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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2401/2025 del 21/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Ministero ha impugnato l'ordinanza della Corte d'appello di Perugia che aveva riconosciuto al Piacenti un'indennità per ingiusta detenzione relativa agli arresti domiciliari dal 21/12/2017 all'11/01/2018, in relazione ai delitti agli artt. 353 e 353‑bis c.p., da cui il Piacenti era poi stato assolto per insussistenza dei fatti. Il ricorso articolava due motivi: (1) violazione degli artt. 314 e ss. c.p.p. per aver erroneamente escluso il presupposto ostativo rappresentato dal dolo o dalla colpa grave, sostenendo che la sentenza di assoluzione non avrebbe escluso la sussistenza dell'elemento materiale e che il giudice della riparazione avrebbe indebitamente sovrapposto la propria valutazione a quella del giudice della cognizione; (2) vizio di motivazione, con richiamo a scambi di messaggi (SMS) tra il Piacenti e il commercialista Camporesi e ad un presunto comportamento reticente in sede di interrogatorio, tali da configurare colpa grave o sinergia illecita rilevante ai fini dell'ostatività al riconoscimento della riparazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Ministero, confermando l'operato della Corte d'appello. Ha ritenuto legittima e congrua la valutazione del giudice della riparazione circa il mancato perfezionamento dell'elemento oggettivo dei reati (tra l'altro perché gli appalti erano al di sotto della soglia di €40.000 e quindi suscettibili di affidamento diretto) e circa l'assenza di prova di una collusione o di accondiscendenza del Piacenti. La Corte ha inoltre escluso che gli SMS prodotti e i presunti comportamenti reticenti costituissero elementi idonei a configurare colpa grave: i messaggi erano in larga parte provenienti da terzi senza evidenza di risposte di assenso del Piacenti, e le risposte fornite in sede di interrogatorio non dimostravano reticenza rilevante. Conseguentemente è stato confermato il riconoscimento dell'indennizzo liquidato dalla Corte d'appello in €350,00 per giorno di restrizione, per un totale di €7.700,00, e il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a rifondere le spese del resistente in questo giudizio.

Norme richiamate

  • art. 315 c.p.p.

    Individuato come riferimento procedurale per il rito di riparazione: la Corte d'appello è giudice adito ai sensi di tale norma per le domande di riparazione per ingiusta detenzione.

  • art. 353 c.p. e art. 353‑bis c.p.

    Norme dei reati per cui era imputato il ricorrente; la valutazione del giudice della riparazione ha considerato l'elemento oggettivo e la possibilità che gli appalti fossero al di sotto della soglia che richiede procedure competitive.

  • art. 314 c.p.p.

    Riferita alla facoltà dell'indagato di non rispondere; la Corte ha distinto tra il diritto al silenzio e il comportamento reticente rilevante ai fini della colpa grave, ritenendo che nel caso concreto non sussistesse reticenza causalmente rilevante.

  • art. 294 c.p.p.

    Richiamato in relazione all'interrogatorio di garanzia: la Corte ha valutato le risposte rese ai sensi di tale norma e le ha ritenute non indicative di colpa grave.

  • art. 80, comma 5, d.lgs. n.50/2016

    art.80, comma 5, d.lgs. n.50/2016

    Norma citata con riguardo alla dedotta perdita di chances per esclusione dagli appalti pubblici; la Corte ha ritenuto che il ricorrente non avesse provato l'applicabilità di tale disposizione e quindi l'eventuale danno correlato.

Massime di principio

  • Il giudice della riparazione deve valutare autonomamente e compiutamente tutti gli elementi probatori per accertare se dolo o colpa grave dell'interessato abbiano causalmente contribuito alla misura cautelare: ciò include comportamenti anteriori e successivi alla misura e al momento della conoscenza del procedimento.
  • Un'assoluzione per insussistenza dei fatti non impedisce automaticamente il riconoscimento della riparazione, ma né determina automaticamente l'assenza di colpa grave; il giudice deve verificare se, valutando gli elementi di fatto e di prova, sia emersa una condotta che abbia ingenerato nella competente autorità l'apparenza di configurabilità del reato.
  • Messaggi o contatti provenienti da terzi richiedono prova di un'effettiva accondiscendenza o sinergia del destinatario per integrare colpa grave: la sola presenza di comunicazioni non è sufficiente se non emerge comportamento conformativo dell'indagato.
  • Il comportamento reticente in sede di interrogatorio può precludere la riparazione solo se è dimostrato che la reticenza abbia inciso causalmente sulla decisione cautelare e si presenti come equivoco o ambiguo rispetto all'esercizio delle facoltà difensive; il diritto a non rispondere va distinto dalla reticenza omissiva che integra colpa grave.
  • Il danno alla reputazione è indennizzabile di norma per il solo periodo di effettiva restrizione, non per l'intera durata del procedimento, salvo prova contraria e specifica degli ulteriori pregiudizi.
  • In giudizio di cassazione la parte soccombente, anche se pubblica amministrazione, può essere condannata al pagamento delle spese processuali e alle spese del resistente.

Testo integrale

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