Regolamento (UE) 2018/828
Regolamento delegato (UE) 2018/828 della Commissione, del 15 febbraio 2018, che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/68 per quanto riguarda le prescrizioni relative ai sistemi di frenatura antibloccaggio, i dispositivi di accumulo dell'energia ad alta pressione e i raccordi idraulici del tipo a un condotto (Testo rilevante ai fini del SEE.)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato (UE) 2018/828 modifica il quadro tecnico del regolamento delegato (UE) 2015/68 sulla frenatura dei veicoli agricoli e forestali. Elimina l'obbligo di ABS per alcuni trattori tra 40 e 60 km/h, aggiorna i limiti di pressione per i dispositivi di accumulo dell'energia idraulica ad alta pressione e proroga al 31 dicembre 2024 il regime transitorio sui raccordi idraulici del tipo a un condotto. Dal 1o gennaio 2025 le autorità nazionali devono vietare la commercializzazione, l'immatricolazione e la messa in circolazione di trattori nuovi con tali raccordi.
Modifica il regolamento delegato (UE) 2015/68 in materia di frenatura dei veicoli agricoli e forestali, con interventi su ABS, dispositivi di accumulo dell'energia idraulica e raccordi idraulici del tipo a un condotto.
Ambito di applicazione
Si applica ai trattori e, più in generale, ai veicoli agricoli e forestali disciplinati dal regolamento (UE) n. 167/2013 e dal regolamento delegato (UE) 2015/68, nonché ai costruttori di veicoli e alle autorità nazionali competenti per omologazione, messa a disposizione sul mercato, immatricolazione e messa in circolazione. L'intervento incide sulle prescrizioni tecniche di frenatura, in particolare per i sistemi di frenatura antibloccaggio, i dispositivi di accumulo dell'energia ad alta pressione e i raccordi idraulici del tipo a un condotto. Le nuove regole sui raccordi idraulici si applicano fino al 31 dicembre 2024 per le prescrizioni transitorie, mentre dal 1o gennaio 2025 scatta il divieto per i trattori nuovi con tali raccordi; il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione in GUUE.
Regolamento delegato (UE) 2018/828: modifiche alle prescrizioni di frenatura per i veicoli agricoli e forestali
Il regolamento delegato (UE) 2018/828 della Commissione interviene sul regolamento delegato (UE) 2015/68, adottato in attuazione del regolamento (UE) n. 167/2013 in materia di omologazione e vigilanza del mercato dei veicoli agricoli e forestali. La finalità è adeguare alcune prescrizioni tecniche alla valutazione della Commissione e al progresso tecnico, assicurando al contempo una transizione ordinata per il settore.
Contesto e finalità dell'intervento
I considerando indicano tre obiettivi principali: ridurre oneri ritenuti sproporzionati in relazione all'ABS, aggiornare i parametri dei dispositivi di accumulo dell'energia ad alta pressione e prorogare il regime transitorio sui raccordi idraulici del tipo a un condotto per facilitare l'adattamento di Stati membri e industria. Il regolamento evidenzia anche la necessità di un'entrata in vigore urgente, data la portata delle modifiche.
Ambito soggettivo e materiale
Le modifiche riguardano i costruttori di trattori e, indirettamente, gli operatori che immettono sul mercato, immatricolano o mettono in circolazione veicoli agricoli e forestali. Le regole incidono sulle prescrizioni di frenatura applicabili ai trattori e ai rimorchi, in particolare sui sistemi ABS, sui dispositivi idraulici di accumulo dell'energia e sui raccordi idraulici del tipo a un condotto.
ABS: soppressione di una prescrizione specifica
Il regolamento sopprime la prescrizione relativa all'installazione dell'ABS per i trattori con velocità massima di progetto compresa tra 40 e 60 km/h a partire dal 1o gennaio 2020, ritenendo che la sua applicazione avrebbe comportato costi sproporzionati e rallentato l'adozione di tecnologie di frenatura più avanzate. Nell'allegato I viene eliminato il punto 2.2.1.21.2 e riformulato il punto 2.2.1.23, che rinvia alle prescrizioni dell'allegato XI per i trattori diversi da quelli espressamente esclusi.
Dispositivi di accumulo dell'energia ad alta pressione
Le modifiche ai punti dell'allegato I e dell'allegato IV aggiornano i limiti e le condizioni di prova per i sistemi idraulici a energia accumulata. Per i sistemi con accumulatori a 15 000 kPa, la bassa pressione non deve superare 11 500 kPa; per quelli con pressione massima di esercizio superiore, il limite può essere superato se necessario per garantire l'efficienza di frenatura richiesta. In prova, la pressione interna iniziale deve corrispondere alla pressione massima prevista dal costruttore per i sistemi con pressione di esercizio superiore a 15 000 kPa.
