Cassazione Civile, Ordinanza n. 23452/2023 del 01/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La lite nasce da un decreto ingiuntivo con cui a una figlia veniva intimato di pagare alla madre la somma di 4.000.000 di euro, somma proveniente dal parziale disinvestimento di una polizza assicurativa intestata alla madre e poi confluita su un conto corrente cointestato a firma disgiunta aperto poco prima presso una banca. La figlia proponeva opposizione sostenendo che quella somma fosse stata oggetto di una donazione indiretta in suo favore; la madre contestava tale ricostruzione e chiedeva anche il risarcimento dei danni nei confronti della banca, asseritamente responsabile per aver consentito l’operazione. In cassazione la ricorrente ha dedotto: 1) nullità della sentenza e violazione degli artt. 769 e 809 c.c. e 132 c.p.c., per avere la Corte d’appello escluso l’animus donandi nonostante le operazioni fossero, secondo la tesi di parte, espressive di liberalità e il conto cointestato fosse strumento tipico di donazione indiretta; 2) violazione degli artt. 555, 556, 737 e 809 c.c., sostenendo che le donazioni indirette di denaro dovrebbero comunque entrare nell’asse ereditario e nella collazione/riduzione; 3) violazione degli artt. 769, 809 e 1713 c.c. e 132 c.p.c., lamentando che la Corte territoriale avesse erroneamente negato il collegamento funzionale tra disinvestimento e successivo accredito sul conto cointestato e avesse attribuito rilievo all’obbligo di rendicontazione reciproco; 4) violazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c. e nullità per motivazione omessa o apparente, assumendo che la Corte non avesse pronunciato sul motivo di appello relativo al mancato assolvimento dell’onere probatorio da parte della controparte circa la natura non liberale dell’operazione bancaria.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili il primo e il terzo motivo e la parte del secondo che miravano, sotto la veste formale di violazione di legge e nullità motivazionale, a ottenere una rivalutazione del merito e delle risultanze istruttorie sull’esistenza dell’animus donandi e del collegamento negoziale tra le operazioni bancarie. Ha giudicato la motivazione della sentenza impugnata esistente, comprensibile e non apparente, richiamando il principio secondo cui il controllo di legittimità sulla motivazione è oggi limitato al minimo costituzionale. Ha inoltre affermato la correttezza del principio secondo cui la semplice cointestazione di una somma appartenuta a uno solo dei cointestatari può integrare donazione indiretta solo se sia accertato che il disponente non aveva altro scopo che la liberalità, mentre il mero versamento di denaro personale sul conto cointestato non basta da solo a fondare la presunzione di comproprietà o la liberalità. Il secondo motivo è stato ritenuto, per la parte residua, incomprensibile, perché le norme su collazione, riduzione e porzione disponibile non risultavano pertinenti alla fattispecie descritta. Il quarto motivo è stato ritenuto in parte infondato, poiché la Corte d’appello aveva esaminato il motivo di gravame, e in parte inammissibile per difetto di autosufficienza, non essendo stato riportato e localizzato il contenuto del motivo di appello asseritamente trascurato. Sono state poste le spese del giudizio di legittimità a carico della ricorrente, con attestazione del raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 769 c.c.
Richiamato per la nozione di donazione e per escludere, nel caso concreto, che fosse dimostrata la causa liberale.
art. 809 c.c.
Richiamato per la disciplina della donazione indiretta; la Corte ribadisce che essa richiede comunque l’accertamento dell’animus donandi.
art. 132 c.p.c.
Richiamato in relazione al vizio di motivazione; la Corte esclude che la sentenza impugnata fosse nulla per motivazione apparente.
art. 555 c.c.
Evocato dalla ricorrente in tema di porzione disponibile e riduzione, ma ritenuto non pertinente alla fattispecie concreta.
art. 556 c.c.
Evocato dalla ricorrente in tema di determinazione della massa ereditaria e porzione disponibile, ma ritenuto non pertinente alla fattispecie concreta.
art. 737 c.c.
Evocato in tema di collazione; la Corte reputa la doglianza inconferente rispetto alla questione decisa.
art. 1713 c.c.
Richiamato in relazione all’obbligo di rendiconto; la Corte nega che la previsione dell’obbligo di rendicontazione renda di per sé configurabile la donazione indiretta.
art. 112 c.p.c.
Richiamato per la dedotta omissione di pronuncia; la Corte esclude che vi sia stata omissione, avendo il motivo di appello comunque esaminato.
art. 2697 c.c.
Richiamato per l’onere della prova; la Corte dichiara inammissibile la censura perché non specificamente autosufficiente.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La Corte ribadisce che violazione e falsa applicazione di legge attengono all’erronea individuazione o applicazione della norma, non alla rivalutazione dei fatti.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il sindacato sulla motivazione è limitato al minimo costituzionale, con rilevanza solo di anomalie motivazionali estreme.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
L’assenza di specifica indicazione e localizzazione degli atti posti a fondamento del motivo determina inammissibilità.
art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.
Il deposito degli atti è adempimento distinto da quello di specifica indicazione previsto dall’art. 366 n. 6 c.p.c.
art. 111, comma 6, Cost.
La Corte richiama il parametro del minimo costituzionale della motivazione.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti del raddoppio del contributo unificato.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
Richiamato quale norma che ha inserito l’art. 13, comma 1-quater, nel T.U. spese di giustizia.
Massime di principio
- La cointestazione di una somma di denaro appartenente a un solo cointestatario può integrare una donazione indiretta solo se sia accertato in fatto che il disponente avesse come unico scopo la liberalità; il mero trasferimento sul conto cointestato non basta da solo.
- Ai fini della donazione indiretta, il giudice di merito deve accertare l’animus donandi sulla base delle circostanze del caso concreto; tale accertamento, se sorretto da motivazione comprensibile e non apparente, non è sindacabile in cassazione come violazione di legge.
- Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione delle prove o un diverso coordinamento delle risultanze istruttorie sotto la veste formale di violazione di legge.
- Il vizio di motivazione è oggi deducibile solo nei ristretti limiti dell’anomalia motivazionale che si traduca nella violazione del minimo costituzionale; non è più denunciabile il semplice difetto di sufficienza della motivazione.
- La denuncia di omessa pronuncia richiede che il motivo effettivamente non sia stato esaminato; se il giudice di merito lo ha scrutinato congiuntamente ad altri, la censura è infondata.
- Il motivo di ricorso fondato su asserita mancata considerazione di un atto o di una specifica doglianza è inammissibile se il ricorrente non ne trascrive almeno sinteticamente il contenuto e non ne indica con precisione la collocazione processuale.
- Le norme sulla collazione e sulla riduzione delle donazioni sono irrilevanti se la controversia attiene, a monte, alla stessa esistenza della donazione indiretta e alla prova dell’intento liberale.
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