Sentenza n. 8878/2026 - Roma, Sezione 1Q
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: delibera ANAC recante sanzione pecuniaria, interdizione temporanea dalla partecipazione alle gare e annotazione biennale nel casellario informatico per omessa dichiarazione di un precedente grave illecito professionale
Esito
Favorevole al resistente (autorità indipendente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato la delibera ANAC con cui le erano state applicate una sanzione pecuniaria di 850 euro, una sanzione interdittiva di otto giorni dalla partecipazione alle gare e l’annotazione biennale nel casellario informatico, in relazione all’omessa dichiarazione dell’iscrizione nel casellario di una risoluzione contrattuale disposta da una stazione appaltante. Con il primo motivo ha dedotto la violazione dell’art. 222, comma 10, e dell’art. 98, comma 3, lettera c), del d.lgs. 36/2023, nonché del regolamento ANAC sul casellario, oltre a difetto di istruttoria, travisamento, carenza dei presupposti, difetto di motivazione e violazione della proporzionalità, sostenendo che la vicenda di gara non fosse stata correttamente rappresentata: dopo il soccorso istruttorio, la stazione appaltante aveva infatti riammesso l’impresa, escludendola successivamente per la non conformità del campione e non per falsa dichiarazione. Con il secondo motivo ha contestato l’utilità, la pertinenza e la proporzionalità dell’annotazione, deducendo che l’iscrizione nell’area B del casellario non potesse assumere automaticamente efficacia escludente. Con il terzo motivo ha negato la sussistenza della colpa grave, sostenendo che l’omissione dichiarativa fosse, al più, una incompletezza non colpevole, considerata la natura opinabile delle valutazioni relative all’illecito professionale. Con il quarto motivo ha censurato la durata biennale dell’annotazione, lamentando sproporzione, mancato bilanciamento e assenza di una motivazione rafforzata sugli effetti pregiudizievoli concreti. L’ANAC ha chiesto il rigetto, sostenendo l’autonomia delle proprie valutazioni rispetto a quelle della stazione appaltante, l’oggettività dell’omissione e l’inescusabilità della condotta. Prima della decisione, la ricorrente ha depositato una dichiarazione di rinuncia, motivata dai chiarimenti forniti dall’ANAC nella memoria difensiva circa la natura meramente informativa, e non interdittiva, dell’annotazione biennale e circa la sua inutilizzabilità automatica ai fini di un giudizio di inaffidabilità.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminare né i motivi di ricorso né l’eccezione in rito dell’ANAC. La dichiarazione della ricorrente non integrava una rinuncia rituale ai sensi dell’art. 84, commi 1, 2 e 3, c.p.a., poiché non era stata notificata alla controparte; tuttavia, essa attestava il venir meno dell’interesse a ricorrere, quale condizione dell’azione, in ragione dei chiarimenti resi dall’ANAC sulla natura non interdittiva dell’annotazione e sulla sua inutilizzabilità automatica per formulare un giudizio di inaffidabilità. In applicazione del principio dispositivo, il giudice ha quindi dichiarato l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 222, comma 10, d.lgs. 36/2023
Richiamato quale fondamento delle sanzioni e dell’annotazione ANAC oggetto di impugnazione; la sentenza non ne esamina nel merito l’applicazione.
art. 222, comma 13, d.lgs. 36/2023
Richiamato quale base normativa della sanzione pecuniaria e della sanzione interdittiva applicate dall’ANAC; la sentenza non decide la relativa legittimità.
art. 98, comma 3, lettera c), d.lgs. 36/2023
Invocato dalla ricorrente in relazione alla rilevanza della dichiarazione sui gravi illeciti professionali; la questione resta assorbita dall’improcedibilità.
art. 84, commi 1, 2 e 3, c.p.a.
Disciplina le formalità della rinuncia al ricorso; il TAR ha rilevato che la dichiarazione non era rituale perché non notificata alla controparte, ma l’ha comunque considerata idonea a dimostrare il venir meno dell’interesse a ricorrere.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti.
Massime di principio
- La dichiarazione del ricorrente non conforme alle formalità della rinuncia al ricorso può comunque rilevare, ai fini dell’improcedibilità, come manifestazione del sopravvenuto venir meno dell’interesse a ricorrere, quando attesti concretamente la perdita dell’utilità della decisione giudiziale.
- La sopravvenuta carenza di interesse costituisce una ragione autonoma e più liquida per definire il giudizio, che consente al giudice di non esaminare le eccezioni in rito e i motivi di merito.
- Nel processo amministrativo, in applicazione del principio dispositivo, quando il ricorrente manifesta il venir meno dell’interesse alla decisione e tale circostanza risulta attendibile dagli atti di causa, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile.
- La compensazione integrale delle spese può essere disposta in ragione dell’immediata definizione del contenzioso e della natura delle questioni trattate.
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