Sentenza del 06/04/2022 n. 11110 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione di avviso di accertamento IVA relativo all'anno 2006. La ricorrente denunciava, tra l'altro, la nullità dell'atto per mancato rispetto del termine dilatorio previsto dall'art. 12, comma 7, della L. n. 212/2000 (contraddittorio endoprocedimentale) in occasione di accesso/ispezione; contestava inoltre l'applicabilità del meccanismo del reverse charge e la correttezza dell'imposizione e delle sanzioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso (violazione dell'art. 12, comma 7, L. n. 212/2000) ritenendo che l'avviso di accertamento fosse stato emesso "ante tempus" senza che sussistessero ragioni di urgenza idonee ad esonerare dall'osservanza del termine dilatorio. La sentenza impugnata della Commissione Tributaria Regionale è stata cassata e, decidendo nel merito, la Corte ha accolto il ricorso introduttivo (cioè ha dato ragione alla contribuente). Gli altri motivi di ricorso sono stati dichiarati assorbiti. Sono compensate le spese dei gradi di merito; l'Agenzia delle Entrate è condannata alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 1.400 per onorari, Euro 200 per esborsi più il 15% per spese generali e accessori di legge.
Norme richiamate
L. n. 212 del 2000
Impone, in caso di accesso/ispezione/visita nei locali aziendali, il contraddittorio endoprocedimentale con conseguente nullità dell'atto emesso "ante tempus" se il termine dilatorio non è rispettato; le ragioni di urgenza evocabili dall'Amministrazione devono essere elementi di fatto estranei alla sua sfera e non possono consistere nella scadenza del termine decadenziale dell'azione accertativa.
D.P.R. n. 633 del 1972
artt. 33, 52, art. 17 comma 5
Norme fiscali sul procedimento IVA e sulle modalità di accertamento (articoli richiamati nella difesa dell'Amministrazione); nel caso di specie le questioni sostanziali relative all'IVA e al reverse charge sono state assorbite dalla declaratoria di nullità dell'atto per violazione del contraddittorio.
D.Lgs. n. 471 del 1997
Norma relativa alle sanzioni tributarie richiamata dalla CTR; tuttavia la Corte ha ritenuto assorbita ogni questione sanzionatoria dopo l'accoglimento del motivo relativo alla nullità dell'atto.
D.Lgs. n. 472 del 1997
Richiamata in relazione alla responsabilità amministrativa in materia tributaria; la sua applicazione concreta è stata assorbita dalla decisione sulla nullità procedurale.
D.L. n. 119 del 2018
Norma relativa alla definizione agevolata e al piano di rateizzazione; menzionata nel fascicolo poiché la contribuente ha dichiarato di non aver perfezionato la definizione, permettendo la decisione della causa sul merito.
Massime di principio
- Se, in occasione di accesso, ispezione o verifica nei locali aziendali, non si osserva il termine dilatorio previsto dall'art. 12, comma 7, della L. n. 212/2000, l'atto emesso "ante tempus" è nullo salvo sussistenza di ragioni di urgenza esterne e provate.
- La mera scadenza del termine decadenziale dell'azione di accertamento non costituisce motivo di urgenza valido per eludere il termine dilatorio: l'urgenza deve derivare da elementi esterni e non imputabili alla stessa amministrazione.
- La responsabilità per il rispetto delle garanzie procedurali grava sull'amministrazione finanziaria nel suo complesso; i ritardi o le condotte della Guardia di Finanza, in quanto organo ispettivo collaterale, sono imputabili all'ente impositore.
- Quando il giudice accerta la nullità procedurale di un atto (p. es. per violazione del contraddittorio), le questioni sostanziali (imponibilità IVA, applicazione del reverse charge, sanzioni) possono risultare assorbite e non necessitare di ulteriore esame.
- In caso di esito favorevole al contribuente, il giudice può compensare le spese dei gradi di merito ma lasciare a carico della parte soccombente le spese di cassazione, secondo il principio generale della soccombenza.
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