Sentenza n. 345/2026 - Catanzaro, Sezione 2
per l’annullamento dell’Ordinanza n. 51/2025, Prot. n. 6.../C, emessa in data 29.08.2025 dal Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Roseto Capo Spulico e notificata in pari data, con la quale si modifica la precedente Ordinanza n. 150 del 01.08.2022 e si ordina al ricorrente la demolizione delle opere edilizie realizzate presso l’immobile sito in Via Lungomare n. 192, ai sensi dell’art. 33 del D.P.R. n. 380/2001 23, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi inclusa, per quanto di ragione, la richiamata Ordinanza n. 150 prot. 5289 del 01.08.2022;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale che correggeva il riferimento normativo dell'originario ordine di demolizione, sostituendo l'art. 31, comma 3, con l'art. 33 d.P.R. 380/2001
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza n. 51/2025, con la quale il Comune aveva modificato la precedente ordinanza n. 150/2022, avente a oggetto la demolizione di opere edilizie realizzate asseritamente in assenza di titolo abilitativo. Dal testo emerge che il ricorso era articolato in tre motivi di diritto, dei quali non sono specificati i contenuti puntuali, oltre a un'istanza cautelare. Il Comune ha eccepito l'inammissibilità per carenza di interesse, sostenendo che l'atto impugnato era meramente modificativo dell'ordinanza del 2022, mai impugnata, e non aveva introdotto una nuova lesione.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse. Ha ritenuto che l'ordinanza del 2025 fosse meramente modificativa, limitandosi a sostituire il riferimento normativo posto a fondamento del potere repressivo: l'art. 31, comma 3, d.P.R. 380/2001, originariamente richiamato, con l'art. 33 d.P.R. 380/2001. Secondo il Collegio, l'art. 31, comma 3, non disciplina uno specifico presupposto per l'esercizio del potere comunale di demolizione, ma regola gli effetti della mancata ottemperanza all'ordine demolitorio; il riferimento era quindi non conferente, mentre già l'ordinanza del 2022 evidenziava quale presupposto sostanziale l'assenza di titolo abilitativo per la ristrutturazione. L'eventuale annullamento dell'atto del 2025 avrebbe eliminato soltanto la correzione formale, senza rimuovere l'originario ordine di demolizione. Poiché quest'ultimo non era stato impugnato, il ricorso successivo non poteva riaprire i termini né configurare una nuova lesione dell'interesse del privato. Le spese sono state compensate per le peculiarità della controversia.
Norme richiamate
art. 33 d.P.R. 380/2001
Indicato dall'amministrazione quale norma fondativa della sanzione demolitoria nell'ordinanza modificativa; il giudice non esamina nel merito la sua concreta applicazione perché dichiara il ricorso inammissibile.
art. 31, comma 3, d.P.R. 380/2001
La disposizione originariamente richiamata nell'ordine di demolizione non disciplina uno dei presupposti sostanziali del potere repressivo, ma gli effetti della mancata ottemperanza all'ordine di demolizione; il suo richiamo era pertanto non conferente rispetto alla motivazione dell'atto.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti nella camera di consiglio.
Massime di principio
- La modifica di un ordine di demolizione che si limiti a correggere il riferimento normativo, senza alterare il presupposto sostanziale dell’abuso né il contenuto dell’ingiunzione, non integra una nuova lesione impugnabile autonomamente quando l’originario ordine non sia stato tempestivamente impugnato.
- L’impugnazione dell’atto meramente correttivo di un precedente provvedimento lesivo non può riaprire i termini per contestare il provvedimento originario, se la correzione non determina una modifica sostanziale dell’assetto degli interessi.
- Sussiste carenza di interesse quando l’eventuale annullamento dell’atto impugnato non procurerebbe al ricorrente il bene della vita perseguito, ma eliminerebbe soltanto una correzione formale lasciando intatto l’originario ordine di demolizione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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