Cassazione Civile, Ordinanza n. 19785/2023 del 11/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
Il contribuente aveva chiesto il rimborso della ritenuta IRPEF del 20% applicata dal Comune sull'indennità percepita nel 2014 a titolo di ristoro per l'espropriazione di un terreno di sua proprietà, in relazione a un'occupazione illegittima risalente al 1977. Il silenzio-rifiuto dell'Agenzia delle Entrate era stato annullato sia in primo grado sia in appello, sulla base della ritenuta sussistenza di un inescusabile e colpevole ritardo della pubblica amministrazione nella corresponsione dell'indennità, poiché le prime richieste erano del 1982, il giudizio era stato introdotto nel 1991, la decisione definitiva era intervenuta nel 2010 e il pagamento effettivo solo nel 2014. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia deduceva violazione dell'art. 11, comma 5, della L. n. 413 del 1991, sostenendo che il ritardo era dipeso dal lungo protrarsi del contenzioso giudiziario e che non vi fosse alcuna colpevole responsabilità della P.A., con conseguente insussistenza del diritto al rimborso della ritenuta.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate e lo ha rigettato. Ha ritenuto conforme all'orientamento consolidato la decisione di merito che aveva escluso l'imponibilità della plusvalenza, poiché il pagamento dell'indennità era avvenuto dopo l'entrata in vigore della L. n. 413 del 1991 ma con un ritardo ingiustificato e imputabile alla P.A., protrattosi per molti anni, in violazione dei principi di correttezza, buona fede e degli obblighi derivanti anche dalla CEDU. Le spese di lite sono state poste a carico della ricorrente; è stato inoltre escluso l'applicarsi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 per la parte ammessa alla prenotazione a debito.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Viene invocato come parametro del motivo di ricorso per denunciare la violazione di legge.
art. 11, comma 5, L. 30 dicembre 1991, n. 413
La tassazione della somma percepita a titolo di indennità/plusvalenza è dovuta se la percezione avviene dopo l'entrata in vigore della legge; tuttavia non è imponibile quando il pagamento post 1989 derivi da ingiustificato ritardo imputabile alla P.A. nel contesto di un trasferimento avvenuto prima del 1 gennaio 1989.
L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 2-bis
È richiamata come fonte che disciplina le conseguenze del ritardo della pubblica amministrazione nella conclusione del procedimento, con obbligo risarcitorio per danno ingiusto da inosservanza dolosa o colposa del termine.
art. 1 Prot. n. 1 CEDU
La Corte richiama il parametro convenzionale per affermare che il ritardo della P.A. non può incidere in modo determinante e ingiusto sull'applicazione del regime fiscale, pena la violazione del giusto equilibrio tra interesse generale e tutela della proprietà.
art. 6 CEDU
È richiamato quale garanzia del giusto processo e, in collegamento con l'art. 1 Prot. n. 1, come parametro che impone allo Stato di non vulnerare i diritti del proprietario con ritardi ingiustificati.
art. 97 Cost.
La Corte richiama i principi di buon andamento e imparzialità per escludere che lo Stato possa trarre vantaggio dal proprio inadempimento o ritardo ingiustificato nel pagamento.
art. 111 Cost.
È evocato per valorizzare il canone di ragionevole durata e per evitare che il contribuente debba intraprendere ulteriori giudizi per ottenere tutela del medesimo bene della vita.
art. 117 Cost.
È richiamato come limite derivante dagli obblighi internazionali, tra cui quelli convenzionali, rispetto alla legislazione interna.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater
La Corte esclude l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato in ragione della qualità della parte soccombente, amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato e ammessa alla prenotazione a debito.
Massime di principio
- In materia di tassazione delle somme corrisposte a titolo di indennità o ristoro in procedimenti espropriativi, rileva in linea generale il momento della percezione della plusvalenza; tuttavia, se il pagamento è stato ritardato ingiustificatamente dalla pubblica amministrazione, la pretesa impositiva può venire meno.
- Il ritardo della pubblica amministrazione nel corrispondere l'indennità non può essere neutralizzato invocando il mero protrarsi del contenzioso quando dagli elementi di causa emergano inerzia e omessa cooperazione per un tempo eccessivo e non giustificato.
- L'interpretazione della disciplina fiscale deve, ove possibile, essere letta in modo conforme ai principi costituzionali e convenzionali, evitando risultati che consentano allo Stato di trarre vantaggio dal proprio ritardo nell'adempimento.
- Nel valutare l'applicabilità del regime fiscale sopravvenuto ai pagamenti tardivi, il giudice deve verificare se il ritardo sia imputabile alla pubblica amministrazione e se esso abbia inciso in modo determinante sull'assoggettamento a imposta della somma corrisposta.
- I principi di correttezza e buona fede nei rapporti obbligatori impongono alla pubblica amministrazione un dovere di cooperazione che osta a ritardi ingiustificati nel pagamento di somme dovute, soprattutto quando tali ritardi producano effetti pregiudizievoli per il creditore.
- Se la norma interna consente più letture, deve essere privilegiata quella convenzionalmente orientata che eviti conflitti con la CEDU e con i principi costituzionali, prima di sollevare eventuali questioni di legittimità costituzionale.
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