Cassazione Penale, Sentenza n. 1086/2022 del 13/01/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente, tramite difensore, ha denunciato la violazione dell'art. 178 lett. c) cod. proc. pen., sostenendo che in sede d'appello la Corte distrettuale non aveva disposto la traduzione dell'imputato detenuto presso la casa circondariale di Parma, nonostante fosse stata comunicata la volontà del Troudi di presenziare all'udienza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la richiesta di essere presente in udienza fosse stata formulata con evidente intempestività (solo nell'udienza del 6/12/2019 e tramite sostituto processuale nominato il 5/12/2019), sicché non vi era possibilità pratica di disporre e effettuare la traduzione. Ne deriva che non sussiste la nullità assoluta per mancata traduzione. Conseguentemente il giudicato di merito (conferma delle condanne per minaccia grave continuata e lesioni personali e relative statuizioni risarcitorie) è rimasto inalterato. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, a versare euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende e a rimborsare le spese di parte civile liquidate in complessivi euro 1.800,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 178 lett. c) cod. proc. pen.
art. 178 lett. c) cod. proc. pen.
La norma attiene alla presenza dell'imputato detenuto in udienza e alla traduzione; la Corte ha interpretato che la mancata traduzione determina nullità assoluta solo se la richiesta di presenza è tempestiva, ossia presentata in tempo utile per organizzare la traduzione.
art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137
art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137
Norma richiamata quale titolo procedurale per lo svolgimento dell'udienza (misure emergenziali/disciplinari sull'organizzazione delle udienze); non incide sul principio della tempestività della richiesta di traduzione.
effetti dell'inammissibilità (regole processuali generali)
La declaratoria di inammissibilità comporta ex lege condanna alle spese processuali, pagamento alla Cassa delle Ammende e rifusione delle spese sostenute dalla parte resistente/parte civile, come applicato nel caso in esame.
Massime di principio
- La richiesta di traduzione dell'imputato detenuto deve essere presentata in tempo utile prima dell'udienza: la tardività (es. formulata solo nel corso dell'udienza) può legittimamente escludere la possibilità pratica di effettuare la traduzione e rendere inammissibile il ricorso.
- Per preservare il diritto di partecipazione, l'imputato/difesa deve manifestare la volontà di comparire con anticipo (atto difensivo, memoria o istanza depositata prima dell'udienza) e, se detenuto in altra circoscrizione, sollecitare la traduzione tempestivamente.
- Se la richiesta è tempestiva e la Corte non provvede senza specifica e concreta motivazione sull'impossibilità pratica, la mancata traduzione può determinare nullità assoluta del giudizio di appello camerale; la decisione deve essere adeguatamente motivata se la traduzione non viene disposta.
- In casi analoghi, il difensore dovrebbe: a) depositare per iscritto la volontà dell'imputato di presenziare; b) chiedere formalmente la traduzione prima dell'udienza; c) chiedere, se necessario, una breve sospensione per consentire le operazioni logistiche, documentando i tempi e la fattibilità della traduzione.
- La Corte valuta la 'praticabilità' della traduzione sulla base della tempestività della richiesta e delle concrete possibilità organizzative: l'assenza di accorgimenti tempestivi a carico della difesa può precludere il rimedio in Cassazione.
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