Sentenza n. 2817/2026 - Milano, Sezione 2
per l’ottemperanza - della sentenza n. 2042/2025, emessa dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, in data 7 maggio 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva ordinato l’erogazione della Carta docente per l’anno scolastico 2024/2025
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha agito in ottemperanza deducendo l’inerzia del Ministero nell’esecuzione di una sentenza passata in giudicato, notificata all’Amministrazione, con la quale era stata riconosciuta in suo favore la Carta elettronica del docente del valore di 500 euro per l’anno scolastico 2024/2025. Ha chiesto l’esecuzione della pronuncia e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inottemperanza. Il Collegio ha rilevato d’ufficio la genericità della procura alle liti. La procura era stata redatta su documento analogico separato dal ricorso nativo digitale, recava la formula secondo cui il difensore era delegato a rappresentare e difendere la parte “nel giudizio di cui al presente atto, in ogni sua fase e grado”, ma non indicava il TAR competente, gli estremi della sentenza ordinaria da eseguire, la parte resistente né la data del rilascio. È stata inoltre esaminata la questione se l’assenza del difensore della ricorrente imponesse l’avviso di cui all’art. 73, comma 3, c.p.a., nonché se la procura potesse considerarsi speciale per il solo fatto di essere stata depositata telematicamente unitamente al ricorso, se il vizio fosse sanabile ai sensi degli artt. 39 c.p.a. e 182 c.p.c. o mediante errore scusabile ex art. 37 c.p.a.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di procura speciale. Ha ritenuto che, nel processo amministrativo, la procura separata dal ricorso debba contenere elementi sufficienti a identificare l’oggetto della controversia, le parti e l’autorità giudiziaria, anche quando sia redatta su supporto cartaceo, digitalizzata e depositata telematicamente insieme a un ricorso nativo digitale. Il deposito telematico congiunto non equivale automaticamente a una procura apposta in calce o a margine e non supplisce né alla genericità del mandato né alla mancata dimostrazione della sua anteriorità o contestualità rispetto alla redazione del ricorso. L’eccezione relativa alla procura materialmente apposta al ricorso non è stata quindi ritenuta applicabile. Il vizio è stato considerato non sanabile, poiché la procura speciale costituisce requisito di ammissibilità che deve sussistere al momento della proposizione del ricorso. È stata esclusa anche la rimessione in termini per errore scusabile: la sentenza dell’Adunanza plenaria n. 11 del 2025 non avrebbe innovato il quadro normativo, ma confermato uno degli indirizzi interpretativi già esistenti, sicché la parte avrebbe potuto adottare la soluzione più prudente. L’assenza del difensore della ricorrente alla camera di consiglio non ha imposto l’avviso ex art. 73, comma 3, c.p.a., poiché la mancata partecipazione è stata considerata rinuncia implicita alla possibilità di contraddire sulla questione rilevata d’ufficio. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 40, comma 1, lett. g, c.p.a.
Il difensore che sottoscrive il ricorso deve essere munito di una procura speciale, contenente gli elementi necessari a individuare l’oggetto della controversia, le parti e l’autorità giudiziaria adita.
art. 73, comma 3, c.p.a.
qualora ritenga di porre a fondamento della sua decisione una questione rilevata d’ufficio
L’avviso alle parti è necessario quando la questione d’ufficio emerga dopo il passaggio in decisione; non è invece imposto quando i difensori, pur previamente informati in udienza o camera di consiglio, non siano presenti e abbiano rinunciato implicitamente al contraddittorio.
art. 8, comma 3, Allegato 1 al d.P.C.S. 28 luglio 2021
la procura alle liti si considera apposta in calce all’atto cui si riferisce
La procura su foglio separato, della quale sia estratta copia informatica depositata telematicamente insieme all’atto, può essere considerata apposta in calce ai fini della certificazione dell’autografia, ma tale formalità non elimina la necessità che il mandato sia specifico e consenta di individuare la controversia.
artt. 22 e 23 c.p.a.
Le disposizioni sono richiamate per sottolineare la generalizzata necessità della difesa tecnica nel processo amministrativo e la conseguente esigenza che il difensore sia munito di un mandato processuale idoneo.
artt. 39, comma 1, c.p.a. e 182, comma 2, c.p.c.
Il combinato disposto non consente di rinnovare o sanare la procura speciale mancante o inidonea quando essa costituisce requisito di ammissibilità che deve sussistere al momento della proposizione del ricorso.
art. 37 c.p.a.
La rimessione in termini richiede obiettiva incertezza normativa o grave impedimento di fatto, senza colpa della parte; non ricorre quando esistevano indirizzi interpretativi alternativi e la parte abbia scelto quello meno prudente.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
È la disposizione sostanziale posta a fondamento della sentenza del giudice ordinario, concernente l’attribuzione della Carta elettronica del docente.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo, la procura speciale deve identificare, in modo sufficiente, l’oggetto della controversia, le parti e l’autorità giudiziaria davanti alla quale il ricorso è proposto; una formula generica riferita al “giudizio di cui al presente atto” non è idonea quando la procura è redatta su documento separato.
- La procura redatta su supporto cartaceo, successivamente digitalizzata e depositata telematicamente insieme a un ricorso nativo digitale, non diviene per ciò solo una procura materialmente apposta in calce al ricorso: il deposito congiunto non supplisce alla mancanza degli elementi identificativi della controversia né dimostra necessariamente la preesistenza o contestualità del mandato rispetto alla redazione del ricorso.
- La procura speciale costituisce requisito di ammissibilità del ricorso amministrativo e deve sussistere al momento della proposizione del giudizio; la sua mancanza o radicale genericità non è sanabile mediante rinnovazione ai sensi dell’art. 182, comma 2, c.p.c., richiamato dall’art. 39 c.p.a.
- L’errore scusabile non è concedibile per una procura processuale inidonea quando, al momento della proposizione del ricorso, esistessero indirizzi interpretativi alternativi e la parte avrebbe potuto adottare una condotta processuale più prudente; una successiva pronuncia nomofilattica che confermi uno degli indirizzi preesistenti non determina, di per sé, obiettiva incertezza normativa.
- L’avviso previsto dall’art. 73, comma 3, c.p.a. per le questioni rilevate d’ufficio non è necessario quando il rilievo sia formulato in udienza o camera di consiglio e il difensore, pur ritualmente convocato, non partecipi, poiché tale assenza implica rinuncia alla possibilità di contraddire.
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