Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 12973/2026 del 06/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (null)

La controversia

Nel corso di un procedimento di espropriazione forzata pendente, la società esecutata aveva ricevuto una nota con cui si preannunciava l'accesso nell'immobile pignorato per il cambio della serratura; aveva quindi proposto opposizione all'esecuzione. Il giudice dell'esecuzione, senza sospendere inaudita altera parte, aveva fissato l'udienza di comparizione delle parti ex art. 618 c.p.c. Avverso tale decreto la parte opponente ha proposto ricorso per cassazione, qualificandolo come ricorso facoltativo di competenza ex artt. 43 e 48 c.p.c., articolando tre motivi ma limitandosi a richiamare in modo generico le disposizioni dell'art. 360, primo comma, c.p.c., senza sviluppare censure coerenti con i requisiti di contenuto-forma imposti dall'art. 366 c.p.c. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile sia per difetto di specificità e autosufficienza, sia perché diretto contro un atto meramente ordinatorio e interno al processo esecutivo, non ricorribile per cassazione; la Corte ha inoltre osservato che, in materia di regolamento di competenza, non è impugnabile con tale mezzo il provvedimento del giudice dell'esecuzione che si limiti a fissare l'udienza o a rigettare la sospensione prospettata per incompetenza, trattandosi di pronunce non decisorie sulla competenza.

La decisione

La Corte ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso. Ha ritenuto assorbita ogni ulteriore questione, compresa quella di legittimità costituzionale sollevata dal Procuratore generale in relazione alla disciplina sul mancato versamento del contributo unificato per l'iscrizione a ruolo. Nulla è stato disposto sulle spese, poiché le altre parti sono rimaste intimate. La Corte ha inoltre dato atto dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, c.p.c.

    richiamato genericamente dalla ricorrente

    la mera evocazione dei motivi di ricorso non basta se non è accompagnata da una specifica e corretta articolazione delle censure in relazione ai vizi denunciati.

  • art. 366, primo comma, c.p.c.

    prescrizioni previste, a pena di inammissibilità

    il ricorso deve rispettare i requisiti di contenuto-forma e di specificità; la loro violazione comporta l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 618 c.p.c.

    decreto di fissazione dell'udienza prevista dall'art. 618 cod. proc. civ.

    il provvedimento di fissazione dell'udienza nel processo esecutivo ha natura meramente ordinatoria e interna al processo.

  • art. 43 c.p.c.

    qualificandolo "RICORSO FACOLTATIVO DI COMPETENZA"

    la parte ha tentato di incardinare il ricorso come regolamento facoltativo di competenza.

  • art. 48 c.p.c.

    qualificandolo "RICORSO FACOLTATIVO DI COMPETENZA"

    la parte ha richiamato la disciplina del regolamento facoltativo di competenza, ma il mezzo è stato ritenuto inammissibile.

  • art. 1, comma 812, L. n. 107/24

    "nei procedimenti civili la causa non può essere iscritta a ruolo se non è versato l'importo determinato ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera a), o il minor contributo dovuto per legge"

    la disposizione è stata evocata dal Procuratore generale come possibile oggetto di questione di legittimità costituzionale, poiché prevede una improcedibilità collegata al mancato versamento del contributo unificato.

  • art. 13, comma 1, lett. a), L. n. 107/24

    richiamato nel testo dell'art. 1, comma 812

    individuato come parametro per la determinazione dell'importo da versare ai fini dell'iscrizione a ruolo.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione deve rispettare rigorosamente i requisiti di contenuto-forma e specificità previsti dall'art. 366 c.p.c.; il mero richiamo astratto ai motivi di cui all'art. 360 c.p.c. non è sufficiente.
  • Un provvedimento del giudice dell'esecuzione che abbia natura meramente ordinatoria e interna al processo, come il decreto di fissazione dell'udienza ex art. 618 c.p.c., non è autonomamente ricorribile per cassazione.
  • Nel processo esecutivo, anche ai fini del regolamento di competenza, non sono impugnabili con ricorso per cassazione i provvedimenti del giudice dell'esecuzione che si limitino a statuizioni interlocutorie o ordinatorie, poiché la verifica della competenza è riservata al giudice della cognizione.
  • Quando una causa di inammissibilità è evidente e assorbente, la Corte può decidere sulla base della ragione più liquida senza esaminare ulteriori questioni, anche di legittimità costituzionale o di merito.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.