Sentenza del 22/11/2017 n. 4824 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Processo tributario - Operazioni oggettivamente inesistenti - Presunzioni - Prova liberatoria - Sempre possibile
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L’Amministrazione finanziaria aveva contestato la deducibilità dei costi e la detraibilità delle imposte relative a fatture ritenute riferibili a operazioni oggettivamente inesistenti, basandosi anche sulla circostanza che il soggetto emittente fosse un evasore totale. La società ricorrente ha sostenuto di poter dimostrare l’effettività dei rapporti commerciali e la legittimità del proprio comportamento fiscale.
La decisione
La contestazione dell’Amministrazione non può fondarsi automaticamente sulla sola qualifica dell’emittente come evasore totale. Tale circostanza costituisce eventualmente un elemento presuntivo, ma non dimostra da sola l’inesistenza delle operazioni. Il contribuente deve avere la possibilità di fornire prova dell’effettività delle operazioni e della correttezza delle detrazioni e deduzioni effettuate. La decisione riconosce quindi la rilevanza della prova liberatoria offerta dalla società.
Massime di principio
- La qualifica del fornitore come evasore totale non dimostra automaticamente che le operazioni fatturate siano inesistenti.
- In presenza di contestazioni su operazioni oggettivamente inesistenti, l’Amministrazione finanziaria deve fornire elementi presuntivi seri e concreti, mentre il contribuente può dimostrare l’effettività delle operazioni con documentazione e altri elementi probatori.
- La prova dell’effettività può riguardare, ad esempio, contratti, ordini, documenti di trasporto, pagamenti tracciabili, corrispondenza commerciale e concreta esecuzione delle prestazioni.
- Le presunzioni dell’Amministrazione non possono trasformarsi in una presunzione assoluta: il contribuente deve poter esercitare il proprio diritto alla prova liberatoria.
- Se il contribuente dimostra che le operazioni sono realmente avvenute e che ha agito correttamente, la deduzione dei costi e la detrazione delle imposte non possono essere negate soltanto per le irregolarità fiscali del fornitore.
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