Cassazione Penale, Sentenza n. 47611/2024 del 30/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti, tramite unico ricorso per Cassazione del difensore, lamentavano la violazione degli artt. 143 e 178 lett. c) cod.proc.pen. in relazione all'art. 24 Cost., per omessa traduzione della sentenza di patteggiamento. Si deduceva inoltre l'illegittimità e inefficacia della rinuncia alla traduzione scritta degli atti effettuata in sede di convalida (richiamando l'art. 51‑bis disp. att. cod.proc.pen.), e l'assenza altresì della traduzione orale della motivazione con conseguente pregiudizio della difesa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per genericità delle censure e per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che la rinuncia alla traduzione fosse stata resa in una fase (convalida) nella quale era garantita l'assistenza dell'interprete e del difensore di fiducia, idonei a informare gli imputati delle conseguenze dell'atto; inoltre è dubbia la reale mancata conoscenza dell'italiano per tutti i ricorrenti, considerata la recidiva contestata nella maggior parte dei casi. La Corte ha richiamato il principio consolidato secondo cui l'omessa traduzione della sentenza di patteggiamento non determina automaticamente nullità ove non emergano elementi specifici di pregiudizio alla difesa, anche alla luce della modifica dell'art. 613 cod.proc.pen. (legge 23/6/2017 n.103). I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro 5.000 ciascuno in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 143 cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente in relazione al diritto alla comprensione degli atti processuali; la Corte non ha ritenuto sufficiente la sola mancata traduzione per dichiarare la nullità senza elementi di pregiudizio.
art. 178 lett. c) cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente come norma procedurale collegata alle garanzie linguistiche; la Corte ha valutato le circostanze pratiche (interprete, difensore) per escludere illegittimità.
art. 24 Costituzione
Richiamato in tema di diritto di difesa; la Corte ha ritenuto che tale diritto non sia automaticamente leso dall'assenza di traduzione se non sussistono elementi specifici di pregiudizio.
art. 51‑bis disp. att. cod. proc. pen.
Norma che disciplina gli effetti della rinuncia alla traduzione, subordinandoli alla consapevolezza dell'imputato; la Corte ha ritenuto che la consapevolezza potesse essere garantita dalla presenza di interprete e difensore all'udienza di convalida.
art. 613 cod. proc. pen. (modificato dalla legge 23/6/2017 n.103)
Modifica rilevante perché dopo la riforma l'imputato non può più proporre personalmente ricorso per Cassazione; la Corte ha usato orientamenti giurisprudenziali successivi per ritenere che l'assenza di traduzione non sia di per sé causa di nullità.
art. 616 cod. proc. pen. e sentenza Corte Cost. n.186/2000
La Corte richiama la pronuncia costituzionale che impone di valutare l'elemento soggettivo della condotta quando si applica la sanzione pecuniaria per ricorsi inammissibili; qui la sanzione è stata graduata sulla base della colpa ritenuta significativa.
Massime di principio
- L'omessa traduzione scritta della sentenza di patteggiamento non determina automaticamente nullità: occorrono elementi specifici che dimostrino un pregiudizio concreto per l'esercizio della difesa.
- La rinuncia alla traduzione può essere efficace se l'imputato è assistito da interprete e difensore di fiducia in grado di informarlo sulle conseguenze dell'atto (art. 51‑bis disp. att.).
- In assenza di prova certa dell'ignoranza della lingua italiana, la presunzione di comprensione può essere valutata anche sulla base di elementi fattuali (es. recidiva, lunga presenza sul territorio).
- Dopo la modifica del 2017 all'art. 613 cod. proc. pen., l'incidenza dell'omessa traduzione sulle impugnazioni in Cassazione è cambiata: la mera omissione non garantisce più automaticamente il rimedio ex art. 613.
- Chi propone ricorso in Cassazione senza fondamento e in palese contrasto con orientamenti consolidati o con gli atti può essere condannato a sanzioni pecuniarie; il giudice deve graduare la sanzione valutando la colpa soggettiva, come richiesto dalla giurisprudenza costituzionale.
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