Sentenza del 20/09/2018 n. 2234 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Reddito di impresa - principio inerenza - attuazione di principio costituzionale - capacità contributiva - è tale. IVA - consulenza - soggetto non residente - committente italiano - servizio riguardante beni all'estero - esclusione dal campo di applicazione - consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava, da un lato, l'inerenza e la deducibilità dal reddito d'impresa dei costi per servizi di consulenza resi da una società controllata non residente, relativi al collocamento di prodotti della capogruppo italiana in un mercato estero. Dall'altro, riguardava la territorialità IVA delle medesime prestazioni, concernenti beni mobili italiani già situati all'estero. L'Amministrazione contestava la deducibilità dei costi e il mancato assoggettamento della prestazione a IVA mediante autofattura.
La decisione
La contestazione è stata respinta. I costi sono stati ritenuti inerenti e deducibili, poiché la consulenza procurava un'utilità concreta alla capogruppo italiana, agevolando la commercializzazione dei suoi prodotti all'estero. L'inerenza è stata ricondotta all'art. 109, comma 5, del d.P.R. 917/1986 e considerata attuazione del principio di capacità contributiva previsto dall'art. 53 della Costituzione. È stato inoltre riconosciuto che la consulenza resa dal soggetto non residente, riferita a beni mobili già all'estero, non rientrava nel campo di applicazione territoriale dell'IVA; pertanto non era necessaria l'emissione di autofattura.
Norme richiamate
Articolo 53 della Costituzione
Il principio di inerenza dei costi costituisce attuazione del principio di capacità contributiva: il reddito imponibile deve essere determinato tenendo conto dei costi effettivamente collegati all'attività d'impresa.
Articolo 109, comma 5, d.P.R. 917/1986 (TUIR)
La deducibilità dei componenti negativi richiede che siano riferibili all'attività d'impresa. Nei rapporti infragruppo, l'inerenza può essere dimostrata attraverso l'utilità concreta del servizio per la società che sostiene il costo.
Norme IVA sulla territorialità delle prestazioni di servizi
Quando una consulenza resa da un soggetto non residente riguarda beni mobili già situati all'estero, la prestazione può risultare territorialmente esclusa dall'IVA italiana. In tal caso non sorge l'obbligo di applicare l'imposta mediante autofattura.
Massime di principio
- Nei rapporti infragruppo, un costo di consulenza è deducibile se il contribuente dimostra un'utilità concreta e obiettiva per la propria attività, anche quando il beneficio consiste nell'accesso o nello sviluppo di un mercato estero.
- L'inerenza non richiede necessariamente un ricavo immediato o un vantaggio esclusivo, ma un collegamento funzionale tra il servizio ricevuto e l'attività d'impresa.
- La deducibilità dei costi infragruppo deve essere supportata da documentazione idonea: contratto, descrizione delle attività, criteri di determinazione del compenso, prove dell'effettiva prestazione e dei benefici conseguiti.
- Ai fini IVA, per le consulenze ricevute da soggetti non residenti occorre verificare preliminarmente il luogo di territorialità della prestazione e l'oggetto concreto del servizio; non ogni servizio ricevuto dall'estero deve essere necessariamente assoggettato a IVA mediante autofattura.
- Se la prestazione riguarda beni mobili già situati all'estero e la disciplina territoriale esclude l'operazione dall'IVA italiana, non deve essere applicata l'imposta né emessa autofattura, fermo restando l'obbligo di documentare adeguatamente le circostanze.
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