Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 18677/2025 del 19/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (tribunale di sorveglianza)

La controversia

Il difensore del condannato ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale di sorveglianza che aveva ratificato la sospensione disposta dal magistrato di sorveglianza e revocato la misura alternativa della semilibertà già concessa. La decisione impugnata era fondata su rilievi di carattere disciplinare emersi durante l'esecuzione della misura e sulla ritenuta incompatibilità della condotta del condannato con la prosecuzione del beneficio. Nel ricorso si contestava, in sostanza, la valutazione degli elementi posti a base della revoca, chiedendo una diversa lettura del fatto e l'adozione di parametri valutativi differenti, ma senza evidenziare specifici vizi di legittimità della motivazione.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che l'ordinanza impugnata fosse adeguatamente motivata e immune da illogicità o contraddizioni. Le doglianze del ricorrente sono state qualificate come mere contestazioni di fatto, volte a sollecitare una rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità avverso i provvedimenti del tribunale di sorveglianza, il ricorso è inammissibile quando si risolve nella mera richiesta di una diversa valutazione del materiale fattuale posto a base della decisione, senza denunciare vizi logici o giuridici della motivazione.
  • La revoca della semilibertà è legittimamente sorretta da una motivazione che dia conto, in modo specifico e coerente, dei rilievi comportamentali o disciplinari del condannato e della loro incompatibilità con la prosecuzione della misura.
  • La Corte di cassazione non può essere sollecitata a sostituire il proprio apprezzamento a quello del giudice di sorveglianza sui fatti e sulla congruità della misura alternativa, in assenza di specifiche censure di legittimità.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieMisure alternativeImpugnazioni
RamiEsecuzione penaleProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.