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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19867/2025 del 28/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per errori di diritto e di fatto: contestata la qualificazione delle strutture come opere non amovibili (edilizia libera) richiedenti permesso a costruire e autorizzazione paesaggistica; dedotta l'applicabilità della causa estintiva per demolizione e ripristino (art.181 d.lvo 42/2004); richiesta l'applicazione dell'art.131‑bis c.p. (tenuità/speciale causa di non punibilità) in ragione del ripristino; eccezione di prescrizione ante sentenza; denuncia di violazione del divieto di reformatio in peius (art.597 c.p.p.); richiesta della sospensione condizionale della pena (art.163 c.p.); censura sulla provvisionale disposta in favore della parte civile.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e lo ha rigettato su tutti i capi. Ha confermato che: il dies a quo della prescrizione è la data del sequestro (9/4/2019) perché i reati urbanistici/paesaggistici sono di natura permanente e l'attività abusiva si è interrotta con il sequestro; le tre strutture intercomunicanti (superficie complessiva 280 m2) vanno valutate unitariamente e non sono qualificabili come opere temporanee/gazebo amovibili rilevanti per l'edilizia libera; manca prova di demolizione/ripristino integrale anteriore all'accertamento, quindi non opera la causa estintiva; non è applicabile l'art.131‑bis per tenuità, data la rilevanza volumetrica e la pluralità di violazioni; non vi è violazione del divieto di reformatio in peius perché la pena complessiva (7 mesi di arresto + ammenda €18.000, convertita ai sensi dell'art.135 c.p.) resta inferiore alla pena comminata in primo grado; il beneficio della sospensione condizionale è legittimamente negato per mancato ripristino e prognosi negativa; la provvisionale è legittima. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, al versamento di €3.000 alla Cassa delle Ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile.

Norme richiamate

  • decreto legislativo n. 42 del 2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) - art. 181

    L'art.181 disciplina i reati di violazione del vincolo paesaggistico; la Corte ha ritenuto che le opere realizzate integrassero violazioni dell'art.181 richiedendo autorizzazione paesaggistica, e ha rigettato la ricostruzione difensiva che ne limitava la rilevanza.

  • D.P.R. n. 380 del 2001 (Testo unico edilizia) - art. 44

    Articolo richiamato in relazione alle opere abusive (capo A): la Corte ha confermato la necessità di titolo abilitativo per le opere constatate.

  • D.P.R. n. 380 del 2001 - art. 6, comma 1, lett. e‑bis

    le opere stagionali e quelle dirette a soddisfare obiettive esigenze, contingenti e temporanee, purché destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della temporanea necessità e, comunque, entro un termine non superiore a centottanta giorni comprensivo dei tempi di allestimento e smontaggio del manufatto, previa comunicazione di avvio dei lavori all'amministrazione

    La norma amplia la casistica di 'edilizia libera' per opere temporanee/stagionali. La Corte ha interpretato restrittivamente il requisito della temporaneità e contingibilità: le strutture che ampliano stabilmente i volumi non rientrano.

  • decreto legislativo n. 42 del 2004 - art. 146

    Norma che prescrive l'autorizzazione paesaggistica per lavori su aree vincolate: la sua assenza è stata ritenuta elemento costitutivo dell'illecito paesaggistico contestato.

  • codice penale - art. 131‑bis

    Istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto: la Corte ha escluso l'applicazione perché l'offesa complessiva è significativa per la pluralità di violazioni e la rilevanza volumetrica dell'opera, nonostante la previsione di valutare anche la 'condotta susseguente al reato'.

  • codice penale - art. 157

    Norma sulla prescrizione. La Corte ha confermato il principio che per reati edilizi/paesaggistici il termine decorre dalla cessazione dell'attività abusiva (qui interrotta dal sequestro), e ha ritenuto che la prescrizione non fosse maturata prima della sentenza d'appello.

  • codice di procedura penale - art. 597, comma 3

    Divieto di reformatio in peius in sede di impugnazione personale dell'imputato: la Corte ha ritenuto rispettato il divieto, avendo la pena complessiva risultata inferiore a quella di primo grado dopo il ricalcolo ai sensi dell'art.135 c.p.

  • codice penale - art. 135

    Regola la determinazione dell'equivalente pecuniario in termini di pena detentiva per comparazioni: applicata per verificare che la nuova sanzione complessiva non fosse più grave di quella originaria.

  • codice di procedura penale - art. 129

    Norma che limita la dichiarazione di cause di non punibilità se il ricorso è inammissibile; la Corte ricorda che un ricorso inammissibile non consente di far valere cause estintive sopravvenute.

  • codice di procedura penale - art. 616

    Norma sulle spese processuali: la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese a norma di tale articolo e disposto il versamento alla Cassa delle Ammende.

  • disposizioni attuative cod. proc. pen. - art. 173

    Limiti dell'impugnazione in Cassazione: il ricorso è stato valutato nei limiti previsti dall'art.173 e molte censure sono state ritenute ripetitive o inammissibili per essere ricostruzioni probatorie non ammissibili in questa sede.

Massime di principio

  • Le opere edilizie devono essere valutate unitariamente: non è possibile scindere singoli elementi 'amovibili' per eludere titoli abilitativi quando il risultato complessivo crea nuovi volumi o un'unica funzione stabile.
  • Le tensostrutture/gazebo rientrano nell'edilizia libera solo se soddisfano requisiti stringenti di contingibilità e temporaneità (rimozione entro il termine previsto dalla legge e finalità non stabile); la semplice denominazione 'gazebo' non è decisiva.
  • Per reati urbanistici/paesaggistici il dies a quo della prescrizione decorre dalla cessazione dell'attività abusiva: il sequestro penale che interrompe i lavori fa decorrere da quella data il termine prescrizionale.
  • La causa estintiva per ripristino richiede prova di demolizione e ripristino integrale ed effettivo anteriore alla data rilevante; allegazioni incongrue o riferite a opere diverse non sono sufficienti.
  • L'art.131‑bis (tenuità) va valutato considerando l'offensività complessiva: pluralità di violazioni, rilevanza volumetrica e violazioni di norme tecniche (es. antisismiche) possono escluderne l'applicabilità anche se sussista ripristino parziale.
  • In appello non è ammessa la reformatio in peius se il pubblico ministero non ha proposto gravame e la pena complessiva non può risultare più gravosa rispetto al primo grado (calcolo effettuato anche mediante conversione dell'ammenda ai sensi dell'art.135 c.p.).
  • Il diniego della sospensione condizionale può fondarsi su un giudizio prognostico negativo collegato alla permanenza dell'illecito (es. disponibilità dell'area e mancato ripristino) e non è sindacabile in via di legittimità salvo illogicità manifesta.
  • Un ricorso in cassazione manifestamente infondato o inammissibile può precludere la possibilità di far valere, in quella sede, cause sopravvenute di estinzione della punibilità.

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