono interrompere la prescrizione anche quando il giudizio abbia natura impugnatoria, purché l’amministrazione si costituisca e ribadisca in giudizio la propria pretesa creditoria; la prescrizione non decorre fino al passaggio in giudicato della decisione che definisce il giudizio.
  • In appello non sono normalmente ammissibili i documenti che la parte avrebbe dovuto produrre in primo grado in esecuzione di uno specifico ordine istruttorio disatteso; devono tuttavia essere ammessi i provvedimenti giudiziari passati in giudicato necessari per rilevare il giudicato esterno ed evitare il contrasto tra giudicati.
  • Il termine breve di prescrizione previsto dal regolamento CE n. 2988/1995 per le irregolarità lesive degli interessi finanziari dell’Unione non si applica ai crediti nazionali per prelievo supplementare latte, quando il sistema normativo pone direttamente sugli Stati la responsabilità del prelievo dovuto dai produttori.

Come è indicizzato

MaterieAgricoltura e pescaAppello
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiDecadenza e tardivitàOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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