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Sentenza

Sentenza del 20/10/2016 n. 6283 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Processo tributario - Notificazione dell'atto di appello mediante pec - Inammissibilità dell'appello - Sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L'appello è stato dichiarato palesemente inammissibile. La notificazione via PEC effettuata il 26 novembre 2015, prima dell'avvio del processo tributario telematico e in una Regione non inclusa nella fase sperimentale, non era considerata validamente eseguita. Ne è derivata l'impossibilità di esaminare nel merito le censure dell'appellante.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'appellante ha notificato l'atto di appello alla Regione Lazio tramite posta elettronica certificata il 26 novembre 2015, richiamando l'art. 3-bis della Legge n. 53/1994 e l'art. 55 della Legge n. 69/2009. La notifica è stata contestata perché, a quella data, il processo tributario telematico non era ancora operativo nel Lazio: l'avvio sperimentale era previsto dal 1° dicembre 2015 soltanto in Umbria e Toscana. Inoltre, il rito tributario telematico era soggetto a regole tecniche proprie, non automaticamente sostituibili dalle disposizioni generali sulle notificazioni via PEC.

Norme richiamate

  • Art. 3-bis della Legge n. 53/1994

    La disposizione generale sulla notificazione degli atti tramite PEC non consentiva, secondo la decisione, di notificare validamente un atto processuale tributario al di fuori delle specifiche regole del processo tributario telematico.

  • Art. 55 della Legge n. 69/2009

    Richiamato dall'appellante quale base normativa per la notificazione telematica, non è stato ritenuto sufficiente a rendere valida la notifica nel rito tributario prima dell'attivazione del relativo sistema telematico nella Regione interessata.

  • Art. 39, comma 8, del D.L. n. 98/2011

    Prevede l'adozione di regole tecniche specifiche per il processo tributario telematico; tali regole prevalgono, per la materia tributaria, sulle disposizioni generali invocate per la notificazione via PEC.

  • Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 4 agosto 2015

    Ha disciplinato le regole operative e tecniche del processo tributario telematico, avviato in via sperimentale dal 1° dicembre 2015 inizialmente soltanto in Umbria e Toscana.

  • Art. 3-bis della Legge n. 53/1994 e art. 39, comma 8, del D.L. n. 98/2011

    Il coordinamento tra le due disposizioni è stato interpretato nel senso che la PEC, nel processo tributario, è utilizzabile solo secondo le modalità, i tempi e gli ambiti territoriali stabiliti dalla disciplina speciale del processo tributario telematico.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la validità della notificazione telematica dipende dalla disciplina speciale del processo tributario telematico e non dalla sola esistenza di una norma generale che consenta le notificazioni via PEC.
  • Prima di notificare un atto tributario telematicamente occorre verificare la data di effettiva entrata in vigore del sistema, l'ambito territoriale di applicazione e le regole tecniche vigenti.
  • Una notificazione PEC effettuata prima dell'attivazione del processo tributario telematico nella Regione competente può comportare l'inammissibilità dell'impugnazione, senza esame del merito.
  • In presenza di discipline telematiche settoriali, le regole generali sulla PEC non possono essere applicate automaticamente se contrastano con le modalità specificamente previste per quel rito.

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