Raccordi idraulici del tipo a un condotto: proroga e divieto finale
L'articolo 16 del regolamento delegato (UE) 2015/68 è sostituito per prorogare fino al 31 dicembre 2024 l'applicazione delle prescrizioni dell'allegato XIII sui raccordi idraulici del tipo a un condotto. Fino a quella data i costruttori possono ancora applicare il regime transitorio; dopo il 31 dicembre 2024 non devono più montare tali raccordi sui trattori nuovi. L'articolo 17 viene conseguentemente modificato per stabilire che dal 1o gennaio 2025 le autorità nazionali devono vietare la messa a disposizione sul mercato, l'immatricolazione e la messa in circolazione di trattori nuovi equipaggiati con questi raccordi.
Specifiche tecniche dell'allegato XIII
L'allegato XIII viene aggiornato con requisiti più puntuali sul funzionamento dei raccordi idraulici del tipo a un condotto. È precisato che il raccordo può essere installato sui trattori muniti di determinati tipi di connessione già previsti dall'allegato I; sono poi introdotte regole sulle pressioni da generare quando sono collegate la condotta di comando e quella supplementare del rimorchio, oppure quando è collegato un rimorchio con raccordo del tipo a un condotto. La rilevazione delle condotte collegate deve avvenire mediante mezzi automatici.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Soppressione dell'obbligo ABS per taluni trattori
Viene modificato l'allegato I del regolamento delegato (UE) 2015/68 eliminando la prescrizione che imponeva i sistemi di frenatura antibloccaggio per i trattori diversi da quelli di cui al punto 2.2.1.21.1. In sostanza, i trattori diversi da quelli espressamente richiamati, se dotati di ABS, devono comunque conformarsi alle prescrizioni dell'allegato XI, ma viene soppressa la specifica previsione precedente per i veicoli con velocità massima di progetto tra 40 e 60 km/h.
Aggiornamento delle prescrizioni sui dispositivi di accumulo dell'energia idraulica
Sono modificati i limiti relativi alla pressione nei dispositivi di accumulo dell'energia ad alta pressione. Per i sistemi che utilizzano dispositivi con pressione massima di esercizio pari a 15 000 kPa, la bassa pressione non deve superare 11 500 kPa; per i sistemi con pressione massima di esercizio superiore a 15 000 kPa, la bassa pressione può superare 11 500 kPa se necessario per soddisfare l'efficienza di frenatura prescritta. Nell'allegato IV, parte C, è inoltre previsto che, per tali sistemi, la pressione interna all'inizio della prova corrisponda alla pressione massima prevista dal fabbricante.
Proroga del regime transitorio sui raccordi idraulici del tipo a un condotto
L'articolo 16 è riscritto stabilendo che le prescrizioni di prestazione per i raccordi idraulici del tipo a un condotto dei dispositivi di frenatura e dei collegamenti del sistema di frenatura del rimorchio, nonché per i trattori su cui sono montati, sono quelle dell'allegato XIII e si applicano fino al 31 dicembre 2024. I costruttori non devono montare tali raccordi sui trattori nuovi dopo tale data.
Divieto dal 1o gennaio 2025 per i trattori nuovi con raccordi idraulici del tipo a un condotto
L'articolo 17 è modificato: il secondo comma è soppresso e il quarto comma dispone che, con effetto dal 1o gennaio 2025, le autorità nazionali vietano la messa a disposizione sul mercato, l'immatricolazione o la messa in circolazione di trattori nuovi su cui sono montati raccordi idraulici del tipo a un condotto.
Adeguamenti tecnici dell'allegato XIII sui raccordi idraulici
L'allegato XIII viene aggiornato per precisare quando è possibile installare un raccordo idraulico del tipo a un condotto sui trattori e quali pressioni devono essere garantite. Sono introdotte regole specifiche quando la condotta di comando e quella supplementare di un rimorchio sono collegate e quando è collegato un rimorchio con raccordo del tipo a un condotto; inoltre la rilevazione delle condotte collegate deve avvenire con mezzi automatici.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 15 feb 2018Regolamento (UE) 2018/221
- Regolamento · 15 feb 2018Regolamento (UE) 2018/222
- Regolamento · 15 feb 2018Regolamento (UE) 2018/223
- Regolamento · 15 feb 2018Regolamento (UE) 2018/238
- Regolamento · 15 feb 2018Regolamento (UE) 2018/239
- Regolamento · 15 feb 2018Regolamento (UE) 2018/240
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →