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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36454/2021 del 24/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (debitore)

La controversia

Una società e i suoi garanti avevano proposto opposizione a un decreto ingiuntivo ottenuto per il pagamento di una somma in favore del creditore originario. Il tribunale, rilevato che nel giudizio di opposizione non era stato esperito il tentativo obbligatorio di mediazione da nessuna delle parti, aveva dichiarato improcedibili sia la domanda monitoria sia l’opposizione e aveva revocato il decreto ingiuntivo. In appello il creditore aveva sostenuto che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l’onere di attivare la mediazione gravasse sull’opponente; la corte d’appello aveva accolto tale tesi, dichiarando la nullità delle statuizioni di improcedibilità della domanda monitoria e di revoca del decreto. Con il ricorso per cassazione gli opponenti hanno dedotto violazione e falsa applicazione dell’art. 5 d.lgs. 28/2010, in relazione agli artt. 633 ss. c.p.c., all’art. 24 Cost. e all’art. 360 n. 3 c.p.c., sostenendo che, in presenza di opposizione a decreto ingiuntivo, la mediazione obbligatoria dovesse essere promossa dalla parte opposta, che è l’attore in senso sostanziale.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha richiamato il principio affermato dalle Sezioni Unite secondo cui, nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria introdotte con ricorso per decreto ingiuntivo, una volta instaurato il giudizio di opposizione l’onere di promuovere la mediazione grava sulla parte opposta e non sull’opponente. Poiché la parte opposta non aveva attivato il procedimento di mediazione, correttamente alla declaratoria di improcedibilità deve seguire la revoca del decreto ingiuntivo. La sentenza d’appello è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Lecce, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 5 d.lgs. n. 28/2010

    nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria, se il giudizio è stato introdotto con richiesta di decreto ingiuntivo, l’onere di attivare la mediazione nel successivo giudizio di opposizione grava sulla parte opposta

  • artt. 633 ss. c.p.c.

    disciplinano il procedimento monitorio richiamato per qualificare la domanda proposta in via di decreto ingiuntivo

  • art. 24 Cost.

    richiamato a sostegno della censura relativa alla corretta individuazione della parte onerata di promuovere la mediazione

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    norma processuale invocata come motivo di ricorso per violazione di legge

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo relativo a controversia soggetta a mediazione obbligatoria, l’onere di introdurre la procedura di mediazione grava sulla parte opposta, in quanto attrice in senso sostanziale.
  • Se la parte opposta non attiva la mediazione obbligatoria nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, deve essere dichiarata l’improcedibilità e il decreto ingiuntivo va revocato.
  • La qualificazione della parte come attore sostanziale è decisiva ai fini dell’individuazione del soggetto onerato dall’adempimento della condizione di procedibilità.
  • Il principio di diritto delle Sezioni Unite vincola la soluzione della controversia in tema di mediazione obbligatoria connessa al procedimento monitorio.

Come è indicizzato

MaterieDecreto ingiuntivo
RamiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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