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Ordinanza

Ordinanza n. 1248/2026 - Catania, Sezione 3

per l'accertamento del diritto del ricorrente, come in epigrafe generalizzato, alla ricostruzione integrale della pensione nei termini delle disposizioni di legge di cui al 1° comma dell’art. 54 del T.U. 1092/1973 con attribuzione, pertanto, dell’aliquota di rendimento del 44% relativamente al calcolo della percentuale di pensione conseguita in quota retributiva, con conseguente rideterminazione della pensione di godimento; nonché, per la condanna di parte resistente alla corresponsione di tutto quanto per l’effetto dovuto, oltre gli arretrati sui ratei pensionistici già percepiti, maggiorati di interessi legali e rivalutazione monetaria da liquidarsi dalla scadenza dei singoli ratei al pagamento della sorte capitale, ed adeguamento del trattamento corrente agli indici ISTAT.

Giustizia amministrativa202500333

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IIIOrdinanzaAzione di accertamento

Atto impugnato: comportamento dell’INPS relativo al calcolo del trattamento pensionistico e alla mancata attribuzione dei benefici dei sei scatti sulla buonuscita

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha proposto domanda di accertamento e condanna nei confronti dell’INPS. Nell’epigrafe del ricorso ha chiesto la ricostruzione integrale della pensione ai sensi dell’art. 54, comma 1, del d.P.R. 1092/1973, con applicazione dell’aliquota di rendimento del 44% sulla quota retributiva, rideterminazione del trattamento pensionistico, corresponsione degli arretrati, interessi e rivalutazione monetaria, nonché adeguamento del trattamento corrente. Tuttavia, nel corpo del ricorso e nelle conclusioni finali ha fatto riferimento esclusivamente all’accertamento del diritto ai benefici previsti dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, ossia ai c.d. sei scatti, sulla buonuscita. Il Collegio, dopo il passaggio della causa in decisione, ha rilevato d’ufficio ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a. l’incertezza derivante dalla difformità tra l’oggetto della domanda indicato nell’epigrafe e quello risultante dal corpo del ricorso e dalle conclusioni. In particolare, ha prospettato un possibile difetto di giurisdizione amministrativa limitatamente alla domanda concernente il quantum del trattamento pensionistico.

La decisione

Il TAR non ha definito il merito della controversia. Ha rilevato d’ufficio un possibile profilo di inammissibilità parziale del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, limitatamente alla domanda di ricostruzione e rideterminazione della pensione, ritenendo che la materia del quantum pensionistico rientri nella giurisdizione della Corte dei conti. Il Collegio ha invece disposto il contraddittorio sulla questione, assegnando alle parti quindici giorni dalla notificazione o comunicazione dell’ordinanza per depositare memorie esclusivamente sul possibile difetto di giurisdizione relativo alla domanda pensionistica. La pronuncia non contiene una decisione definitiva né sulla domanda pensionistica né sulla domanda relativa ai sei scatti sulla buonuscita.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Consente al giudice, quando rileva d’ufficio una questione rilevante ai fini della decisione e non previamente sottoposta al contraddittorio, di assegnare alle parti un termine per il deposito di memorie sulla questione.

  • art. 54, comma 1, d.P.R. 1092/1973

    È indicato dal ricorrente quale fondamento della richiesta di applicazione dell’aliquota di rendimento del 44% nella ricostruzione della quota retributiva della pensione; la domanda rientra, secondo il Collegio, nella materia del quantum pensionistico devoluta alla Corte dei conti.

  • art. 6-bis d.l. n. 387/1987

    È richiamato nel corpo del ricorso e nelle conclusioni quale fondamento della domanda relativa ai benefici dei c.d. sei scatti sulla buonuscita.

Massime di principio

  • Quando il contenuto dell’epigrafe di un ricorso non coincide con quello del corpo dell’atto e delle conclusioni, il giudice deve considerare tale difformità ai fini dell’individuazione dell’oggetto effettivo della domanda e può sottoporla al contraddittorio prima di decidere.
  • La domanda concernente la ricostruzione o la rideterminazione del quantum del trattamento pensionistico rientra nella giurisdizione della Corte dei conti e non in quella del giudice amministrativo.
  • Se il giudice rileva d’ufficio, dopo il passaggio della causa in decisione, una possibile questione di difetto di giurisdizione idonea a determinare l’inammissibilità parziale del ricorso, deve assegnare alle parti un termine per presentare memorie sulla questione ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieTrattamento economico e previdenzialeGiurisdizione e ripartoDecisione e riti speciali
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizione

Testo integrale

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