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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 34054/2021 del 12/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania che aveva accolto l'appello dell'Agenzia delle entrate avverso la pronuncia di primo grado che aveva annullato un avviso di accertamento relativo all'anno 2008. L'Ufficio aveva, sulla base del p.v.c. della Guardia di Finanza e del bilancio depositato dai soci subentranti, ricostruito con metodo induttivo (puro) maggiori ricavi societari non contabilizzati e, per trasparenza, imputato pro quota al socio Antonio Simeone utili extracontabili riferiti al periodo in cui risultava socio (50% fino al 11.6.2008). Il ricorrente deduceva, tra l'altro, l'irregolarità della valutazione delle prove alla luce di una sentenza penale che aveva dichiarato estinto per prescrizione il reato di falso nel bilancio rettificato dai soci subentranti e contestava l'operatività delle presunzioni di attribuzione degli utili ai soci e la corretta individuazione dei soggetti ai quali imputare gli utili.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi per varie ragioni: difetto di autosufficienza del ricorso (mancata produzione dell'avviso di accertamento e del p.v.c.), cumulazione confusa di censure di cui all'art. 360 c.p.c., errata ricostruzione dei presupposti della decisione impugnata (la CTR non aveva basato l'accertamento unicamente sulla veridicità del bilancio depositato dai soci subentranti ma aveva applicato un metodo induttivo puro partendo dagli elementi positivi del bilancio e determinando forfettariamente gli elementi negativi), e corretta applicazione dei principi sulla presunzione di attribuzione pro quota degli utili extracontabili nelle società a ristretta base azionaria. La Corte ha inoltre affermato che la sentenza penale di estinzione per prescrizione non ha valore di accertamento sostanziale tale da impedire l'utilizzo in sede tributaria delle risultanze ispettive ove l'accertamento sia stato effettuato con metodo induttivo e sussistano presunzioni legittime; infine il ricorrente non ha fornito prova contraria sufficiente a superare la presunzione.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 600/1973, art. 38

    Riferito in tema di requisiti delle presunzioni utilizzabili dall'Amministrazione finanziaria; la Corte distingue tra presunzioni semplici e presunzioni "supersemplici" utilizzabili in caso di omessa dichiarazione

  • D.P.R. n. 600/1973, art. 39

    art. 39, comma 2, lett. d)

    Norma richiamata per l'estensione nei confronti del socio dell'accertamento operato in capo alla società; la Corte conferma che, in società a ristretta base azionaria, una ricostruzione reddituale valida a carico della società legittima la presunzione pro quota a carico dei soci salvo prova contraria

  • D.P.R. n. 600/1973, art. 41

    Richiamato in relazione all'utilizzo di metodi induttivi in caso di omessa presentazione della dichiarazione; consente all'Ufficio di adottare presunzioni anche semplici o supersemplici per determinare il reddito

  • Codice Civile, art. 2727

    Regola la valutazione delle presunzioni; la Corte valuta l'assenza di presunzioni "gravità, precisione e concordanza" quando l'Ufficio agisce con metodo induttivo puro in caso di omessa dichiarazione

  • Codice Civile, art. 2729

    Definisce requisiti della presunzione legale; la sentenza distingue tra presunzioni idonee a costituire prova presuntiva e le "supersemplici" ammesse in sede tributaria per omessa dichiarazione

  • Codice Civile, art. 2697

    Regola l'onere della prova; la Corte richiama che spetta al contribuente fornire elementi di segno contrario per superare la presunzione di distribuzione degli utili

  • Codice Civile, art. 2468

    Richiamato in relazione alla contestazione sull'eventuale imputazione degli utili ai soci in carica alla data di deposito del bilancio; la Corte conferma che per utili extracontabili si presume la distribuzione nello stesso esercizio e può essere imputata pro rata al periodo di effettiva partecipazione

  • Codice di Procedura Civile, art. 360

    art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5

    Norma sulle ipotesi di ricorso per cassazione; la Corte ha rilevato l'errata cumulazione/confusione delle censure e l'inesattezza formale/di autosufficienza che rendeva alcuni motivi inammissibili

  • Codice di Procedura Civile, art. 366

    art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6

    Richiamato quale principio di autosufficienza del ricorso per cassazione: il ricorso deve contenere o allegare gli atti necessari (qui l'avviso e il p.v.c.) per consentire il sindacato di legittimità

  • D.P.R. n. 115/2002, art. 13

    Richiamato nella parte finale per gli adempimenti procedurali connessi alla decisione; accertamento della comunicazione prevista

Massime di principio

  • Se l'Ufficio ricostruisce il reddito con metodo induttivo puro (p.es. in caso di omessa dichiarazione), può prescindere in tutto o in parte dalle scritture contabili e utilizzare elementi meramente indiziari o "supersemplici" per determinare l'imponibile.
  • Nelle società a ristretta base azionaria, se sono accertati utili extracontabili, opera la presunzione di attribuzione pro quota ai soci per lo stesso periodo d'imposta in cui gli utili sono stati conseguiti; spetta al socio provare che tali utili sono stati accantonati o reinvestiti per evitare l'imposizione.
  • Una sentenza penale che dichiara l'estinzione del reato per prescrizione non ha automaticamente efficacia di giudicato esterno tale da impedire l'uso, in sede tributaria, di risultanze ispettive o di presunzioni legittimamente dedotte dall'Amministrazione.
  • In cassazione il ricorso deve essere autosufficiente: occorre allegare gli atti essenziali (es. avviso di accertamento, p.v.c.) e formulare censure distinte e riconoscibili secondo le categorie dell'art. 360 c.p.c.; l'omissione o la confusione può determinarne l'inammissibilità.
  • La presunzione di distribuzione di utili extracontabili è "in re ipsa": non è necessaria una deliberazione formale; tuttavia il contribuente può sempre fornire prove contrarie per dimostrare che i flussi finanziari non sono stati distribuiti a suo favore.
  • La distinzione tra accertamento analitico-induttivo e induttivo puro dipende dall'attendibilità delle scritture: se le scritture sono solo parzialmente inattendibili l'Ufficio integra i dati; se sono completamente inattendibili l'Ufficio può determinare il reddito su elementi meramente indiziari.

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