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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41798/2024 del 13/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La banca ha impugnato l'ordinanza che ha respinto il riesame del decreto di sequestro preventivo sui crediti d'imposta (cd. "bonus facciate") ceduti dalla "Business Management" s.r.l.s. alla banca per oltre 700.000 euro. Il ricorso si fonda su due censure principali: (1) nullità dell'originario decreto per mancanza di motivazione sul "periculum in mora" con riferimento alla specifica posizione della banca, terzo estraneo al reato e solvibile; il giudice del riesame non poteva sanare tale nullità e doveva annullare la misura; (2) violazione dell'art. 321 c.p.p. per difetto di pertinenza delle cose sequestrate rispetto al reato: i crediti ceduti non costituirebbero il profitto del reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti (art. 8 d.lgs. 74/2000), perché non monetizzati né compensati dalla società emittente, sicché l'eventuale profitto sarebbe stato il corrispettivo ricevuto dalla società al momento della cessione, e non i crediti stessi; inoltre la banca non sarebbe persona offesa dal reato tributario, con conseguenti limiti per l'esercizio dei diritti risarcitori.

La decisione

La Corte ha parzialmente accolto il ricorso: ha ritenuto infondato il primo motivo nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto sufficiente la motivazione sul periculum in generale e ha spiegato che il giudice deve valutare le qualità del terzo detentore solo se esse incidono sul periculum; tuttavia la Corte ha censurato la decisione del Tribunale sulla qualificazione dei presupposti della misura cautelare e sulla natura del profitto del reato. Ha chiarito la differenza tra sequestro "impeditivo" e sequestro finalizzato alla confisca (diretta o per equivalente), e ha affermato che i crediti tributari, fintantoché non sono stati monetizzati o portati in compensazione dal titolare, non costituiscono automaticamente profitto penalmente rilevante. Nel caso concreto, secondo la Corte, il profitto della "Business Management" è individuabile nel corrispettivo ricevuto dalla cessione e non nei crediti già acquistati dalla banca; pertanto il sequestro finalizzato alla confisca di quei crediti non appare legittimo senza ulteriori accertamenti. La Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rimesso gli atti al Tribunale per motivazione supplementare e per accertamenti di merito sulla natura del sequestro e sulla riconducibilità del profitto.

Norme richiamate

  • d.l. n. 34 del 2020, convertito dalla legge n. 77 del 2020 (cd. "bonus facciate")

    Disciplina normativa del credito d'imposta oggetto delle cessioni; la disciplina non deroga alle norme processuali penali sulla possibilità di sequestro di crediti dei cessionari

  • art. 8, d.lgs. n. 74 del 2000

    Delitto di emissione o rilascio di fatture per operazioni inesistenti; la condotta punita è quella dell'emittente e il profitto del reato per l'emittente è il vantaggio economico immediato (corrispettivo o risparmio d'imposta) derivante dall'illecito

  • art. 321, cod. proc. pen.

    Regole sul sequestro preventivo: obbligo di motivare il "periculum in mora" e distinzione tra sequestro impeditivo (art. 321, comma 1) e sequestro finalizzato alla confisca (art. 321, comma 2), con diverse conseguenze sull'oggetto sequestrabile

  • art. 12-bis, d.lgs. n. 74 del 2000

    Norma richiamata in relazione alla confisca per equivalente nei reati tributari: la confisca per equivalente può colpire beni nella disponibilità del reo e impone speciali limiti rispetto alla confisca diretta

  • art. 240, cod. pen.

    Definizione delle cose suscettibili di confisca diretta (corpo del reato, prezzo, prodotto, profitto), con relazione sulla necessità di un collegamento diretto con il reato

  • art. 253, cod. proc. pen.

    Nozione di "cose pertinenti al reato" (categoria rilevante per il sequestro impeditivo), più ampia del corpo del reato e del catalogo dell'art. 240 c.p.

  • art. 104-bis, comma 1-sexies, disp. att. cod. proc. pen.

    Riferimento ai limiti dell'azione risarcitoria processuale: alcune tutele procedurali sono riservate alla persona offesa dal reato, con conseguenze per i terzi che ritengano di aver subito un danno

  • Giurisprudenza: Sez. U, n. 36959 del 24/06/2021 (Ellade) e altra giurisprudenza richiamata

    Principio che anche il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca deve contenere la motivazione concisa del "periculum in mora"; orientamenti sulla pertinenza e sul profitto del reato

  • Giurisprudenza: Sez. 3, n. 40865 del 21/09/2022 (Decio)

    Precisa la possibilità di apprendere mediante sequestro preventivo impeditivo anche i crediti dei terzi cessionari (ex art. 121, comma 1, lett. b), d.l. 19/05/2020 n.34) quando siano cose pertinenti al reato, indipendentemente dalla condizione soggettiva del terzo, purché sussistano i presupposti cautelari

Massime di principio

  • Il provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca deve sempre motivare, anche sinteticamente, il "periculum in mora"; il giudice deve considerare le caratteristiche del terzo detentore solo se esse incidono sul pericolo di perdita o dispersione del bene
  • Occorre distinguere chiaramente il sequestro "impeditivo" (art. 321, comma 1 c.p.p.) dal sequestro finalizzato alla confisca (art. 321, comma 2): essi ammettono oggetti diversi e hanno presupposti differenti
  • Il profitto del reato è il vantaggio economico immediato e diretto tratto dall'illecito; nel caso di false fatturazioni, il credito d'imposta non si traduce automaticamente in profitto penale fintantoché non sia stato monetizzato o portato in compensazione dal titolare
  • I crediti tributari ceduti a terzi non costituiscono, di regola, profitto sequestrabile del reo se la società emittente ha già monetizzato il vantaggio con il corrispettivo della cessione; in tal caso il profitto è il corrispettivo, non il credito
  • Il sequestro dei crediti in mano a terzi può essere legittimo come misura impeditiva quando risulti che la libera disponibilità dei crediti può aggravare o protrarre le conseguenze del reato (es. riduzione delle entrate fiscali), ma ciò richiede accertamenti di merito specifici
  • La semplice negligenza di un cessionario (es. banca) nell'adempimento degli obblighi di controllo non equivale automaticamente alla sua partecipazione penale al reato dell'emittente; la responsabilità penale richiede accertamento di collusione o dolo
  • Se il giudice di merito non chiarisce la natura della misura disposta (impeditiva vs finalizzata alla confisca) o non compie i necessari accertamenti di fatto (monetizzazione del credito, collusione, disponibilità del reo), la decisione può essere annullata e rinviata per motivazione supplementare
  • In casi simili, la parte che ritiene illegittimo il sequestro deve contestare sia la motivazione sul periculum sia la pertinenza/qualificazione del bene rispetto al tipo di confisca invocata, richiedendo al giudice accertamenti puntuali sui passaggi economici (cessione, corrispettivo, compensazione)

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