Cassazione Civile, Ordinanza n. 05389/2024 del 29/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (condominio)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda del condominio di rimuovere due fioriere collocate da una condòmina nell'area antistante la sua proprietà esclusiva, area ritenuta comune. Il Giudice di pace aveva accolto la domanda e il Tribunale aveva rigettato l'appello della convenuta, accertando sulla base dei titoli che l'area non era di proprietà esclusiva della condòmina ma comune, e che l'occupazione impediva agli altri partecipanti il pari uso. In cassazione la condòmina ha proposto quattro motivi: 1) violazione dell'art. 112 c.p.c. e delle regole sull'onere della prova, assumendo di essere proprietaria esclusiva dell'area per successione dal padre e lamentando omesso esame dei titoli; 2) violazione dell'art. 1102 c.c. e omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che vi fosse un giudicato interno sull'uso esclusivo dell'area antistante; 3) violazione delle norme sulla prescrizione, perché il Tribunale aveva ritenuto imprescrittibile l'azione del condominio ex art. 1102 c.c.; 4) violazione degli artt. 112 e 92 c.p.c. per ultrapetizione, avendo il Tribunale posto a carico della soccombente anche le spese del procedimento di mediazione senza specifica domanda del condominio.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo per difetto di specificità, perché la ricorrente non aveva indicato né prodotto compiutamente gli atti e i documenti su cui fondava l'assunto della proprietà esclusiva. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo sia perché il vizio di omesso esame era precluso dalla doppia conforme, sia perché il giudice di pace non aveva riconosciuto un uso esclusivo dell'area, ma solo un diritto di passaggio e un uso limitato; ha inoltre ribadito che il giudice d'appello può riqualificare la domanda se i fatti restano invariati. Il terzo motivo è stato respinto nel merito: l'azione del condominio diretta alla rimozione di opere su bene comune o sulla proprietà esclusiva ma lesive delle parti comuni ha natura reale, in quanto espressione delle facoltà insite nel diritto di proprietà, e quindi non è soggetta a prescrizione. Il quarto motivo è stato respinto perché le spese del procedimento di mediazione rientrano nelle spese di lite e sono disciplinate dal principio di soccombenza; per la loro liquidazione è sufficiente la prova dell'esborso e non occorre una domanda specifica. Non sono state liquidate spese di legittimità per mancata attività difensiva del condominio. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
Richiamato per escludere ultrapetizione e per valutare la corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la Corte ha escluso la sua violazione.
art. 1102 c.c.
Norma posta a fondamento della disciplina dell'uso della cosa comune e dell'azione del condominio per rimozione di opere che impediscano il pari uso.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Indicata come base dei motivi di ricorso per violazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo è stato ritenuto precluso dalla doppia conforme.
art. 348-ter, comma 5 c.p.c.
Applicato per precludere la deduzione del vizio di omesso esame in presenza di doppia conforme.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Indicato quale rito camerale di trattazione del ricorso.
artt. 1102, 1120 e 1122 c.c.
Richiamati per affermare la natura reale dell'azione del condominio di rimozione di opere lesive delle parti comuni.
art. 13 D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28
Le spese di mediazione sono comprese tra le spese del giudizio e seguono il principio di soccombenza; per il loro riconoscimento basta la prova dell'esborso, senza specifica domanda.
art. 92 c.p.c.
Richiamato insieme all'art. 13 del D.Lgs. 28/2010 per la regolazione delle spese di lite.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
Fondamento per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 115/2002
Richiamato quale parametro dell'ulteriore importo dovuto.
Massime di principio
- L'azione con cui il condominio chieda la rimozione di opere o occupazioni che incidano sulla cosa comune ha natura reale, perché è espressione delle facoltà inerenti al diritto di proprietà, e non è quindi soggetta a prescrizione.
- Chi deduce in cassazione l'erronea valutazione dei titoli di proprietà deve rispettare un rigoroso onere di specificità, indicando e producendo gli atti e i documenti rilevanti; la mera affermazione apodittica della proprietà esclusiva non è sufficiente.
- In presenza di doppia conforme, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo è precluso nel ricorso per cassazione.
- Il giudice d'appello può riqualificare giuridicamente la domanda o il rapporto quando i fatti storici risultino definitivamente accertati e non mutati tra i gradi di merito.
- Le spese del procedimento di mediazione sono parte delle spese di lite e seguono la soccombenza; per porle a carico della parte soccombente non occorre una domanda espressa della parte vittoriosa, essendo sufficiente la prova del relativo esborso.
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