Cassazione Penale, Sentenza n. 33207/2026 del 09/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente, madre di un figlio di età inferiore a tre anni, stava espiando una pena di un anno, nove mesi e dieci giorni di reclusione inflitta per furto aggravato commesso nel 2021. Il Tribunale di sorveglianza per i minorenni aveva rigettato le richieste di affidamento in prova al servizio sociale, detenzione domiciliare, semilibertà e differimento facoltativo dell’esecuzione della pena ai sensi dell’art. 147 c.p. Il diniego del differimento era stato motivato dalla mancata dimostrazione dell’attuale affidamento del minore alla madre: il figlio risultava affidato a parenti in Romania e, al momento del rintraccio della condannata, non era emersa la presenza del minore con lei. Il Tribunale aveva inoltre valorizzato le numerose pendenze per reati predatori, una recente denuncia per furto aggravato, le informative di polizia descrittive della condannata come inaffidabile e socialmente pericolosa, la mancata disponibilità a collaborare con l’U.S.S.M. per la predisposizione di un progetto rieducativo e l’assenza di una concreta prospettiva lavorativa, poiché il datore indicato nell’istanza aveva escluso l’intenzione di assumerla. Con il primo motivo la ricorrente ha denunciato violazione degli artt. 147 c.p. e 47-ter ord. pen. e vizio di motivazione, sostenendo di essere madre di un minore di appena un anno, di avere un legame affettivo e di cura con il figlio e di avere dimostrato tale rapporto anche mediante la presenza del minore all’esterno dell’udienza e una trasferta in Romania per assisterlo durante un ricovero. Con il secondo motivo ha censurato la motivazione sulla pericolosità sociale, contestando la valutazione dei carichi pendenti, la ritenuta fittizietà della proposta lavorativa e il travisamento della relazione dell’U.S.S.M., che avrebbe descritto un ambiente domestico idoneo ed espresso parere favorevole sull’attività lavorativa. Con il terzo motivo ha lamentato il difetto di motivazione sul rigetto della richiesta subordinata di detenzione domiciliare ordinaria, sostenendo che il Tribunale non avesse spiegato perché la pericolosità sociale non fosse fronteggiabile mediante tale misura.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che il differimento facoltativo previsto dall’art. 147, comma 1, n. 3-bis, c.p. presuppone una situazione di effettivo affidamento del figlio alla madre e che, comunque, il Tribunale aveva formulato una prognosi particolarmente negativa di recidiva, fondata sulle numerose pendenze, sulla recente denuncia, sulle informative di polizia e sull’inaffidabilità della condannata. La Corte ha escluso che gli elementi dedotti dalla difesa dimostrassero tale affidamento, rilevando anche che il provvedimento giudiziario invocato non era stato prodotto nel giudizio di merito e che gli ulteriori elementi erano soltanto allegati. Il secondo motivo è stato dichiarato manifestamente infondato: la motivazione sulla necessità di un periodo di osservazione e trattamento intramurario è stata ritenuta logica e coerente con il disinteresse mostrato dalla condannata verso il percorso rieducativo e con l’assenza di una concreta progettualità lavorativa. Le censure miravano a una non consentita rivalutazione del fatto e delle risultanze istruttorie. Anche il terzo motivo è stato rigettato, poiché il diniego della detenzione domiciliare ordinaria risultava adeguatamente motivato dalla prognosi negativa sull’idoneità della misura a prevenire la commissione di ulteriori reati. Il rigetto non ha comportato la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, in applicazione dell’art. 29 d.lgs. 272/1989, trattandosi di incidente relativo all’esecuzione di una pena inflitta per un reato commesso da persona minorenne.
Norme richiamate
art. 147 c.p.
comma 1, n. 3-bis; comma 5
Il differimento facoltativo dell’esecuzione della pena per la madre di prole di età superiore a un anno e inferiore a tre anni richiede, oltre alla condizione soggettiva, la verifica dell’attuale affidamento del minore alla madre e l’assenza di un pericolo di eccezionale rilevanza di commissione di ulteriori delitti; una prognosi particolarmente negativa di recidiva può impedire il beneficio.
art. 47-ter ord. pen.
La detenzione domiciliare, sia ordinaria sia surrogatoria o umanitaria per la madre di minore, presuppone una prognosi favorevole sull’idoneità della misura a prevenire il pericolo di nuovi reati; la forma surrogatoria consente di bilanciare l’interesse del minore con le esigenze di difesa sociale anche quando il differimento semplice sia sconsigliato dalla pericolosità della condannata.
art. 330 c.c.
È richiamato quale disposizione la cui applicazione, con la decadenza dalla responsabilità genitoriale, costituisce una causa di revoca del differimento della pena previsto a tutela del rapporto tra madre e figlio.
art. 29 d.lgs. 28 luglio 1989, n. 272
Esclude, secondo la decisione, la condanna al pagamento delle spese processuali nel rigetto del ricorso relativo all’esecuzione di una pena inflitta per un reato commesso da persona minorenne.
Massime di principio
- Il differimento facoltativo dell’esecuzione della pena previsto per la madre di un minore di età superiore a un anno e inferiore a tre anni tutela la continuità del rapporto materno, ma presuppone che sia dimostrata una situazione attuale di affidamento del minore alla madre; la sola produzione di documentazione incompleta o non tradotta e la mera allegazione di contatti o trasferte non sono sufficienti.
- La tutela del superiore interesse del minore deve essere bilanciata con le esigenze di difesa sociale: una prognosi particolarmente pregnante di commissione di ulteriori delitti può precludere il differimento della pena anche nella forma della detenzione domiciliare surrogatoria o umanitaria.
- La detenzione domiciliare ordinaria richiede una prognosi positiva circa l’idoneità della misura a prevenire il pericolo di commissione di nuovi reati; il giudice può negarla sulla base di una motivata valutazione di inaffidabilità e pericolosità sociale.
- Nella valutazione delle misure alternative, il giudice di sorveglianza può ritenere necessario un ulteriore periodo di osservazione e trattamento intramurario anche in presenza di singoli elementi favorevoli, quando l’atteggiamento dell’interessato verso gli organi del trattamento e l’assenza di una concreta progettualità rieducativa evidenzino una persistente indisponibilità al cambiamento.
- In sede di ricorso per cassazione non è consentita una rivalutazione delle risultanze istruttorie già congruamente esaminate dal giudice di merito; le doglianze che mirano soltanto a una diversa lettura degli elementi di fatto sono inammissibili o infondate, se la motivazione impugnata è logica e giuridicamente corretta.
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