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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24232/2024 del 09/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Due contribuenti avevano impugnato in sede tributaria avvisi di rettifica e liquidazione emessi dall'Agenzia delle Entrate in relazione a un atto di vendita del 2008, con il quale avevano trasferito a una società una quota indivisa di un terreno sito in Catania. La Commissione tributaria regionale aveva confermato il rigetto del ricorso introduttivo. In cassazione le contribuenti deducevano, con il primo motivo, l'omesso esame di un fatto decisivo relativo al giudicato esterno, sostenendo che vi fosse una decisione favorevole formatasi su controversie riguardanti la valutazione dello stesso terreno ceduto da altri comproprietari nell'ambito della medesima operazione economica. Con il secondo motivo denunciavano violazione dell'art. 51 del d.P.R. 131/1986, assumendo che la CTR avesse ritenuto congruamente motivato l'accertamento di valore basato sulla stima UTE senza considerare la perizia giurata di parte redatta ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.L. 24 dicembre 2002, n. 282, e senza esaminare l'erroneità dei parametri estimativi adottati dall'Ufficio.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Quanto al primo motivo, ha rilevato che mancava la prova del passaggio in giudicato della sentenza invocata e, comunque, il giudicato richiamato non era vincolante nel processo perché non intervenuto tra le stesse parti e riferito a diverso atto impositivo; non poteva quindi assumere efficacia né ex art. 2909 c.c. né ex art. 1306 c.c. Quanto al secondo motivo, la Corte ha ritenuto che le censure fossero dirette non già a denunciare una violazione di legge, ma a contestare la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito; si trattava dunque di doglianza di motivazione, non proponibile nei termini formulati, e comunque non riqualificabile ex art. 360, n. 5, c.p.c. per la presenza di doppia conforme. Le ricorrenti sono state condannate alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    omesso esame di fatto decisivo

    Il vizio è invocabile solo nei limiti dell'omesso esame di un fatto decisivo; non può essere usato per censurare la diversa valutazione delle prove o la ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito, specie in presenza di doppia conforme.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    violazione e falsa applicazione di legge

    Non è ammissibile qualificare come violazione di legge una censura che in realtà mira a contestare l'accertamento del fatto e la valutazione del materiale probatorio.

  • art. 51 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    La norma è richiamata con riguardo alla rettifica del valore nell'atto di trasferimento; la Corte osserva che le doglianze delle ricorrenti non attengono alla sua errata interpretazione, ma alla valutazione concreta delle risultanze di causa.

  • art. 124 disp. att. c.p.c.

    Chi invoca il giudicato esterno deve provarne la formazione mediante produzione della sentenza con attestazione di cancelleria dell'intervenuto passaggio in giudicato.

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato fa stato solo tra le stesse parti del processo in cui si invoca la sua efficacia.

  • art. 1306 c.c.

    Il giudicato favorevole al condebitore solidale non era qui spendibile perché la precedente decisione riguardava altre parti e un diverso atto impositivo.

  • art. 2, comma 2, D.L. 24 dicembre 2002, n. 282

    La perizia giurata di parte richiamata dalle ricorrenti era dedotta come parametro di valutazione del bene, ma la Corte non ha ritenuto che la sua mancata considerazione integrasse una violazione di legge deducibile nei termini proposti.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico delle ricorrenti.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Norma richiamata per determinare l'ulteriore contributo unificato dovuto in conseguenza del rigetto/inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Il giudicato esterno è spendibile nel processo solo se la parte che lo invoca ne prova rigorosamente l'esistenza e il passaggio in giudicato, mediante produzione della sentenza munita dell'attestazione di cancelleria.
  • Il giudicato formatosi tra soggetti diversi o su un diverso atto impositivo non è automaticamente vincolante nel giudizio in corso; l'efficacia sostanziale del giudicato presuppone l'identità soggettiva e oggettiva richiesta dagli artt. 2909 c.c. e, nei limiti consentiti, dall'art. 1306 c.c.
  • Non è consentito trasformare una doglianza di merito sulla valutazione delle prove in una censura di violazione di legge: quando si contesta la ricostruzione del fatto o la congruità della motivazione, il motivo va ricondotto al vizio motivazionale, se deducibile.
  • In sede di legittimità non è ammissibile utilizzare l'art. 360, n. 3, c.p.c. per sollecitare una nuova valutazione delle risultanze istruttorie o una diversa stima del bene effettuata dal giudice di merito.
  • La presenza di doppia conforme limita ulteriormente la possibilità di riqualificare come vizio motivazionale la censura proposta sotto etichetta diversa.
  • rami

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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