Sentenza n. 896/2026 - Firenze, Sezione 3
per l'ottemperanza della sentenza numero 734/2024, emessa in data 29 novembre 2024, dal Tribunale di Pisa, Sezione Lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Pisa che riconosceva il diritto alla Carta elettronica del docente per cinque anni scolastici
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito per l’ottemperanza della sentenza n. 734/2024 del Tribunale di Pisa, Sezione Lavoro, passata in giudicato, che aveva accertato il suo diritto a usufruire del beneficio economico annuo di 500 euro tramite la Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22 e 2022/23, condannando il Ministero a mettere a disposizione l’importo complessivo di 2.500 euro, oltre interessi o rivalutazione. La ricorrente ha dedotto l’inerzia dell’amministrazione nell’esecuzione del titolo, chiedendo l’ordine di conformazione, la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inottemperanza e la fissazione di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il TAR ha verificato l’ammissibilità dell’azione, rilevando la notificazione del titolo esecutivo al Ministero il 3 dicembre 2024, il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 e il passaggio in giudicato della sentenza il 31 marzo 2025.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso ammissibile e fondato. Ha ordinato al Ministero, qualora non avesse già provveduto nelle more, di conformarsi integralmente al giudicato entro 60 giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, se anteriore, disponendo l’esecuzione dell’obbligo di attribuire alla ricorrente la somma di 2.500 euro tramite la Carta elettronica del docente o altro mezzo equipollente, oltre agli accessori dovuti. L’ordine di ottemperanza è stato espressamente escluso con riferimento alla condanna alle spese contenuta nel giudicato civile, ritenuta estranea alla domanda di ottemperanza. Il TAR ha accolto anche la richiesta di penalità di mora, considerando il ritardo del Ministero e stabilendo che essa decorra dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza e sia commisurata agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta. Ha inoltre nominato sin d’ora, per l’ipotesi di persistente inottemperanza dopo il termine di 60 giorni, il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero quale commissario ad acta, con facoltà di delega, assegnandogli un ulteriore termine di 60 giorni. Le spese del giudizio, pari a 800 euro oltre contributo unificato e accessori di legge, sono state poste a carico del Ministero.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di ordinare l’esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e adottare le misure necessarie all’attuazione della decisione.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Consente la fissazione di una penalità di mora in caso di mancata o ritardata esecuzione; nel caso concreto la penalità è stata fatta decorrere dalla comunicazione o notificazione della sentenza ed è stata commisurata agli interessi legali sulla somma dovuta.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito nella l. 28 febbraio 1997, n. 30
Prevede il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima dell’esecuzione nei confronti delle amministrazioni; il suo decorso infruttuoso è stato ritenuto necessario ai fini dell’ammissibilità dell’ottemperanza.
art. 22, comma 36, l. n. 724/1994
È richiamato nel titolo ottemperando quale base per la corresponsione di interessi o rivalutazione dalla maturazione del diritto alla concreta attribuzione del beneficio.
l. n. 107/2015
È la fonte del beneficio economico della Carta elettronica del docente riconosciuto dal giudicato civile.
art. 475 c.p.c.
È richiamato in relazione all’attestazione di conformità della sentenza costituente titolo esecutivo.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è ammissibile nei confronti di una pubblica amministrazione quando il titolo esecutivo sia stato notificato, sia decorso infruttuosamente il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 e il titolo sia passato in giudicato.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può ordinare all’amministrazione di conformarsi al giudicato entro un termine determinato e può nominare sin d’ora un commissario ad acta destinato a intervenire in caso di persistente inottemperanza.
- La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere applicata quando il ritardo dell’amministrazione nell’esecuzione del giudicato risulti ingiustificato; la sua decorrenza può essere fissata dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza e il suo importo può essere parametrato agli interessi legali sulla somma dovuta.
- L’ottemperanza deve assicurare l’esecuzione degli obblighi sostanziali risultanti dal giudicato, ma non si estende alla condanna alle spese di lite contenuta nel titolo quando tale capo esuli dall’oggetto della domanda di ottemperanza proposta.
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