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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23226/2024 del 10/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La corte ha accolto il ricorso ritenendolo fondato: ha rilevato che la PEC conteneva effettivamente due documenti, uno firmato digitalmente (PDF.p7m) e l'altro in formato PDF, e che il Tribunale di Milano aveva omesso di considerare la copia sottoscritta digitalmente. Per tale errore il giudice ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale del riesame di Milano per il prosieguo del giudizio.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso impugnava l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile l'appello cautelare promosso in interesse del ricorrente per presunta mancanza di firma digitale nell'atto inviato via PEC. Il difensore aveva però trasmesso sia il file digitalmente sottoscritto (PDF.p7m) sia una copia in formato PDF non firmata, indicando testualmente nella PEC che l'atto era "copia conforme all'originale, digitalmente sottoscritto" e che il PDF non firmato era allegato soltanto per comodità di consultazione. Il Tribunale aveva valutato soltanto la copia PDF non firmata e, ritenendola priva di firma digitale, aveva dichiarato l'inammissibilità.

Norme richiamate

  • L. n. 176 del 2020 (normativa emergenziale sul deposito informatico)

    Le disposizioni emergenziali (a partire dalla L. n. 176/2020) ammettono e regolano il deposito telematico degli atti di impugnazione; la presenza di un file digitalmente sottoscritto (es. PDF.p7m) inviato via PEC soddisfa i requisiti di sottoscrizione digitale previsti per il deposito informatico.

Massime di principio

  • Se una PEC contiene sia il file firmato digitalmente (es. PDF.p7m) sia una copia in PDF non firmata, il deposito deve essere considerato valido purché risulti chiaramente dalla mail che il documento sottoscritto digitalmente è allegato.
  • È fondamentale che il difensore indichi esplicitamente nel corpo della PEC la presenza e la natura della firma digitale; questa indicazione può prevenire errori di valutazione formale da parte del Cancelliere o del Giudice.
  • Il giudice che dichiara l'inammissibilità di un atto per mancata firma digitale, senza avere esaminato eventuali allegati firmati digitalmente effettivamente presenti nella PEC, incorre in vizio che può determinare l'annullamento dell'ordinanza.
  • Le norme emergenziali e le regole sul processo telematico considerano la sottoscrizione digitale (file .p7m) come forma valida di sottoscrizione; la mera presenza di una copia non firmata non esclude il deposito valido se il file firmato è stato inviato.
  • Per evitare contestazioni, è buona prassi inviare il documento firmato digitalmente e, se si allega anche una copia non firmata per comodità, specificare chiaramente la duplicazione e conservare le prove della trasmissione (testo della PEC, ricevute).

Testo integrale

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