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Sentenza

Sentenza del 21/11/2017 n. 4745 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

Conferimento di terreno agricolo e cessione di partecipazioni - Collegamento funzionale degli atti - Riqualificazione dei due negozi in cessione di terreno agricolo.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La riqualificazione è stata ritenuta legittima. L'art. 20 del d.P.R. 131/1986 consente di attribuire prevalenza alla causa reale dell'operazione economica rispetto alle forme negoziali utilizzate, considerando anche circostanze ed elementi di fatto estranei al tenore letterale dei singoli contratti. Pertanto, i due atti sono stati trattati, ai fini dell'imposta di registro, come un'unica operazione sostanziale di cessione del terreno agricolo.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda l'applicazione dell'art. 20 del d.P.R. 131/1986 a una pluralità di atti non contestuali: il conferimento di un terreno agricolo in una società e la successiva cessione delle partecipazioni della società stessa. Secondo l'Ufficio, gli atti erano funzionalmente collegati e, considerati nella loro causa economica reale, realizzavano sostanzialmente una cessione del terreno agricolo. Il contribuente ha contestato la possibilità di superare la forma giuridica dei singoli contratti e di considerarli unitariamente.

Norme richiamate

  • Art. 20 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    L'imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici dell'atto presentato alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente.

    La norma è considerata una disposizione volta a individuare l'elemento strutturale del rapporto tributario e non una mera norma interpretativa. In presenza di più atti funzionalmente collegati, consente di valorizzare la causa reale dell'operazione economica e di riqualificare i negozi secondo i loro effetti sostanziali.

Massime di principio

  • Ai fini dell'imposta di registro, la qualificazione fiscale può dipendere dalla causa economica complessiva dell'operazione e non soltanto dalla forma o dal nomen iuris dei singoli contratti.
  • Più atti distinti, anche se stipulati in momenti diversi, possono essere valutati unitariamente quando risultano funzionalmente collegati e diretti a realizzare un unico risultato economico.
  • Il conferimento di un bene in una società seguito dalla cessione delle partecipazioni può essere riqualificato come cessione diretta del bene se, in concreto, gli atti costituiscono fasi di un'unica operazione.
  • Per evitare contestazioni, occorre dimostrare l'autonomia economica e causale dei singoli atti, non essendo sufficiente la loro distinta forma contrattuale o la loro separata registrazione.

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