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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21222/2022 del 05/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (assicurazione)

La controversia

La controversia nasce da una complessa vicenda immobiliare e risarcitoria. In un precedente giudizio era stata accertata la necessità di trasferire un immobile in favore di alcune acquirenti; successivamente lo stesso immobile era stato venduto a terzi con atto rogato da un notaio assicurato presso la compagnia resistente. Dopo liti parallele tra acquirenti, venditori e notaio, le parti avevano definito ogni contesa con transazione. La compagnia assicuratrice, avendo pagato le somme concordate e le spese legali in favore delle danneggiate, aveva agito nei confronti degli eredi del venditore chiedendo il rimborso di quanto versato, invocando la surrogazione legale ex art. 1203, n. 3, c.c. Gli eredi avevano contestato la decisione sostenendo che la domanda avrebbe dovuto essere ricondotta all'art. 1916 c.c., riservato alla surrogazione dell'assicuratore nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili, e che comunque essi non potessero essere considerati terzi responsabili rispetto al danno causato dal notaio. Deducevano inoltre che la surrogazione non potesse operare verso soggetti diversi dai corresponsabili del danno e che il pagamento della compagnia fosse riferibile solo al rapporto tra acquirenti e notaio, non a quello con i venditori.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi inammissibili perché non si confrontavano realmente con la ratio decidendi della sentenza impugnata. Ha confermato che la Corte d'appello aveva correttamente qualificato l'azione come surrogazione legale ex art. 1203, n. 3, c.c., e non come surrogazione dell'assicuratore ex art. 1916 c.c., rilevando che il pagamento era stato eseguito dalla compagnia in luogo del notaio assicurato, con interesse giuridicamente qualificato all'estinzione dell'obbligazione. Ha anche ribadito che la surrogazione poteva essere esercitata nei confronti dei soggetti corresponsabili del danno. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, senza spese per mancata difesa dell'intimata, con statuizione sull'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1916 c.c.

    norma sulla surrogazione dell'assicuratore nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili; ritenuta non applicabile al caso, perché la domanda era stata proposta in base alla surrogazione legale di cui all'art. 1203 c.c.

  • art. 1203, n. 3, c.c.

    consente la surrogazione legale di chi paga avendo un interesse giuridicamente qualificato all'estinzione dell'obbligazione; nel caso, la compagnia che ha pagato in luogo del notaio assicurato si surroga verso i corresponsabili del danno

  • art. 1483 c.c.

    richiamato dai ricorrenti per sostenere la diversa disciplina della garanzia per evizione del venditore, ma ritenuto inconferente rispetto all'azione di surrogazione oggetto del giudizio

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    invocato come parametro del ricorso per violazione di legge

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • La censura per violazione di legge è inammissibile quando non si confronta con la concreta ratio decidendi della sentenza impugnata e si fonda su una ricostruzione incompatibile con la motivazione adottata.
  • La surrogazione legale ex art. 1203, n. 3, c.c. presuppone un interesse giuridicamente qualificato all'estinzione dell'obbligazione, non necessariamente l'identità di titolo tra debitore surrogante e debitore surrogato.
  • Chi paga in luogo di un soggetto assicurato, per evitare o ridurre una passività collegata alla responsabilità del proprio assicurato, può surrogarsi verso i corresponsabili del danno, se il pagamento è effettuato nell'ambito della vicenda risarcitoria.
  • L'art. 1916 c.c. opera in modo distinto dalla surrogazione legale generale di cui all'art. 1203 c.c.; la scelta del corretto fondamento normativo dipende dalla struttura della pretesa azionata e dal rapporto dedotto in giudizio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSurroga assicurativaInadempimento
RamiProcesso civileAssicurazioniObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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