Cassazione Penale, Sentenza n. 3779/2022 del 03/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale della Libertà di Roma dell'11/06/2021 che confermava parzialmente le misure cautelari disposte dal GIP (custodia in carcere per Bettozzi, arresti domiciliari per Salvi) nell'ambito di indagine per associazione a delinquere ai fini di reati tributari e di accise. Salvi ha proposto motivi aggregati: 1) vizio di motivazione e mancanza o contraddittorietà della decisione rispetto alla sua posizione; 2) violazione di legge con riferimento all'art. 4 D.Lgs. n. 74/2000 e contestazioni relative alle società FED & FIL srl e SPISTO srl; 3) inesistenza dei reati associativi e del concorso rispetto agli artt. 416 e 416-bis cod. pen., nonché carenza motivazionale; 4) violazione delle norme processuali sugli elementi cautelari e insufficienza delle esigenze cautelari, in particolare del pericolo di reiterazione, anche in ragione della documentata cessazione di cariche e di attività lavorativa. Bettozzi ha sollevato profili analoghi sulla insufficienza della gravità indiziaria e sulla mancanza delle esigenze cautelari ma ha poi rinunciato al ricorso.
La decisione
Bettozzi Filippo Maria: il ricorso è dichiarato inammissibile per rinuncia espressa e rituale depositata in udienza; condanna al pagamento delle spese processuali e sanzione di euro 500 alla Cassa delle ammende. Salvi Stefano: il ricorso è rigettato. La Corte di Cassazione ha ritenuto conforme ai limiti del sindacato di legittimità la motivazione del Tribunale del riesame, ha valutato sussistenti gravi indizi di partecipazione all'associazione e la sussistenza delle esigenze cautelari (pericolo di reiterazione) in base a elementi concreti quali ruolo, modalità operative e capacità di eludere i controlli; ha inoltre escluso rilievo decisivo della mera cessazione formale di cariche. Al rigetto è conseguente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 606 cod. proc. pen.
Limiti del sindacato in Cassazione sulle misure cautelari: il ricorso deve riguardare violazioni di norme di legge o manifesta illogicità della motivazione; non è consentito rinnovare in questa sede una diversa valutazione dei fatti già svolta dal giudice di merito
art. 416 cod. pen.
Norma sull'associazione a delinquere: la Corte ha ritenuto che la partecipazione possa essere accertata anche sulla base di inserimento fattuale nel gruppo e contributo consapevole, senza necessità di una carica formale
art. 416-bis cod. pen.
Richiamato come riferimento alla disciplina delle associazioni criminali aggravate; la valutazione degli elementi indiziari resta ancorata al quadro probatorio complessivo
art. 4 D.Lgs. n. 74/2000
Riferito ai reati tributari contestati: la Corte ha confermato che la responsabilità può sussistere anche senza formale carica amministrativa se esistono elementi che evidenziano il coinvolgimento nel meccanismo fraudolento
art. 40, comma 1, lett. b) e c) e art. 49 D.Lgs. n. 504/1995
Norme in materia di responsabilità per reati in materia di accise ed agevolazione: la Corte ha ritenuto plausibile il concorso di più soggetti anche se non risultano cariche formali
art. 272 e segg. cod. proc. pen.
Richiamate in relazione alle regole di acquisizione e valutazione delle prove; la Corte ha ritenuto che la valutazione del giudice di merito sulle fonti probatorie non sia sindacabile in Cassazione salvo manifesta illogicità
art. 275, comma 3 cod. proc. pen.
Criterio di adeguatezza nella scelta della misura cautelare: invocato dalla difesa, ma la Corte ha ritenuto congrua la valutazione del giudice di merito sulle esigenze cautelari
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese processuali per il ricorrente soccombente e l'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste in caso di inammissibilità o rigetto; applicata per la condanna di entrambi i ricorrenti (Bettozzi per inammissibilità, Salvi per rigetto)
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Disposizione procedurale relativa agli adempimenti di trasmissione e annotazione a seguito della decisione; la Corte ha disposto l'inoltro alla cancelleria per gli adempimenti
Massime di principio
- In Cassazione contro misure cautelari il sindacato è limitato: si può censurare solo la violazione di legge o la manifesta illogicità della motivazione (art. 606 c.p.p. lett. b) ed e)); non è ammessa una diversa rivalutazione integrale dei fatti già apprezzati dal giudice di merito
- La partecipazione ad associazione a delinquere può essere accertata anche senza cariche formali: è rilevante l'inserimento fattuale nel gruppo e il contributo consapevole alla realizzazione degli scopi illeciti
- La cessazione formale di cariche o il cambio di lavoro non escludono automaticamente il pericolo di reiterazione; il giudice valuta elementi concreti e prognostici come ruolo, modalità operative e capacità di eludere i controlli
- La rinuncia espressa e rituale al ricorso comporta l'inammissibilità e può determinare condanne alle spese e sanzioni pecuniarie a carico del rinunciante
- Per contestare efficacemente misure cautelari è opportuno proporre censure che evidenzino vizî di diritto o illogicità manifeste della motivazione, oppure produrre elementi concreti nuovi atti a contrastare la prognosi di pericolosità
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