Ordinanza n. 3224/2026 - Roma, Sezione 1B
PER L’ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE - del verbale n. -OMISSIS- di prot. del 18 dicembre 2025 della Commissione di riesame per gli accertamenti psico-fisici presso il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, notificato a mezzo pec in il 22 dicembre 2025, con il quale è stato confermato il giudizio già emesso con il verbale n. -OMISSIS- dell’11 dicembre 2025 (doc. 1); - del giudizio di inidoneità della Commissione per gli Accertamenti psico-fisici presso il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, di cui al provvedimento n. di prot. -OMISSIS- dell’11 dicembre 2025, consegnato per notifica nella medesima giornata, con il quale il ricorrente è stato dichiarato “INIDONEO” al “Concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 4.918 allievi carabinieri in ferma quadriennale” in quanto è stato riscontrato affetto da “Documentata sindrome di Brugada (Lettera L Punto 3), condizione contemplata quale causa di non idoneità al servizio militare dall’art. 582 del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 e dal Decreto Ministeriale 4 giugno 2014 recante “Direttiva tecnica riguardante l’accertamento delle imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare” (doc. 2);
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudizio di inidoneità psico-fisica al concorso per il reclutamento di allievi carabinieri e verbale di conferma emesso dalla Commissione di riesame
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la propria esclusione dal concorso per il reclutamento di 4.918 allievi carabinieri in ferma quadriennale, contestando il giudizio di inidoneità espresso all'esito degli accertamenti psico-fisici per la diagnosi di «documentata sindrome di Brugada», ricondotta dalla Commissione alla Lettera L, punto 3, e ritenuta causa di non idoneità ai sensi dell'art. 582 del d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 e della direttiva tecnica adottata con decreto ministeriale 4 giugno 2014. Il ricorrente ha prodotto documentazione medica diretta a comprovare l'insussistenza della causa di inidoneità contestata e ha chiesto l'annullamento degli atti, previa sospensione.
La decisione
Il TAR non ha definito nel merito la domanda di annullamento e ha disposto un incombente istruttorio ai sensi degli artt. 19 e 66 c.p.a. Ha incaricato il Collegio Medico Legale della Difesa di svolgere, in contraddittorio tra le parti, una verificazione sulla sussistenza dell'affezione contestata, sulla sua eventuale entità e sui riflessi menomanti, nonché di riferire sul codice attribuibile al candidato e sulla sua idoneità al reclutamento sotto tale profilo. L'Amministrazione dovrà fornire la documentazione necessaria, comprese le norme e regole tecniche applicabili. Le parti dovranno essere previamente avvisate delle operazioni e potranno partecipare tramite il difensore e un consulente tecnico, con verbalizzazione dei rilievi. La relazione dovrà essere comunicata e depositata entro il 30 marzo 2026. La camera di consiglio per il prosieguo è stata fissata al 22 aprile 2026. La decisione sulle spese, comprese quelle della verificazione, è stata differita.
Norme richiamate
art. 19 c.p.a.
Disposizione richiamata quale base per la verificazione istruttoria.
art. 66 c.p.a.
Disposizione richiamata quale base per disporre la verificazione in contraddittorio.
art. 582 d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90
Richiamato quale fondamento normativo della causa di non idoneità al servizio militare correlata alla diagnosi contestata.
Decreto ministeriale 4 giugno 2014
Direttiva tecnica richiamata quale disciplina delle imperfezioni e infermità causa di non idoneità al servizio militare.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati relativi allo stato di salute in caso di diffusione del provvedimento.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato in relazione alla protezione dei dati relativi alla salute.
art. 2-septies d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato quale ulteriore base per la tutela e l'oscuramento dei dati sanitari.
Massime di principio
- Quando il giudizio di inidoneità psico-fisica è contestato sulla base di documentazione medica di segno contrario, il giudice amministrativo può disporre una verificazione specialistica in contraddittorio per accertare l'effettiva sussistenza dell'affezione, la sua entità, i riflessi menomanti e l'incidenza sulla concreta idoneità al reclutamento.
- La verificazione disposta nel giudizio amministrativo deve indicare quesiti e modalità sufficientemente specifici, consentendo alle parti di partecipare alle operazioni tramite i propri difensori e consulenti tecnici e di far verbalizzare eventuali rilievi.
- In una controversia sull'idoneità psico-fisica al reclutamento militare, l'accertamento istruttorio deve confrontarsi con la documentazione medica prodotta dalle parti e con le norme e regole tecniche applicabili alla classificazione della patologia e alla formulazione del giudizio di idoneità.
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