Sentenza del 28/02/2019 n. 5919 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle dogane ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale, deducendo la violazione dell'art. 20 del Codice doganale comunitario, delle Regole generali di interpretazione della Nomenclatura combinata e delle Note della Sezione 16 relative alla classificazione delle parti di macchine. La controversia riguardava la classificazione doganale di componenti denominati "sprocket" e "idler", importati per essere utilizzati principalmente su macchine cingolate per la movimentazione della terra. La contribuente sosteneva che tali beni dovessero essere classificati nella voce 8431, relativa alle parti e accessori destinati alle macchine delle voci da 8425 a 8430, con esenzione dal dazio. L'Agenzia riteneva invece che, per le loro caratteristiche e funzione di trasmissione del movimento, fossero oggetti autonomi classificabili nelle voci 8483 90 81 90 e 8483 50 20 90, soggette a dazio del 2,7%.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle dogane, cassato la sentenza della CTR e rinviato la causa alla CTR della Liguria, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese. La Cassazione ha stabilito che, nella classificazione delle parti di macchine, deve essere applicata prioritariamente la Nota 2, lettera a), della Sezione 16 della Nomenclatura combinata: occorre verificare se il bene, per le proprie caratteristiche essenziali e per la funzione concretamente svolta, costituisca un oggetto autonomo rientrante in una specifica voce dei capitoli 84 o 85. Solo se ciò non è possibile si applica, in via residuale e sussidiaria, la Nota 2, lettera b), basata sulla destinazione della parte a una determinata macchina. La CTR aveva invece dato prevalenza alla destinazione dei componenti alle macchine movimento terra, senza accertare previamente se gli stessi fossero autonomi e classificabili nella voce 8483. La Corte non ha quindi definito in via definitiva la classificazione, ma ha imposto al giudice del rinvio di riesaminare la questione secondo tali criteri.
Norme richiamate
Art. 20 del Codice doganale comunitario
La classificazione e l'applicazione dei dazi devono essere effettuate secondo la tariffa doganale comune e le regole dell'ordinamento unionale.
Regolamento CEE n. 2658/1987, Regola generale 1 della Nomenclatura combinata
I titoli delle sezioni, dei capitoli o dei sottocapitoli sono da considerare come puramente indicativi, poiché la classificazione delle merci è determinata legalmente dal testo delle voci, da quello delle note premesse alle sezioni o ai capitoli e, occorrendo, dalle norme che seguono.
La classificazione deve basarsi sul testo delle voci e delle note legali, non sui titoli generali dei capitoli o sulla mera descrizione commerciale del prodotto.
Regolamento CEE n. 2658/1987, Regola generale 6 della Nomenclatura combinata
La classificazione delle merci nelle sottovoci di una stessa voce è determinata legalmente dal testo di queste sottovoci e dalle note di sottovoci, nonché, mutatis mutandis, dalle regole di cui sopra.
Anche la scelta della sottovoce deve essere effettuata applicando il testo delle sottovoci e le relative note, nel rispetto delle regole gerarchiche di classificazione.
Nota 2, lettera a), della Sezione 16 della Nomenclatura combinata
Le parti consistenti in oggetti previsti da una voce qualsiasi dei capitoli 84 o 85 (...) rientrano nella loro rispettiva voce qualunque sia la macchina alla quale sono destinate.
Una parte di macchina che, per le proprie caratteristiche, è un oggetto autonomo compreso in una specifica voce dei capitoli 84 o 85 deve essere classificata in quella voce, indipendentemente dalla macchina cui è destinata.
Nota 2, lettera b), della Sezione 16 della Nomenclatura combinata
Le parti, diverse da quelle del paragrafo precedente, se riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente ad una macchina particolare o a più macchine classificabili nella stessa voce (...) rientrano nella voce afferente a detta o dette macchine.
La classificazione in base alla destinazione della parte è una regola residuale e sussidiaria, applicabile solo quando il bene non può essere classificato come oggetto autonomo ai sensi della lettera a).
Regolamento CE n. 1452/2007
Il regolamento è richiamato come esempio concreto del rilievo attribuito alla funzione di trasmissione del movimento e alle caratteristiche essenziali del bene, anche quando il bene è destinato a essere integrato in un escavatore.
Sentenza della Corte di giustizia UE 15 maggio 2014, causa C-297/13, Data I/O GmbH
Richiamando la Regola generale 3, lettera a), la sentenza conferma che la voce che designa specificamente un oggetto particolare prevale sulla voce più generica che comprende una famiglia di oggetti.
Massime di principio
- Nella classificazione doganale di una parte di macchina non è decisiva la destinazione commerciale o il nome del componente, ma la funzione concretamente svolta e le sue caratteristiche obiettive.
- Occorre applicare prima la regola che consente di classificare il bene come oggetto autonomo in una voce specifica dei capitoli 84 o 85; solo in mancanza di una voce specifica si può ricorrere alla classificazione come parte della macchina di destinazione.
- La destinazione esclusiva o principale a una determinata macchina non prevale automaticamente sulle caratteristiche proprie del bene: il criterio della destinazione ha natura residuale.
- Una voce tariffaria generica relativa alle parti di una macchina, come la voce 8431, non può essere utilizzata quando il componente rientra autonomamente in una voce più specifica, ad esempio quella relativa a organi di trasmissione o ruote dentate.
- In caso di rinvio, il giudice deve svolgere un accertamento tecnico sulla funzione effettiva del bene e sulla sua eventuale autonomia merceologica, senza fondarsi soltanto sull'uso prevalente dichiarato dall'importatore.
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